Disegno di legge regionale n. 102 presentato il 03 febbraio 2015
Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

Art. 1. 
(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 )
1. 
Dopo l' articolo 22 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è inserito il seguente: "
Art. 22 bis.
(Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione)
1.
Gli enti gestori predispongono l'elenco degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili per renderlo abitabile, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.
2.
Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria a condizione che l'assegnatario, in accordo con l'ente gestore, si impegni a realizzare in autorecupero gli interventi di cui al comma 4 indispensabili per rendere l'alloggio abitabile.
3.
Gli interventi di autorecupero, di cui al comma 4, possono riguardare anche gli alloggi regolarmente occupati ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi. Gli enti gestori individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.
4.
Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli di ''manutenzione ordinaria '' definiti dall' articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e che ai sensi dell'articolo 6 del decreto medesimo rientrano nella ''attività edilizia libera ''. Se sono realizzati modesti interventi per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nell'alloggio, qualora previsto dalla normativa vigente in materia, deve essere acquisita la dichiarazione di conformità. Sono inoltre ammissibili le opere interne finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. L'ammontare complessivo del costo riconoscibile non può essere superiore a 5.000,00 euro, compresi gli oneri fiscali e ogni altra voce di spesa.
5.
I costi sostenuti dall'assegnatario per la realizzazione dei lavori devono essere documentati tramite la presentazione di fatture fiscali emesse ai sensi di legge.
6.
Ad avvenuta ultimazione dei lavori l'assegnatario trasmette all'ente gestore la documentazione attestante i costi sostenuti e la dichiarazione di conformità, qualora prevista dalla normativa vigente per l'intervento effettuato. L'ente gestore verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, nei tempi previsti e che i costi documentati siano congruenti con quelli stimati. A seguito della verifica sono riconosciuti all'assegnatario i costi sostenuti, sia mediante restituzione dell'importo anticipato sia attraverso detrazioni sul canone di locazione.
".
Art. 2. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.