Proposta di legge regionale n. 1 presentata il 10 luglio 2014
"Misure di pianificazione delle attivita' estrattive e semplificazione delle norme regionali. Modifiche alle leggi regionali in materia di cave e torbiere"

Sommario:      

TITOLO I 
Capo I. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1978, N. 69 (COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE)
Art. 1 
(Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 69/1978)
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1.
La Regione disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale ed adeguato delle risorse di cava in funzione delle loro caratteristiche.
2.
L'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o dai loro aventi causa è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto nel presente articolo.
3.
Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzare esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi.
4.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi finalizzati a sistemazioni agrarie e fondiarie nonché al miglioramento agrario o messa in sicurezza che comportano, per un'unica volta, l'asportazione, al di fuori del fondo dell'azienda agricola, di tout-venant o di materiali industriali di volumetria inferiore a 1.000 metri cubi/ettaro o a 50 metri cubi/ettaro, nel caso di materiali lapidei destinati al mercato delle pietre ornamentali. Permane l'obbligo di presentare la Comunicazione di Inizio Lavori secondo le disposizioni del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di acquisire le autorizzazioni in relazione agli eventuali vincoli di natura pubblicistica esistenti. A fini statistici, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la cubatura estraibile e la localizzazione di ogni intervento.
5.
Gli interventi finalizzati a sistemazioni agrarie e fondiarie e al miglioramento agrario o messa in sicurezza degli stessi che comportano, per un'unica volta, l'asportazione di materiali industriali o di tout-venant inferiore a 10.000 mc/ettaro o un quantitativo inferiore a 500 mc/ettaro, nel caso di materiali destinati al mercato delle pietre ornamentali, sono soggetti a procedura semplificata di autorizzazione, che si conclude entro 90 giorni. In tali casi il proponente presenta istanza di autorizzazione al comune che, accertata l'assenza di vincoli di natura pubblicistica e valutata positivamente la documentazione presentata, autorizza l'intervento, previo parere della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, che si esprime entro 30 giorni, decorsi i quali l'istanza si intende procedibile. Il termine di 30 giorni può essere sospeso per una sola volta per una durata non superiore a 30 giorni, al fine di acquisire le necessarie integrazioni.
6.
Sono sottoposti alla procedura semplificata di cui al comma 5 gli interventi di ricerca mineraria finalizzati alla verifica della presenza di giacimenti di pietre ornamentali coltivabili, che prevedono l'asportazione di un quantitativo complessivo di materiale pari a 100 mc.
7.
Per gli interventi di cui al comma 5, da attuare in aree soggette a vincoli di natura pubblicistica, il comune rilascia l'autorizzazione valutate le risultanze di apposita conferenza di servizi convocata ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
8.
Per gli interventi di cui ai commi 5, 5 bis e 6, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata, e la relativa modulistica da allegare all'istanza e le linee di indirizzo per la progettazione compatibile.
9.
Gli interventi di cui ai commi 5 e 6 sono soggetti al pagamento del diritto di escavazione ed agli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria di cui all'articolo 29 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e non necessitano della variante agli strumenti urbanistici comunali di cui all'art 3.
10.
Le cubature di cui ai commi 4, 5 e 6 si intendono rapportate alla superficie effettiva di scavo.
11.
Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge:
a)
l'estrazione di materiali derivanti da interventi finalizzati a scopi diversi da quelli agricoli ed estrattivi, purché oggetto di autonoma disciplina normativa;
b)
l'estrazione di materiali da corsi d'acqua e dal demanio fluviale.
12.
Gli interventi finalizzati e compatibili con la gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua e gli interventi di rinaturazione sono autorizzati secondo le procedure previste dalle disposizioni legislative vigenti.
".
Art. 2 
(Pianificazione regionale delle attività estrattive)
1. 
L' articolo 2 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
1.
La pianificazione delle attività estrattive si realizza attraverso il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) redatto in coerenza con i principi e le norme del quadro di governo territoriale, paesaggistico e ambientale, e coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.
2.
Il PRAE persegue i seguenti obiettivi:
a)
definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali (territorio, ambiente e paesaggio) e l'attività estrattiva;
b)
tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse;
c)
valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale ed adeguato alle loro specifiche caratteristiche;
d)
uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
e)
orientare le attività estrattive sia per un migliore equilibrio nella produzione industriale sia per l'ottimizzazione degli interventi ai fini della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
f)
promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;
g)
favorire il recupero di inerti provenienti da scavi, da demolizioni e l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;
h)
assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;
i)
favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici.
