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CAPO III BIS COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 40. bis. (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)
1. È istituito, in attuazione dell'
articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 70 bis dello Statuto, il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, che opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine del coordinamento della finanza pubblica.
2. Resta fermo quanto stabilito dall'
articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), in ordine all'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione dei gruppi consiliari.
Art. 40 ter. (Composizione e nomina del Collegio)
1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all' articolo 40 octies e previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti come definiti ai sensi del medesimo articolo 40 octies. All'estrazione a sorte provvede l' Ufficio di Presidenza.
2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.
Art. 40 quater. (Pareri obbligatori)
1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alla relazione ai disegni di legge.
2. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni.
3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale ne attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. I pareri del Collegio sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge, dando atto di ciò nella relazione.
5. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.
Art. 40 quinquies. (Altre funzioni del Collegio)
1. Il Collegio, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40 quater:
a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale;
b) vigila, nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
e) riferisce alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
2. Il Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, può richiedere al Collegio pareri in ordine a provvedimenti legislativi o deliberativi in materia di bilancio, assestamento e rendiconto. I pareri sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere.
3. Ai fini dell'attività del Collegio per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 gli uffici del Consiglio regionale forniscono il necessario supporto tecnico.
Art. 40 sexies. (Modalità di esercizio delle funzioni)
1. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti necessari a garantire l'adempimento delle funzioni di cui all' articolo 40 quinquies.
2. Il Collegio, se richiesto, interviene alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione dei disegni di legge di cui all'articolo 40 quater, comma 1.
3. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.
Art. 40 septies. (Funzionamento del Collegio)
1. Le funzioni del Collegio sono esercitate collegialmente, su iniziativa del presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
4. I singoli componenti possono eseguire, anche individualmente, le ispezioni e i controlli di natura contabile necessari all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 40 quinquies, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali attività, in apposita seduta collegiale, da convocarsi tempestivamente.
5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, comprensivo delle decisioni adottate e dei pareri espressi.
6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. I verbali sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione consiliare competente.
7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.
Art. 40 octies. (Elenco regionale dei revisori dei conti)
1. Ai fini dell'articolo 40 ter, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte.
2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'
articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla
l. 148/2011.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale recepisce i criteri per l'iscrizione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e definisce le modalità di tenuta dell'elenco.
4. L'elenco è periodicamente aggiornato ed è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale.
Art. 40 nonies. (Durata della carica)
1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.
3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
a) dimissioni volontarie;
4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 40 duodecies.
5. Il componente del collegio è revocabile per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale.
Art. 40 decies. (Responsabilità)
1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, ed hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui acquisiscono conoscenza per ragione del loro ufficio.
Art. 40 undecies. (Indennità e rimborso spese)
1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.
2. Nei casi di cui all'articolo 40 nonies, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.
3. Al presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 40 duodecies. (Cause di esclusione e incompatibilità)
1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:
a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;
b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e di società o enti di cui alla lettera a) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o a società o enti di cui al primo comma, lettera a) da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
3. I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti di cui al primo comma, lettera a) .
4. L'incarico di revisore dei conti non è cumulabile con altro incarico di revisore presso le province o i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti ricadenti nel territorio regionale.
Art. 40 terdecies. (Disposizione finanziaria in materia di Collegio dei revisori dei conti)
1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Collegio, stimato su base annua in 95.000,00 euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell' Unità previsionale di base (UPB) DB05001.
2. Per il biennio 2014-2015, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della l.r. 7/2001.
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