"Modifiche alla Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2. (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica)".
Primo firmatario
Altri firmatari
BERUTTI MASSIMO VITTORIO GRAGLIA FRANCESCO PICHETTO FRATIN GILBERTO PORCHIETTO CLAUDIA RUFFINO DANIELA SOZZANI DIEGO
Art. 1.
(Modifica all'articolo 25 della l.r. 2/2009)
1.
Dopo il comma 1, dell'articolo 25, della l.r. 2/2009, modificato dall'articolo 29 della l.r. 30/2009, è aggiunto il seguente: "
La vigilanza sull'articolo 28 bis è affidata:
al personale di vigilanza dipendente dagli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;
agli agenti di polizia locale e urbana;
agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria. ".
1 bis.
a)
b)
c)
Art. 2.
(Inserimento dell'articolo 28 bis alla l.r. 2/2009)
1.
Dopo l'articolo 28, della l.r. 2/2009, è inserito il seguente: "
(Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della salvaguardia ambientale)
Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a 800 metri sul livello del mare sono vietati l'atterraggio e il decollo dei velivoli a motore, nonché il sorvolo a quote inferiori a 500 metri dal suolo.
Nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale, di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2013, n. 11, e delle procedure di valutazione di incidenza, al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate:
nelle oasi di protezione della fauna a cura della Giunta regionale, previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica;
nelle aree della rete ecologica regionale a cura dell'amministrazione comunale competente per territorio, previo assenso o autorizzazione, se prevista, vincolanti dell'ente gestore;
sul restante territorio a cura dell'amministrazione comunale competente per territorio.
Anche in presenza delle deroghe di cui al comma 2, il sindaco del comune competente, valutate eventuali condizioni ostative, quali situazioni meteorologiche avverse, rischio valanghe o altre fonti di pericolo, può con proprio provvedimento vietare le attività di volo alpino.
I decolli avvengono da aviosuperfici di base autorizzate dall'amministrazione comunale; per i velivoli ad ala fissa il decollo avviene esclusivamente da aeroporti riconosciuti dalla Regione o aviosuperfici riconosciute dalle amministrazioni comunali, nonché dagli enti competenti.
L'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree autorizzate dall'amministrazione comunale competente, dandone comunicazione alla Regione.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5, l'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero, di seguito denominato eliski, è consentito esclusivamente nei comuni che ospitano impianti sciistici di risalita attivi ed è regolamentato da apposita convenzione onerosa, stipulata fra l'amministrazione comunale competente per territorio e il soggetto che gestisce l'attività di eliski, individuato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti da tale convenzione sono impiegati, da parte dell'amministrazione comunale, sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.
La convenzione di cui al comma 6 contiene, tra l'altro:
il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che sono in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16, volume 1, dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;
gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore;
i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo e al suolo, nonché l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci, definendo il rapporto numerico tra sciatori e guide alpine o maestri di sci;
le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;
i giorni di divieto della pratica dell'eliski.
All'interno delle aree della rete ecologica regionale gestite dagli enti regionali di gestione delle aree protette di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009, modificato dagli articoli 8 e 39 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, la pratica dell'eliski è consentita esclusivamente se sono concordate con il soggetto gestore le modalità di svolgimento del servizio, mediante convenzione.
Gli sciatori che si avvalgono dell'attività di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Per tutti i voli è prescritta la preventiva segnalazione alle amministrazioni comunali e agli enti di gestione delle aree protette competenti per territorio.
Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale e le procedure di valutazione di incidenza e gli obblighi di segnalazione di cui al comma 10, i disposti del presente articolo non si applicano:
ai servizi di trasporto di cose;
ai servizi inerenti alla gestione tecnica di rifugi alpini;
ai servizi riferiti alla gestione tecnica e messa in sicurezza delle aree sciabili di cui all'articolo 4, comma 1;
ai velivoli utilizzati per servizio pubblico o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità. ".
Art. 28 bis.
1.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.
6.
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
9.
10.
11.
a)
b)
c)
d)
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 35 della l.r. 2/2009)
1.
Dopo il comma 9, dell'articolo 35, della l.r. 2/2009, è aggiunto il seguente: "
Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
per la violazione dei disposti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 o per tutti coloro che esercitano l'attività di eliski senza aver stipulato la convenzione di cui al comma 6, si applica la sanzione di 15.000,00 euro a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo, incrementata di 500,00 euro per ogni persona trasportata;
in caso di inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione di cui al comma 6 o delle modalità di svolgimento del servizio di cui al comma 8, si applica a carico del soggetto che gestisce l'attività di eliski la sanzione da 1500,00 euro a 6000,00 euro;
per la violazione delle disposizioni di cui al comma 9, si applica la sanzione da 100,00 euro a 600,00 euro. ".
9 bis.
a)
b)
c)
2.
Dopo il comma 9 bis dell'articolo 35 della l.r. 2/2009, è aggiunto il seguente: "
In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al comma 9 bis, sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 9 bis, lettere a) e b), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo alpino prevista all'articolo 28 bis. ".
9 ter.
3.
Dopo il comma 9 ter dell'articolo 35 della l.r. 2/2009, è aggiunto il seguente: "
Per le sanzioni amministrative di cui al comma 9 bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Le sanzioni di cui al comma 9 bis sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente, agli enti regionali di gestione delle aree protette di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009, il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale gestite dai soggetti medesimi. ".
9 quater.