3.
Il PRAE è redatto dalla Regione, promuovendo la sua condivisione a livello locale, e costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive, nonché criterio prioritario per il rilascio dall'autorizzazione di cui all'articolo 7.
4.
Il PRAE può essere suddiviso nei tre comparti estrattivi seguenti in relazione alle loro caratteristiche ed esigenze:
a)
Aggregati per le costruzioni e le infrastrutture;
b)
Pietre ornamentali;
c)
Materiali Industriali.
5.
I comparti, anche se rientranti in un unico Piano, possono avere separate procedure e tempi di approvazione.
6.
ll PRAE comprende altresì un documento a carattere generale propedeutico alla redazione dei singoli comparti. Tale documento contiene i principi atti a garantire la compatibilità territoriale e ambientale dei successivi piani di comparto, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli esistenti, alla definizione dei criteri di recupero ambientale dei siti e alle risorse rese disponibili dai vari comparti.
7.
Il PRAE definisce gli aspetti tecnici normativi e giuridici relativi all'attività estrattiva e contiene altresì gli approfondimenti necessari alla sua Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La Giunta regionale specifica, con proprio provvedimento, i contenuti e gli elaborati dei tre comparti del PRAE.
8.
Il PRAE sviluppa comunque:
a)
il quadro dell'analisi conoscitiva;
b)
i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti;
c)
la determinazione dei fabbisogni, secondo le esigenze e peculiarità, dei singoli comparti;
d)
l'individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive e i relativi impianti a servizio, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree;
e)
i criteri per la compatibilità tra territorio, ambiente e paesaggio ed attività estrattive;
f)
la definizione di criteri e indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, per la ricomposizione ambientale, paesaggistica e per la compensazione territoriale;
g)
i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della coltivazione, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio;
h)
gli indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive sia in corso sia esaurite.
9.
Con proprio provvedimento, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, detta specifiche disposizioni relative ai contenuti del PRAE e agli elaborati che lo compongono, anche in relazione all'elaborazione del piano effettuata per singoli comparti.
".
Art. 3 
(Formazione, approvazione ed efficacia del PRAE)
1. 
Dopo l' articolo 2 della l.r. 69/1978, è inserito il seguente: "
Art. 2 bis
(Formazione, approvazione ed efficacia del PRAE)
1.
Il PRAE è adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale attraverso la procedura seguente:
a)
la Giunta regionale predispone ed adotta il Documento Programmatico di Piano comprensivo del Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, ai comuni o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria relative alle attività estrattive che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi 60 giorni; contestualmente convoca la prima Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento Programmatico di Piano e sul Documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla valutazione ambientale strategica (VAS); alla Conferenza sono invitati: l'autorità competente in materia ambientale e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS, l'Autorità di Bacino del Po, le province, le associazioni rappresentative degli Enti locali, gli Enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate; la Conferenza si conclude entro 90 dalla sua convocazione, acquisendo i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;
b)
decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alla lettera a), predispone e adotta il PRAE comprensivo del Rapporto Ambientale; dell'adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, al fine di far pervenire, nei successivi 60 giorni, osservazioni, anche ai fini del processo di VAS; dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa altresì le regioni confinanti, i comuni o le loro forme associative e le associazioni di categoria relative alle attività estrattive che possono entro i successivi 60 giorni esprimere le proprie osservazioni;
c)
a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b) la Giunta regionale convoca la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale; alla Conferenza sono invitati: l'autorità competente in materia ambientale e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS, l'Autorità di Bacino del Po, le province, le associazioni rappresentative degli Enti locali, gli Enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate; la Conferenza si conclude entro 60 dalla sua convocazione, acquisendo i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti; successivamente viene espresso il parere motivato relativo alla VAS;
d)
decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, elabora ed adotta in via definitiva il PRAE corredato dal Rapporto Ambientale, dal Piano di Monitoraggio e dal Progetto di Dichiarazione di Sintesi e lo invia al Consiglio regionale per l'approvazione;
e)
il PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione consiliare di approvazione ed è pubblicato sul sito regionale.
2.
Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive adottate, è data idonea informazione sul sito web della Regione.
3.
Il PRAE è soggetto a revisione decennale e resta in vigore sino all'approvazione della sua revisione.
4.
Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale, coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza per le attività estrattive di competenza regionale e provinciale; il PRAE costituisce pertanto riferimento prioritario, nelle procedure autorizzative per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.
