Proposta di legge regionale n. 109 presentata il 16 febbraio 2015
"Disposizioni per la razionalizzazione dell'utilizzo di servizi di trasporto pubblico locale non di linea e delle nuove tecnologie al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)".
Primo firmatario

MARRONE MAURIZIO RAFFAELLO

Altri firmatari

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Art. 1. 
1. 
All' articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 sono aggiunti i seguenti commi: "
13.
Con i regolamenti di cui ai commi 11 e 12, le Province e i Comuni disciplinano le modalità di utilizzo di strumenti di comunicazione, di telecomunicazione, informatici, telematici, nonché di qualsiasi altra tecnologia innovativa che consentano di superare l'asimmetria informativa tra domanda e offerta dei servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, così razionalizzando, agevolando e valorizzando economicamente il contatto tra utenti e operatori licenziatari o autorizzati.
14.
Nell'individuare le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al comma 13, il regolamento si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 13 non potrà costituire mezzo per l'elusione o la violazione da parte dei singoli operatori delle disposizioni statali e regionali;
b)
le modalità di assegnazione o prenotazione dei servizi dovranno avvenire nel rispetto delle diverse peculiarità dei servizi taxi e noleggio con conducente quali individuate dalla disciplina statale e regionale vigente;
c)
l'assegnazione o la prenotazione dei servizi non potranno avvenire in favore di soggetti non in possesso di regolare licenza o autorizzazione ai sensi della disciplina statale e regionale vigente;
d)
l'assegnazione dei servizi taxi dovrà garantire l'indifferenziazione della stessa tra i singoli operatori licenziatari (o tra un gruppo di essi facente capo ad una stessa struttura economica), di modo che sia sempre individuato il taxi più vicino o comunque con le caratteristiche più idonee alle esigenze dell'utente;
e)
la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente - anche se attraverso gli strumenti di cui al comma 13 - dovrà comunque pervenire all'operatore nella rimessa indicata nell'autorizzazione. L'operatore dovrà conservare prova delle singole prenotazioni (con dimostrazione - attraverso strumenti di geolocalizzazione del veicolo e mezzi di certificazione ivi inclusa la posta elettronica certificata attraverso cui trasmettere copia del foglio di servizio di cui all' art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed i suoi aggiornamenti - del tempo trascorso tra la singola prenotazione e il prelevamento dell'utente, compatibilmente con la percorrenza chilometrica tra la sede della rimessa e il luogo del prelevamento stesso) e fornirla alle autorità competenti assieme - ove richiesto - ai titoli dei relativi pagamenti effettuati e ricevuti;
f)
nei casi di violazione dei principi e criteri sopra individuati ovvero di altra violazione della disciplina statale e regionale vigente (accertati con qualsiasi mezzo e anche su segnalazione di utenti od operatori), il Comune, la Provincia e la Regione ordina al soggetto titolare o gestore dello strumento di cui al comma 13, l'immediata sospensione dell'attività in questione e il Comune, nel cui territorio è avvenuta la singola violazione, applica nei confronti dell'operatore le sanzioni previste dall'articolo 6 della presente legge.
15.
Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui ai precedenti commi 11, 12 e 13, le Province, i Comuni e la Regione dispongono la sospensione dell'attività nei confronti di quei soggetti titolari o gestori degli strumenti di cui al comma 13, che non ottemperino ai principi ed ai criteri elencati al comma 14.
16.
I Comuni, le Province e la Regione segnalano alle competenti autorità giudiziarie il mancato rispetto degli ordini di sospensione disposti ai sensi dei precedenti commi 14 e 15, nonché eventuali fatti - accertati nello svolgimento dei servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dell'utilizzo degli strumenti di cui al precedente comma 13 - che possano integrare fattispecie di reato ai sensi della vigente normativa penale.
17.
Nei regolamenti di cui ai commi 11 e 12, le Province e i Comuni devono inserire indirizzi atti a promuovere altresì il contrasto al fenomeno dell'abusivismo nel settore dei servizi taxi e noleggio con conducente che genera un'elevata concentrazione di veicoli esercenti tali servizi in determinate aree urbane (senza alcuna possibilità di programmazione territoriale da parte dei Comuni), attraverso l'adozione di politiche finalizzate a sensibilizzare la popolazione sulle modalità regolari di svolgimento dei servizi e la previsione di procedure amministrative più rapide e protocolli operativi standard per la segnalazioni di fatti abusivismo da parte di utenti ed operatori, per la comunicazione tra le forze di polizia e le amministrazioni competenti e tra queste ultime, così garantendo una maggiore efficacia dei controlli ed incisività delle sanzioni.
".
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
1. 
La presente legge non comporta nessun onere finanziario per la Regione Piemonte.
Art. 3. 
(Norma transitoria)
1. 
I Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri Regolamenti per il servizio di taxi e di autonoleggio da rimessa con conducente, attraverso specifiche disposizioni atte a disciplinare agli strumenti di cui all'articolo 1 comma 13.