Proposta di legge regionale n. 107 presentata il 05 febbraio 2015
"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta"

Art. 1. 
(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto.
Art. 2. 
(Composizione del Consiglio regionale)
1. 
Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri più il Presidente della Giunta regionale.
Art. 3. 
(Circoscrizioni elettorali)
1. 
Il territorio della Regione è ripartito in cinquanta circoscrizioni elettorali uninominali, come da Allegato A).
2. 
In ogni circoscrizione elettorale viene eletto un consigliere regionale.
Art. 4. 
(Sistema elettorale)
1. 
Viene eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. 
I consiglieri regionali sono eletti con sistema proporzionale: a quoziente intero all'interno di ciascuna delle cinquanta circoscrizioni elettorali uninominali e con assegnazione dei seggi rimanenti in un collegio unico regionale sulla base dei voti residuati ottenuti da ciascun gruppo di liste.
3. 
È definito gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate allo stesso candidato Presidente della Giunta.
4. 
Sono definiti insiemi di gruppi di liste tutti i gruppi di liste collegati a un medesimo candidato Presidente della Giunta.
Art. 5. 
(Premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze)
1. 
Al gruppo di liste o all'insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale viene comunque assegnato:
a) 
il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale arrotondato all'unità superiore, se il candidato eletto Presidente della Giunta regionale ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti;
b) 
il 57,5 per cento dei seggi del Consiglio regionale arrotondato all'unità superiore, se il candidato eletto Presidente della Giunta regionale ha ottenuto più del 40 per cento dei voti.
2. 
Al gruppo di liste o agli insiemi dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale vengono comunque assegnati 8 seggi.
Art. 6. 
(Soglia di sbarramento)
1. 
Non partecipano all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non ha raggiunto, nell'intera regione, il 3 per cento dei voti validi, salvo il caso del collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il 5 per cento dei voti validi.
Art. 7. 
(Parità di genere)
1. 
In ciascun gruppo di liste, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore.
2. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale competente nell'ambito delle operazioni previste dall' articolo 10, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'ammissione delle liste alla competizione elettorale.
Art. 8. 
(Ufficio centrale regionale e circoscrizionale)
1. 
L'Ufficio centrale regionale è quello costituito, ai sensi dell' articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione.
2. 
Gli Uffici centrali circoscrizionali sono quelli costituiti, ai sensi dell' articolo 8 della legge 108/1968 , presso i tribunali nella cui giurisdizione si trovano i comuni capoluogo della provincia, come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. 
(Liste circoscrizionali dei candidati e numero dei candidati)
1. 
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali di concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. 
Ogni lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno ed è collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. 
È possibile presentare la candidatura alla carica di consigliere regionale in un'unica circoscrizione.
4. 
Ogni lista circoscrizionale comprende un numero compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque candidati.
5. 
I candidati presidenti della Giunta non possono essere presentati come candidati delle liste circoscrizionali.
Art. 10. 
(Presentazione delle liste circoscrizionali)
1. 
Le liste dei candidati, a pena di inammissibilità, sono presentate e sottoscritte, per ogni circoscrizione da almeno 200 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ivi compresi.
Art. 11. 
(Scheda elettorale)
1. 
La scheda elettorale è conforme al modello descritto nell'allegato B) e reca, in ogni riquadro, sulla sinistra, singoli rettangoli contenenti i contrassegni delle liste circoscrizionali e, sulla destra, un rettangolo nel quale sono riportati il nome e il cognome del candidato Presidente della Giunta collegato, affiancato dal relativo contrassegno.
2. 
Nel caso di più gruppi di liste collegati a uno stesso candidato Presidente, il nome e il cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno sono posti al centro di un secondo più ampio rettangolo.
3. 
L'ordine progressivo dei più ampi rettangoli di cui al comma 2 e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definito mediante sorteggio.
Art. 12. 
(Modalità di votazione)
1. 
La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. 
L'elettore può:
a) 
votare per il candidato Presidente, tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una lista a lui collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno;
b) 
esprimere il proprio voto per il solo candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato prescelto;
c) 
votare per una delle liste circoscrizionali, tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tal caso, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista;
d) 
esprimere disgiuntamente il proprio voto per un candidato Presidente, tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una lista a lui non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno.