5.
Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei Poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei Bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso; in tale caso le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici locali, se non relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e purché la destinazione d'uso al termine della coltivazione, se diversa da quella iniziale, sia consentita dal PRAE. Per quanto riguarda gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi, indicati dal PRAE, il Comune è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo edilizio ai soli fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione.
6.
Il funzionamento della conferenza di copianificazione e valutazione è disciplinato da apposito provvedimento approvato dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
".
Art. 4 
(Varianti ed approfondimenti del PRAE)
1. 
Dopo l' articolo 2 della l.r. 69/1978, è inserito il seguente: "
Art. 2 ter
(Varianti e approfondimenti del PRAE)
1.
Le Varianti al PRAE che incidono sui contenuti strutturali del Piano sono formate ed approvate con la procedura di cui al comma 2; i contenuti strutturali sono espressamente dichiarati e illustrati negli elaborati del Piano. Le varianti di revisione generale del PRAE sono approvate con le procedure di cui all'articolo 2 bis, comma 1.
2.
La Variante strutturale al PRAE è adottata dalla Giunta e approvata dal Consiglio regionale attraverso la procedura seguente:
a)
la Giunta regionale predispone ed adotta il Documento di Variante strutturale e il Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria relative alle attività estrattive che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi 60 giorni; contestualmente convoca la prima Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento di Variante strutturale e il Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS; alla Conferenza sono invitati: l'autorità competente in materia ambientale e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, l'Autorità di Bacino del Po, le province, le associazioni rappresentative degli Enti locali, gli Enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate; la Conferenza si conclude entro 60 giorni dalla sua convocazione, acquisendo i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti; successivamente l'autorità competente in materia ambientale si esprime sull'assoggettabilità della Variante strutturale alla VAS;
b)
decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alla lettera a), predispone e adotta la Variante strutturale al PRAE; dell'adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione della Variante strutturale al PRAE, al fine di far pervenire, nei successivi 60 giorni, osservazioni; dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa altresì i comuni territorialmente interessati o le loro forme associative e le associazioni di categoria relative alle attività estrattive che possono entro i successivi 60 giorni esprimere le proprie osservazioni;
c)
a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b) la Giunta regionale convoca la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla Variante strutturale al PRAE; alla Conferenza sono invitati: l'Autorità di Bacino del Po, le province, le associazioni rappresentative degli Enti locali, gli Enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate; la Conferenza si conclude entro 60 dalla sua convocazione, acquisendo i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;
d)
decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), elabora in via definitiva la Variante strutturale al PRAE e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione;
e)
la Variante strutturale al PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione consiliare di approvazione ed è pubblicata sul sito regionale;
f)
Nel caso la verifica di assoggettabilità alla VAS si concluda con l'assoggettamento a VAS della Variante strutturale, le procedure sopra indicate sono integrate con le modalità espresse all'articolo 2 bis, comma 1, rispetto agli adempimenti connessi al processo di VAS.
3.
Le Varianti al PRAE che non incidono sui dichiarati contenuti strutturali si configurano come Varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi varianti non sostanziali:
a)
quelle che modificano la delimitazione dei Poli e dei Bacini estrattivi per non più del 10% dell'estensione territoriale, migliorando le condizioni operative e il risultato, anche morfologico, finale;
b)
quelle che, qualora nel corso di vigenza del PRAE, venga accertata l'impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, modificano per non più del 10% il dimensionamento dei Poli o dei Bacini estrattivi;
c)
quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa ed interpretativa.
4.
La Variante non sostanziale al PRAE è adottata e approvata dalla Giunta regionale attraverso la procedura seguente:
a)
la Giunta regionale predispone ed adotta la Variante non sostanziale e il Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria relative alle attività estrattive che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi 30 giorni; dell'adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione della Variante non sostanziale al PRAE, al fine di far pervenire, nei successivi 30 giorni, osservazioni; contestualmente convoca la Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla Variante non sostanziale e sul Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS; alla Conferenza sono invitati: l'autorità competente in materia ambientale e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, l'Autorità di Bacino del Po, le province, le associazioni rappresentative degli Enti locali, gli Enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate; la Conferenza si conclude entro 30 giorni dalla sua convocazione, acquisendo i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti; successivamente l'autorità competente in materia ambientale si esprime sull'assoggettabilità della variante alla VAS;
b)
decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse, predispone la versione definitiva della Variante non sostanziale e la approva;
c)
la Variante non sostanziale al PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione ed è pubblicata sul sito regionale;
d)
Nel caso la verifica di assoggettabilità alla VAS si concluda con l'assoggettamento a VAS della Variante non sostanziale, le procedure sopra indicate sono integrate con le modalità espresse all'articolo 2 bis, comma 1, rispetto agli adempimenti connessi al processo di VAS.
