Proposta di legge regionale n. 104 presentata il 05 febbraio 2015
"Modifica della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti locali)".

Art. 1. 
1. 
L' articolo 7 della l.r. 11/2012 è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Requisiti di aggregazione)
1.
I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati:
a)
appartenenza alla medesima area territoriale omogenea;
b)
rispetto dei limiti demografici minimi di seguito indicati, dedotti dai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al penultimo anno precedente a quello di formulazione delle proposte:
1)
area montana: tremila abitanti;
2)
area collinare: tremila abitanti;
3)
area di pianura: cinquemila abitanti.
2.
Il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, è di quarantamila abitanti.
3.
I livelli demografici minimi di cui al comma 2 possono essere conseguiti anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni.
4.
La Regione concede deroghe ai criteri di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.
5.
I comuni appartenenti ad Unioni montane, relativamente allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, possono stipulare convenzioni anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1.
6.
La proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti.
7.
Ulteriori criteri, a completamento o in deroga a quelli previsti nei precedenti commi, possono essere stabiliti da specifiche leggi regionali di riordino di funzioni.
".