Art. 3
1.
L'Anagrafe di cui all'articolo 2 contiene, in apposita sezione, per ciascun consigliere regionale, le seguenti informazioni:
a)
i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione esercitata;
b)
i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
c)
i beni immobili e mobili registrati posseduti;
d)
le partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo;
e)
la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
g)
il gruppo consiliare di appartenenza;
h)
il ruolo svolto in Consiglio regionale nonché l'eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale;
i)
gli incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;
j)
le cariche ricoperte a qualunque titolo nonché gli eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici;
k)
il cedolino relativo agli emolumenti percepiti;
l)
gli atti presentati e la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale;
m)
le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
n)
la dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale.
2.
La sezione di cui al comma 1 contiene altresì, per ciascun consigliere regionale, un apposito campo per eventuali annotazioni.