5.
Le modifiche al PRAE che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione non costituiscono variante. Tali modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, soggetta a pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito informatico regionale.
6.
Secondo gli indirizzi del PRAE, per eventuali ambiti territoriali interessati da specifiche problematiche connesse alle attività estrattive, la Regione può promuovere specifici approfondimenti del PRAE mediante la redazione di Varianti di approfondimento formate e approvate secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero mediante la sottoscrizione di accordi o intese che possono costituire Variante al PRAE, se assunti secondo le modalità disciplinate dalla normativa sugli accordi di programma.
".
Art. 5 
(Banca dati delle attività estrattive)
1. 
Dopo l' articolo 2 della l.r. 69/1978, è inserito il seguente: "
Art. 2 bis
(Banca dati delle attività estrattive)
1.
La banca dati delle attività estrattive (BDAE), istituita dalla Regione nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e attiva nella rete telematica della pubblica amministrazione locale del Piemonte (RUPAR), ha anche la funzione di Catasto regionale previsto dall'articolo 41 del Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI). La banca dati è strumento fondamentale e base di conoscenza per la pianificazione estrattiva.
2.
La Giunta regionale definisce la gestione ed il funzionamento della banca dati e dei flussi informativi con gli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette e con i titolari di autorizzazione o concessione, nonché le modalità relative all'accessibilità dei dati.
".
Art. 6 
(Attività estrattiva e strumenti urbanistici)
1. 
L' articolo 3 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Attività estrattiva e strumenti urbanistici)
1.
Nelle more di approvazione del PRAE in caso di difformità dei progetti esaminati con le procedure di cui alla presente legge rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, la variante urbanistica è approvata contestualmente al progetto in sede di conferenza di servizi, purché lo stesso sia compatibile con le previsioni dei piani territoriali, paesaggistici, d'area e di settore. La variante urbanistica è necessaria, anche successivamente all'approvazione del PRAE, per l'apertura di nuovI siti per attività estrattive all'esterno della perimetrazione del Poli estrattivi e nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 2 bis, comma 5.
2.
Il procedimento di variante avviene, secondo le modalità seguenti:
a)
il soggetto proponente il progetto di attività estrattiva presenta, al SUAP o, nel caso di progetti soggetti a procedure di VIA, alla Provincia o alla Regione, la proposta comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale, compresi gli elaborati di verifica preventiva di assoggettabilità al processo VAS di cui ai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977;
b)
l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinques della l. 241/1990 e delle altre normative di settore;
c)
alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore;
d)
nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni della conferenza, la stessa dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto di attività estrattiva, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;
e)
la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;
f)
l'approvazione del progetto da parte della conferenza comporta l'approvazione della relativa variante urbanistica, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione dell'attività estrattiva, che diventa efficace con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione a cura del responsabile del procedimento.
3.
Gli interventi di sistemazione fondiaria, agraria ed idrogeologica di cui al precedente articolo 1 non necessitano di variante allo strumento urbanistico.
4.
Gli interventi di cui alla l.r. 30/1999 sono inseriti nel PRAE qualora l'opera pubblica sia già stata oggetto di approvazione del progetto preliminare da parte dell'Autorità competente, in tale caso non necessitano di variante urbanistica come per le opere inserite in accordi Stato-Regione; negli altri casi gli interventi possono essere autorizzati al di fuori del PRAE, e la relativa variante allo strumento urbanistico, ove occorra, è approvata secondo le modalità del presente articolo.
".
Art. 7 
(Modifica articolo 4 della l.r. 69/1978)
1. 
L' articolo 4 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)
1.
L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 e 21, è delegato ai Comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, ed alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 30/1999.
2.
I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro 30 giorni dalla loro adozione.
".
Art. 8 
(Modifica art. 5 della l.r. 69/1978)
1. 
All' articolo 5 della l.r. 69/1978, sono aggiunti i seguenti commi: "
5.
Al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico scientifico e l'uniformità nell'ambito regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all'istanza.
6.
Le domande di autorizzazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'Organo Responsabile del Procedimento, le ulteriori copie richieste per legge sono presentate esclusivamente su supporto informatico in applicazione anche dell'articolo 38 della l.r. n. 17 del 12 agosto 2013 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013).
".
Art. 9 
(Modifica dell' articolo 9 della l.r. 69/1978)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 69/1978 è così modificato: "
3.
L'organo competente provvede autonomamente previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa verificando la documentazione allegata all'istanza.
".
Art. 10 
(Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 69/1978)
1. 
L' articolo 10 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione)
1.
L'autorizzazione è rilasciata per un periodo non superiore a quindici anni e la sua durata è proporzionale proporzionata alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. L'autorizzazione può essere rinnovata, eventualmente anche in relazione a modifiche o ampliamenti, indipendentemente dall'applicazione della proroga di cui al successivo comma 2, sulla base delle stesse disposizioni che ne disciplinano il rilascio.
2.
Scaduti i termini dell'autorizzazione, se il progetto di coltivazione approvato non ha subito modificazioni, il comune l'Amministrazione competente per il rilascio può prorogare l'autorizzazione stessa, per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.
3.
La previsione di cui al comma 2 non si applica nei seguenti casi:
a)
attività in regime di concessione;
b)
attività ubicate in aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue e in zone naturali di salvaguardia;
c)
cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della l.r. 30/1999.
4.
L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 2, senza acquisire il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata specifica, nonché la relativa modulistica, da allegare all'istanza di proroga.
".
Art. 11 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 69/1978)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente: "
1.
Per le cave in aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), i provvedimenti sono assunti dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti l'ente gestore e gli enti locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area.
".
Art. 12 
(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 69/1978)
1. 
Dopo l' articolo 16 della l.r. 69/1978 è inserito il seguente: "
16 bis.
(Esclusioni) 1. Le aree di cava e i relativi magazzini del materiale lavorato sono esclusi dal regime di cui alla legge regionale del 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) come attuata dal regolamento del 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).
".
Art. 13 
(Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 69/1978)
1. 
Dopo l' articolo 16 bis della l.r. 69/1978 è inserito il seguente: "
Art. 16 ter.
(Residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei)
1.
I residui di coltivazione e lavorazione di materiali lapidei, compresi i limi di segagione e lavorazione, anche non connessi alla realizzazione di un'opera, quando rispettano le condizioni previste dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava.
".
Art. 14 
(Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 69/1978)
1. 
Dopo l' articolo 20 della l.r. 69/1978 è inserito il seguente: "
Art. 20 bis.
(Fruizione turistica, ricreativa e culturale delle attività estrattive)
1.
Al fine di agevolare la fruizione e la sostenibilità delle aree vocate ad attività estrattiva è possibile, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, sia in aree in esercizio che in aree recuperate, l'organizzazione di eventi legati alla fruizione turistica, ricreativa e culturale. Tali attività sono regolate secondo le vigenti modalità autorizzative previste per eventi ed attività per il pubblico, nel rispetto delle norme di polizia mineraria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave). Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite linee guida per la gestione in ambito minerario dei suddetti eventi ed attività.
2.
Per garantire un maggior equilibrio nel territorio tra le aree maggiormente vocate all'attività estrattiva e le attività di fruizione turistica, ricreativa e culturale, i progetti di recupero possono prevedere, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, interventi in aree al di fuori delle superfici di cava autorizzate, finalizzati alla fruizione turistica ricreativa e culturale del territorio, corredati da studi di sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è disciplinato nei provvedimenti autorizzativi dell'attività estrattiva mediante convenzione stipulata fra i soggetti interessati. Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma sono considerati a scomputo delle tariffe del diritto di escavazione relativamente agli importi dovuti agli enti locali.
3.
Gli interventi di cui al comma 1 possono anche essere previsti nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva, individuando in apposito studio le aree non interferenti con le attività estrattive in corso, nelle quali consentire attività per la fruizione turistica, ricreativa, culturale. Il progetto deve contenere uno studio di sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento. Le modalità di attuazione e gestione sono definite nei singoli provvedimenti autorizzativi dell'attività estrattiva mediante convenzione stipulata fra i soggetti interessati. Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, possono essere considerati a scomputo delle tariffe del diritto di escavazione relativamente agli importi dovuti agli enti locali.
4.
