Disegno di legge regionale n. 55 licenziato il 03 febbraio 2011
Disposizioni urgenti in materia di commercio.

Art. 1 
1. 
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono soppresse le parole: ", in attuazione dell' articolo 28, comma 13 del d.lgs. 114/1998".
Art. 2 
1. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, come sostituita dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37, sono soppresse le parole: "a tal fine il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/1999, è inserito il seguente:
" 3 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 30 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all'articolo 18 bis, comma 4 bis. Il 25 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 70 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo."
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3. 
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/1999, è inserito il seguente:
" 3 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo."
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Art. 3 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
" 1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall' articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato."
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2. 
Il comma 1 bis dell'articolo 5 della l.r. 28/1999, come inserito dall' articolo 50 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, è sostituito dal seguente:
" 1 bis. In tutti i casi in cui l'autorizzazione è revocata a norma del comma 1, l'istanza può essere riproposta nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, per una sola volta dichiara la decadenza della revoca e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano efficacia fino ad un massimo di due anni."
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3. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 è aggiunto il seguente:
" 6 bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell' articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari."
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Art. 4 
1. 
Prima del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:
" 01. Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto attività non limitate dalla scarsità delle risorse naturali o dalle capacità tecniche disponibili."
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2. 
Dopo il comma 01 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:
"
02. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile o ultramensile;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
"
Art. 5 
(Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 28/1999)
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è sostituito dal seguente:
"
Art. 11. (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)
1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli e le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative degli operatori su area pubblica, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, lo spostamento, il funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica.
2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:
a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi;
b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;
c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione;
d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:
1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge;
2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;
3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;
4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;
5) alle limitazioni per motivi di igiene, sanità e di sicurezza pubblica.
3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica, con una cadenza temporale massima di tre anni e su sollecitazione delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Qualsiasi modifica o spostamento delle aree mercatali o fieristiche, anche conseguenti alla riformulazione degli strumenti urbanistici, a piani di riqualificazione urbana o a modifiche degli arredi urbani, sono adottati sentite le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. Sono vietate le modifiche delle aree destinate al commercio su area pubblica il cui fine è la creazione di zone di rispetto a tutela del commercio fisso o di abitazioni private, se non vi è un formale accordo fra i portatori di un interesse contrapposto e nel rispetto dei diritti acquisiti. Sono fatte salve le disposizioni a tutela della sicurezza, quali le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e dell'autorità giudiziaria.
"
Art. 6 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999, come inserito dall' articolo 50 della l.r. 14/2006, è aggiunto il seguente:
" 4 bis. È istituito il fondo regionale per la qualificazione del commercio, gestito direttamente dalla Regione o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione il funzionamento del fondo, che è alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dalle risorse provenienti dal versamento del 30 per cento dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo 3, comma 3 bis ed è prioritariamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati dagli interventi subordinati al versamento dell'onere aggiuntivo. Nel fondo confluiscono inoltre le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento specifici; al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite."
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2. 
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente:
" 4 ter. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di compensazione, destinate alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento per le grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3 ter, sono reinvestite nel titolo della spesa del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17011 per le medesime finalità."
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Art. 7 
1. 
Dopo il comma 3 ter dell'articolo 19 della l.r. 28/1999, come aggiunto dall' articolo 52 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22, è aggiunto il seguente:
" 3 quater. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 bis si applicano le disposizioni in materia di orari contenute nel titolo IV del d.lgs. 114/1998, con l'esclusione dell'articolo 13, comma 1."
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Art. 8 
1. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), è aggiunta la seguente:
" c bis) essere in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari, in seguito allo svolgimento di apposita attività formativa integrativa."
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2. 
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, dopo le parole: "le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a)", sono inserite le seguenti: "e dell'attività formativa integrativa di cui al comma c bis)".
Art. 9 
1. 
Le lettere b) e g) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 sono abrogate.
2. 
Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006, come sostituito dall' articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:
" 8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati nel comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo sostituito dall' articolo 49, comma 4 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."
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3. 
Il comma 8 bis dell'articolo 8 della l.r. 38/2006, come aggiunto dall' articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:
" 8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano inoltre in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l'istituto della denuncia di inizio di attività (DIA) o della SCIA."
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Art. 10 
1. 
La rubrica dell' articolo 10 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente: "Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione.".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
" 1. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, escluso quello svolto su aree pubbliche e comunque in manifestazioni mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio, è soggetto alla SCIA di cui ai commi 8 e 8 bis dell'articolo 8. Il soggetto dichiarante o il delegato appositamente designato ad esercitare l'attività di somministrazione, nel caso di organismo associativo, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5."
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3. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006, le parole: "Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto," sono sostituite dalle seguenti: "Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
4. 
Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:
" 3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce."
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5. 
Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006, le parole: "Per le autorizzazioni temporanee" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
Art. 11 
(Sostituzione dell' articolo 21 della l.r. 38/2006)
1. 
L' articolo 21 della l.r. 38/2006, come da ultimo modificato dall' articolo 36 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30, è sostituito dal seguente:
"
Art. 21 (Sanzioni)
1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, quando questa è stata revocata o sospesa, senza aver presentato la SCIA o senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'articolo 180 del r.d. 635/1940, relativamente alle attività di cui all'articolo 2. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.
"
Art. 12 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Dall'applicazione dell' articolo 5, comma 1 della l.r. 28/1999, come sostituito dall'articolo 3, comma 1 della presente legge, sono escluse le autorizzazioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali la validità e l'efficacia è quella prevista al momento del loro rilascio.
2. 
Le concessioni di posteggio di cui all' articolo 10, comma 02, lettera a) della l.r. 28/1999, come inserita dall'articolo 4, comma 2 della presente legge, per motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera h) del d.lgs. 59/2010, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, alla tutela dei consumatori, hanno la durata di anni quaranta. Tale periodo di validità si applica alle concessioni di nuovo rilascio ed a quelle in corso o in scadenza di validità.
3. 
Le disposizioni di cui al comma 2 e all' articolo 10, comma 01 della l.r. 28/1999, come inserito dall'articolo 4, comma 1 della presente legge, si applicano fino all'individuazione da parte della Conferenza unificata, a norma dell' articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica.
Art. 13 
(Comunicazione alla Commissione europea)
1. 
La presente legge è comunicata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44, comma 1 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno.