Disegno di legge regionale n. 380 licenziato il 22 gennaio 2014
Legge finanziaria per l'anno 2014.

Art. 1 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della l.r. 13/2005.
Art. 2 
(Misure per il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative)
1. 
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2014, un apposito programma per la riduzione degli oneri finanziari relativi ad enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzioneo svolgono funzioni amministrative conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
Art. 3 
1. 
Le società partecipate di cui all' articolo 4, comma 1 del d.l. 95/2012, versano direttamente alla Regione gli eventuali compensi assembleari dovuti al personale regionale in applicazione del comma 4 del medesimo articolo.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire apposito capitolo di entrata nell'ambito dell'UPB DB0902 (Risorse Finanziarie Ragioneria), destinando gli eventuali introiti al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale regionale di cui all'UPB DB07051 (Risorse umane e patrimonio Trattamento economico pensionistico previdenziale ed assistenziale del personale - Titolo I: Spese correnti), in applicazione di quanto previsto dall' articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata a predisporre apposito provvedimento applicativo di quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall' articolo 4, comma 4 del d.l. 95/2012.
Art. 4 
(Anticipazione di liquidità previste dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)
1. 
La Regione è autorizzata a presentare istanza di accesso al riparto delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), così come incrementate dall'articolo 13 commi 8 e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici).
2. 
Ai sensi dell' articolo 13, comma 6, lettera a) del d.l. 102/2013 e dell' articolo 3, comma 5 del d.l. 35/2013, la Regione predispone misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità.
3. 
La restituzione delle somme incassate a valere sulle anticipazioni di cui al comma 1 trova copertura, come stabilito dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (legge finanziaria per l'anno 2013), nella quota parte del gettito dell'aliquota regionale dell'addizionale regionale IRPEF così come incrementato dall' articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF).
Art. 5 
(Copertura finanziaria del piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)
1. 
Il piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale, di cui all' articolo 11 del d.l. 35/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11-6177 del 29 luglio 2013, trova integrale copertura nell'ambito delle risorse iscritte sugli anni 2014 e 2015 all'interno dell'UPB DB12041 (Trasporti,infrastrutture, mobilità e logistica Servizi di trasporto pubblico Titolo 1: spese correnti) e viene rimodulato come di seguito indicato:210.000.000,00 euro per l'anno 2014; 110.000.000,00 euro per l'anno 2015.
Art. 6 
(Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito)
1. 
La Regione prevede alcune prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco di azzardo lecito, svolto in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.
2. 
Per tutelare categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire e contrastare forme di dipendenza dal gioco di azzardo lecito, è vietata la nuova collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali di cui al comma 1 posti ad una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, nonché da luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
3. 
I comuni possono individuare altri luoghi sensibili oltre a quelli indicati al comma 2, tenuto conto del contesto e della sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
4. 
A decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all' articolo 16 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco posti nei locali in cui si svolge l'attività.
5. 
La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sull'attuazione delle presenti disposizioni e sui risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il gioco di azzardo lecito. A tal fine, la Giunta presenta una relazione annuale, che deve essere pubblicata sul sito web ufficiale della Regione Piemonte unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, che fornisce risposte documentate in particolare in merito:
a) 
alle modalità con le quali nel periodo considerato si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
b) 
alle principali criticità riscontrate.
Art. 7 
1. 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali), è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis. (Personale operante presso le Federazioni sovrazonali)
1. A far data dal 1° gennaio 2014 viene meno l'assegnazione funzionale, prevista dall' articolo 2, comma 3 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale), del personale operante presso le Federazioni sovrazonali, con la conseguente riassegnazione del medesimo personale agli enti di rispettiva appartenenza. Dalla medesima data cessano di avere effetto i contratti di consulenza, di collaborazione ed a ogni altro titolo attivati dalle Federazioni sovrazonali.
"
Art. 8 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è aggiunto, infine, il seguente:
" 5 bis. Quota parte degli stanziamenti destinati quali aiuti alla filiera corta, anche se già trasferiti ad ARPEA ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni, possono essere utilizzati quale cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto istituiti dall' articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)."
.
Art. 9 
(Banca dati territoriale di riferimento degli enti BDTRE)
1. 
In attuazione della Direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)), recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici), ed emanato ai sensi dell' articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ed a seguito dell'obsolescenza della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, la Regione ha realizzato la Banca dati territoriale di riferimento degli Enti (BDTRE).
2. 
Nelle more dell'organica revisione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base), la base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE, resa disponibile sotto forma di servizi, dataset vettoriali e raster, secondo le modalità che verranno approvate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.
Art. 10 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), è sostituito dal seguente:
" 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle Province della soprattassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione. "
.
Art. 11 
(Norma transitoria)
1. 
La deliberazione di cui all' articolo 32, comma 3 della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, è adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 12 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 
OMISSIS