La Regione, al fine di orientare i territori interessati da attività estrattive al riuso ambientale e fruitivo - nell'ottica di integrazione fra le aree estrattive recuperate o in via di recupero e le risorse territoriali a queste connesse - promuove, d'intesa con gli enti territoriali e gli enti di gestione delle aree protette, progetti integrati per l'individuazione delle attività per il turismo e la fruizione compatibile. I progetti integrati sono redatti in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica vigente e con i piani delle aree protette e, qualora prevedano interventi in variante agli strumenti di pianificazione locale o di area vasta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive può convocare apposita conferenza di servizi per l'adozione delle varianti, sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, ai fini dell'approvazione delle varianti, secondo le modalità di cui all' articolo 17 bis, comma 2 della l.r. 56/1977. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica per la redazione dei progetti integrati.
".
Art. 15 
(Sostituzione dell' articolo 21 della l.r. 69/1978)
1. 
L' articolo 21 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente: "
Art. 21.
(Sanzioni)
1.
Chiunque esercita attività di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione o di concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al volume abusivamente estratto moltiplicato per un coefficiente stabilito nella misura minima di 20 volte e massima di 100 volte la tariffa del diritto di escavazione vigente per i materiali litoidi di cui ai punti a), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 14/2006 ovvero nella misura minima di 200 volte e massima di 1000 volte la tariffa del diritto di escavazione vigente per il materiale al punto b) e comunque non inferiore a euro 50.000,00. In tal caso l'amministrazione competente ordina, in via accessoria, la cessazione dell'attività.
2.
Chiunque esercita attività di coltivazione di cave o torbiere in difformità dall'autorizzazione o concessione rilasciata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 50.000,00.
3.
La sanzione amministrativa di cui al comma precedente è ridotta del 50% nel caso in cui la difformità accertata o segnalata dall'esercente, determini, nell'ambito dell'area autorizzata, una variazione del volume di materiale estraibile e una variazione della superficie interessata non superiore al 5% e mantenga inalterate le condizioni di sicurezza e l'attuazione del recupero ambientale.
4.
La mancata presentazione da parte della società esercente la cava delle garanzie previste dall'articolo 7, comma 3, all'amministrazione che autorizza l'intervento estrattivo, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 20% del valore della cauzione non versata e comunque non inferiore a euro 15.000,00.
5.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione, è applicata una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00.
6.
Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente ordina all'inadempiente di uniformarsi alle prescrizioni entro il termine di 90 giorni. Qualora l'interessato non si uniformi alle prescrizioni e scaduto il termine assegnato, l'amministrazione competente provvede alla dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 17.
7.
Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, è comunque fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dall'ente competente che, in caso di inerzia, provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente e, per le violazioni di cui al comma 2, provvede anche alla dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 17.
8.
Chiunque omette il pagamento delle tariffe del diritto di escavazione dovute ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2006, a seguito della autorizzazione rilasciata per la coltivazione di cave o torbiere è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
9.
L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione, che introita i relativi proventi.
10.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
".
Art. 16 
(Abrogazione dell'articolo 23 della Lr 69/1978)
1. 
L'articolo 23 della l.r. 69/1978 è abrogato.
Capo II. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 3 DICEMBRE 1999, N. 30
Art. 17 
(Modifiche al titolo della l.r. 30/1999)
1. 
Il titolo della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) è sostituito dal seguente: "
Norme speciali in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni e di opere pubbliche con fabbisogno superiore a 900.000 mc.
".
Art. 18 
(Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 30/1999)
1. 
L'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30, è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1.
Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche con la disciplina dell'attività di cava e di ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto, la presente legge detta norme in parziale deroga alla l.r. 69/1978, per l'esercizio di cave di prestito occorrenti al reperimento di materiali necessari per la realizzazione di tutte le opere pubbliche comprese in accordi Stato - Regioni e di quelle con un fabbisogno superiore ai 900.000 mc di materiali litoidi. Al calcolo del fabbisogno concorrono gli utilizzi di materiali derivanti da:
a)
attività estrattiva;
b)
operazioni di recupero ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998;
c)
opere o lavori dai quali si generino terre e rocce da scavo ai sensi del d.m. 161/2012 e dell'articolo 41 bis della l. 98/2013;
d)
ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei e previsti in appositi Piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi.
2.
Il proponente l'opera pubblica è tenuto a presentare il piano di gestione dei materiali, contestualmente al progetto preliminare dell'opera pubblica, alle strutture regionali competenti che lo valutano in sede di conferenza di servizi, ai sensi della l. 241/1990, al fine di sottoporlo all'approvazione della Giunta regionale che provvede con apposita deliberazione.
3.