Art. 13. 
(Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale)
1. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
a) 
effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) 
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni è trasmesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione;
c) 
ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude, per ogni sezione, le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale recante le operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale.
2. 
Compiute le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) 
determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) 
determina la cifra elettorale di ciascun candidato Presidente, data dalla somma dei voti validi espressi a favore del solo candidato Presidente, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), e di quelli espressi a favore delle liste a lui collegate;
c) 
comunica i dati all'Ufficio centrale regionale.
3. 
L'Ufficio centrale regionale:
a) 
individua i gruppi di liste che ottengono il 3 per cento dei voti validi sul piano regionale e i gruppi di liste il cui candidato Presidente ha ottenuto il 5 per cento dei voti validi, escludendo quelli che non soddisfano tali requisiti;
b) 
comunica i dati di cui alla lettera a) agli uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono alla distribuzione del seggio in ciascuna circoscrizione tra le liste ammesse al riparto in base alle rispettive cifre elettorali, secondo quanto previsto dal comma 4;
c) 
individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggior cifra elettorale regionale e lo proclama eletto, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
4. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale prosegue con le seguenti operazioni:
a) 
procede alla distribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per 3 ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente circoscrizionale. Attribuisce il seggio del collegio alla lista che ha ottenuto il miglior risultato intero della divisione;
b) 
stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista. Si considerano voti residui anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente. I seggi non attribuiti sono distribuiti in sede di collegio unico regionale;
c) 
comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, l'eventuale attribuzione del seggio ovvero la sua mancata attribuzione, e i voti residui.
5. 
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
6. 
L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) 
determina, per ciascun gruppo di liste, il numero dei voti residui. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutti i gruppi di liste;
b) 
determina il numero totale dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni e procede alla loro ripartizione. A tal fine divide la somma dei voti residui di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da ripartire. Nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide poi la somma dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente: la parte intera del risultato rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono quindi ripartiti tra i gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno avuto il maggior numero di voti residui. A parità di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti dall'ufficio centrale regionale alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
7. 
L'Ufficio centrale regionale verifica poi il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5:
a) 
se il gruppo di liste o l'insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale non ha conseguito la percentuale di seggi prevista dall'articolo 5, comma 1, assegna l'ultimo seggio attribuito sulla base dei resti alla lista non collegata al Presidente della Regione alla lista collegata al Presidente della Regione che nella stessa circoscrizione ha conseguito il maggior numero di voti. Nel caso di seggio attribuito a quoziente interno, l'ordine di prevalenza è stabilito sulla base del numero maggiore di voti conseguiti dalla lista ovvero dal gruppo di liste;
b) 
ripete l'operazione descritta nella lettera a) per il numero di volte necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1;
c) 
se il gruppo di liste o gli insieme dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale non ha conseguito la percentuale di seggi prevista dall'articolo 5, comma 2, assegna l'ultimo seggio attribuito alla lista collegata al candidato Presidente della Regione eletto alla lista non collegata al candidato Presidente della Regione eletto che nella stessa circoscrizione ha conseguito il maggior numero di voti;
d) 
ripete l'operazione descritta nella lettera c) per il numero di volte necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2.
8. 
L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama l'elezione del primo candidato della lista a cui è stato assegnato il seggio.
9. 
È, altresì, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto. Ai fini della sua elezione l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo seggio attribuito al gruppo di liste o all'insieme dei gruppi di liste collegati alla sua candidatura.
Art. 14. 
(Surrogazioni)
1. 
Il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'eletto.
2. 
In caso di surrogazione del candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il secondo risultato elettorale, il seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, al candidato della lista collegata che ha conseguito il maggior numero di voti.
3. 
Se, nella stessa circoscrizione, risultano esauriti i candidati appartenenti alla stessa lista, il seggio è attribuito, all'interno del medesimo insieme di gruppi di liste, al candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 15. 
(Disposizioni finali)
1. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, la legge 108/1968 e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), nonché le altre disposizioni vigenti in materia.