Il piano di cui al comma 2 contiene:
a)
il fabbisogno totale dei materiali necessari, con l'indicazione puntuale delle diverse tipologie di materiale e dei siti previsti per l'approvvigionamento;
b)
il quantitativo previsto di terre e rocce da scavo risultanti dalla realizzazione dell'opera, con relativa indicazione dei siti di riutilizzo;
c)
il calcolo dei materiali alternativi idonei utilizzabili, provenienti sia da attività edili, sia da sottoprodotti, sia da interventi di sistemazione idraulica di corsi d'acqua;
d)
l'indicazione di eventuali attività estrattive già esistenti, autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978, per il reperimento di materiali necessari per la realizzazione dell'opera pubblica ed aventi una distanza tale da non comportare rilevanti impatti sulla viabilità. In tal caso sono allegati al piano i contratti di fornitura definitivi ed invariabili dell'inerte, con costi compatibili con i prezzi medi di mercato e con i costi preventivati di progetto;
e)
le motivazioni delle scelte di approvvigionamento dei materiali di cui al comma 1.
4.
Il proponente l'opera pubblica è altresì tenuto a presentare, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed agli enti locali interessati, un piano di comunicazione tecnico-ambientale che possa garantire una corretta informazione sullo svolgimento ed il relativo impatto sul territorio.
5.
Il piano di gestione dei materiali vincola, per tre anni dalla sua approvazione, sia le aree individuate per il reperimento che quelle per la deponia.
".
Art. 19 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 30/1999)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente: "
1.
L'apertura di cave di prestito e l'utilizzo di terre e rocce da scavo risultanti in corso d'opera, nei siti di deposito previsti dal Piano di gestione, è soggetta ad autorizzazione regionale, rilasciata ai soggetti proponenti l'opera pubblica, previa conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990. L'autorizzazione può essere rilasciata anche ai soggetti realizzatori dell'opera pubblica compresi quelli dei singoli lotti indicati dal proponente.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente: "
4.
L'esercizio delle cave di prestito è regolato da accordi convenzionali in cui è prevista una tariffa del diritto di escavazione, a carico del soggetto attuatore pari a 0,49 Eur al mc estratto, così ripartita:
a)
per cave esterne alle aree protette 0,34 Eur mc a favore dell'amministrazione comunale ove ha sede la cava, e 0,15 Eur all'amministrazione regionale;
b)
per cave inserite nelle aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue 0,29 Eur mc a favore dell'amministrazione comunale ove ha sede la cava, e 0,20 all'ente di gestione dell'area protetta.
".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999, è inserito il seguente: "
4 bis.
Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 4 sono utilizzati secondo quanto stabilito da specifico protocollo di intesa tra Regione, comuni ed enti gestori del parco, ove interessati. Da tale canone possono essere scomputate le risorse prioritariamente destinate ad interventi di infrastrutturazione turistica, mitigazione ambientale ed innalzamento dei livelli occupazionali.
".
4. 
Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente: "
5.
La Giunta regionale provvede ad aggiornare le tariffe di cui al comma 4, con frequenza biennale.
".
5. 
I commi 8 e 9 dell' articolo 2 della l.r. 30/1999, sono sostituiti dai seguenti: "
8.
II soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare all'amministrazione regionale il nominativo dell'impresa esecutrice della coltivazione delle cave.
9.
Per i materiali provenienti da sfridi dell'attività estrattiva, da operazioni di recupero ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998, da opere o lavori dai quali si generino terre e rocce da scavo ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 2012, n. 161 e dell' articolo 41 bis del d.l. 69/2013, non si applicano gli accordi convenzionali di cui al comma 4.
".
6. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999 sono aggiunti, infine, i seguenti: "
10 bis.
Le autorizzazioni relative alle infrastrutture strategiche di cui alla presente legge sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento sullo sportello unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Le restanti autorizzazioni, per opere pubbliche sono soggette a Valutazione di Impatto ambientale di competenza regionale.
10 ter.
La Giunta regionale, individua un rappresentante della struttura competente in materia di attività estrattive quale componente dell'Osservatorio ambientale per le opere rientranti nella presente legge.
10 quater.
Per le opere rientranti nella presente legge, la Giunta regionale individua un rappresentante della struttura di cui al comma 10 ter, quale componente della struttura di coordinamento tecnico-operativa prevista dall' articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 (Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio).
".
Art. 20 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 30/1999)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente: "
3.
La decadenza è disposta con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
".
Art. 21 
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 30/1999)
1. 
L' articolo 4 della l.r. 30/1999, è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Vigilanza e sanzioni)
1.
La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito dei relativi proventi, sono esercitate dalla struttura competente in materia di attività estrattive.
2.
La violazione della prescrizione che autorizza l'utilizzo del materiale esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica comporta:
a)
la decadenza dell'autorizzazione;
b)
l'obbligo di risistemare i luoghi;
c)
la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di tre volte e massima di dieci volte il valore commerciale del materiale utilizzato in violazione della suddetta prescrizione e comunque non inferiore a euro 30.000,00.
3.
Per le violazioni diverse da quella di cui al comma 2, si applica l' articolo 21 della l.r. 69/1978.
4.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, si osservano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
".
Art. 22 
(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 30/1999)
1. 
Dopo l' articolo 4 della l.r. 30/1999, è inserito il seguente: "
Art. 4 bis.
(Disposizioni finali)
1.
Ai recuperi ambientali dei siti di deponia delle terre e rocce da scavo risultanti dalla realizzazione dell'opera, si applica l'articolo 7 della l.r. 69/1978.
".
Capo III. 
MODIFICHE AD ALTRE LEGGI REGIONALI
Art. 23 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 20/1989)
1. 
Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), è sostituito dal seguente: "
4.
L'autorizzazione di cui al presente articolo è efficace per un periodo di 5 anni, trascorso il quale senza inizio lavori, decade. La durata dell'autorizzazione è pari a quella dell'intervento al quale è riferita.
".
Art. 24 
(Sostituzione dell' articolo 29 della l.r. 44/2000)
1. 
L' articolo 29 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente: "
Art. 29.
(Funzioni delle province e della Regione in materia di polizia mineraria)
1.
Sono di competenza delle province, per quanto concerne quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, e della Regione per il caso previsto dall'articolo 31, comma 3, le funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali, di cui al d.p.r. 128/1959, alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
2.
Sono altresì di competenza della Regione le funzioni di polizia mineraria relative all'applicazione delle norme elencate al comma 1, per gli interventi di cui all'articolo 1 commi 5 e 6 della l.r. n. 69/1978.
3.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le province e la Regione possono avvalersi delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.
".
Art. 25 
(Modifiche all' articolo 31 della l.r. 44/2000)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente: "
3.
Sono escluse dal comma 1 le istanze riferite ad attività estrattive ubicate in aree protette a gestione regionale e relative aree contigue o in zone di salvaguardia ed alla l.r. 30/1999.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente: "
4.
Per i casi di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale si avvale delle conclusioni della Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 33.
".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 44/2000, è aggiunto il seguente: "
5.
L'istruttoria delle Province e della Regione si conclude con il parere della Conferenza di Servizi di cui ai successivi articoli 32 e 33 che deve essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
".
Art. 26 
(Modifiche alla l.r. 14/2006)
1. 
L' articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come da ultimo sostituito dall'articolo della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Tariffe del diritto di escavazione)
1.
A decorrere dal primo gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2.
Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni:
a)
sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,40 al metro cubo;
b)
pietre ornamentali: euro 0,70 al metro cubo;
c)
argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,45 al metro cubo;
d)
minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,45 al metro cubo;
e)
altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,45 al metro cubo.
3.
Le tariffe del diritto di escavazione per le miniere sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,45 al metro cubo.
4.
Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente ripartizione: 75 per cento al comune e 25 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette a gestione regionale, nelle relative aree, 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.
5.
Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 4 sono utilizzati secondo quanto stabilito da specifico protocollo di intesa tra Regione, comuni e gestori degli Enti parco, ove interessati. Il controllo del pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6.
Alle tariffe di cui al comma 4, relativamente agli importi dovuti agli enti locali, possono essere scomputate le risorse per opere di intesse pubblico, prioritariamente destinate ad interventi di infrastrutturazione turistica, mitigazione ambientale ed innalzamento dei livelli occupazionali.
7.
Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
8.
La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali che non siano legati all'utilizzo di proprietà dei comuni.
9.
Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.
".
Capo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 
(Uniformità delle prescrizioni)
1. 
La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, al fine di garantire un minor peso economico e burocratico per imprese ed amministrazioni pubbliche, ma garantendo un uniforme e puntale controllo, individua modalità comuni fra Aziende sanitarie regionali, Arpa , Province e Comuni affinchè vi sia uniformità e non duplicazione fra le richieste di prescrizione conseguenti le autorizzazioni della presente legge.
Art. 28 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.