Disegno di legge regionale n. 291 licenziato il 19 novembre 2012
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie.

Capo I. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2 
(Slittamenti agli anni 2013 - 2014)
1. 
Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2013 e 2014 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della l.r. 7/2001 gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato B.
2. 
Gli stanziamenti riportati all'allegato B sono assegnati alle competenti Direzioni ad esecutività della presente legge.
Art. 3 
(Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011)
1. 
Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, pari a euro 484.615.634,77 è riassorbito nel triennio 2012 - 2014 secondo la seguente sequenza temporale: anno 2012: 18.000.000,00 euro; anno 2013: 190.000.000,00 euro; anno 2014: 276.615.634,77 euro.
2. 
Per l'anno 2012 l'assorbimento del disavanzo è riportato nell'allegato A della presente legge, per gli anni successivi gli importi da riassorbire sono riportati nell'allegato B della presente legge.
Art. 4 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
Ai sensi del comma 13 dell'articolo 10, della l.r. n. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa della legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014), è integrato dalla concessione di garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32 (Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere) nell'interesse della Società Villaggio Olimpico S.r.l. ed a favore dell'Istituto bancario San Paolo IMI S.p.A. e della Banca Autonoma Popolare Veneta S.p.A..
Art. 5 
(Elenco spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
L'elenco n. 1 "Spese obbligatorie e d'ordine", riportato nella l.r. 6/2012, è integrato dai seguenti capitoli: 100451 e 116266 della UPB DB05001; 115991 e 150442 della UPB DB05011; 101867 della UPB DB05051; 131735 della UPB DB13021.
Art. 6 
(Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento)
1. 
Ai sensi ed in attuazione del comma 2 bis dell'articolo 8, della legge 12 novembre 2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), si allega (Allegato D) il prospetto relativo agli impegni assunti dalla Regione Piemonte alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziabili tramite la contrazione di mutui autorizzati dall' articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011 - 2013).
Capo II. 
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 7 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente:
" 2. La Regione, secondo la propria dotazione finanziaria, stabilita in sede di approvazione del bilancio, si fa carico annualmente della copertura di una quota di morosità incolpevole, così come definita dal Regolamento di cui all'art. 19, comma 2. Un'ulteriore quota di morosità incolpevole, eccedente la disponibilità del Fondo sociale regionale, è posta annualmente a carico dei Comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi, nel limite delle proprie disponibilità finanziarie."
.
Art. 8 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), è aggiunto, infine, il seguente:
" 2 bis. Le azioni di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria nell'UPB DB19021 Trasferimenti agli enti gestori dell'attività socio assistenziale."
.
Art. 9 
(Modifiche alla l.r. 9/2004)
1. 
Dopo l' articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è inserito il seguente:
"
Art. 21 bis. (Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa)
1. Nell'ambito del programma assicurativo per i rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 21, qualora l'impresa aggiudicataria della polizza assicurativa integrativa del fondo speciale sia assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende del servizio sanitario regionale, a titolo di anticipazione, le somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza per la parte di competenza dell'impresa assicurativa.
2. Le somme percepite dalle aziende sanitarie regionali relativamente ai sinistri di cui al comma 1, a seguito dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa assicurativa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono trasferite alla Regione con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con le risorse finanziarie stanziate nell'UPB DB20151 e per gli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
"
Art. 10 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 34 della l.r.7/2001 è sostituito dal seguente:
" 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 33, comma 1, è inserito nel bilancio annuale o pluriennale per il suo riassorbimento."
.
Art. 11 
(Modifiche allegati A, B, C della l.r.7/2001)
1. 
Gli allegati A, B e C di cui all' articolo 45 della l.r. 7/2001 sono sostituiti dall'allegato C della presente legge.
Art. 12 
(Modifiche all' articolo 50 della l.r. 7/2001. Monitoraggio delle giacenze di cassa degli Enti dipendenti dalla Regione e delle Società partecipate)
1. 
In analogia con quanto stabilito dall' articolo 14, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e nell'ambito delle disposizioni contenute nel successivo articolo 42 della legge medesima, per la gestione delle disponibilità di cassa in un'ottica consolidata includendo oltre alla Regione anche gli enti da essa dipendenti, al fine di far fronte agli adempimenti previsti dall' articolo 10, comma 4, della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), sono introdotte modifiche ed integrazioni alla l.r. 7/2001.
2. 
Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. n. 7/2001 le parole "dei mesi di aprile, luglio e ottobre" sono sostituite con le parole "di ciascun mese". Le parole "nonché le stime di quelli attesi fino al termine dell'esercizio finanziario. La situazione di cassa deve essere redatta secondo lo schema previsto nel regolamento" sono sostituite con le seguenti: "La situazione di cassa, redatta secondo lo schema previsto nel regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante e vistata dal Collegio dei Revisori dei conti ove presente. Sono esonerati dagli adempimenti di cui al presente comma, relativi ai mesi da gennaio a novembre, gli enti i cui rispettivi Tesorieri e/o aziende di credito rendano disponibili alla Regione i dati di cassa in modalità telematica".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 7/2001, dopo le parole "del bilancio della Regione." sono aggiunte le seguenti parole: "Sono inoltre sospesi i trasferimenti di fondi regionali agli enti di cui agli allegati A e B e alle società a totale partecipazione regionale di cui all'allegato C, nel caso in cui le proprie giacenze di cassa provenienti da fondi regionali siano sufficienti a garantire il regolare funzionamento degli Enti stessi".
4. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 7/2001, sono aggiunti i seguenti commi:
"
2 bis. I Tesorieri degli enti di cui agli allegati A e B e le società a totale partecipazione regionale di cui all'allegato C versano, entro il 24 dicembre di ciascun anno alla Tesoreria della Regione, il novanta per cento della giacenza di cassa relativa a fondi di provenienza regionale alla stessa data, diminuita dei pagamenti obbligatori previsti fino alla fine dell'anno. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, tale somma è restituita dalla Regione su richiesta dei rispettivi enti e società a partire dal giorno 10 gennaio dell'anno successivo.
2 ter. I movimenti di cui al comma precedente sono registrati in appositi capitoli, in entrata e in spesa, istituiti tra le contabilità speciali.
"
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 13 
(Formazione continua del personale del servizio sanitario regionale)
1. 
La Giunta Regionale definisce con appositi provvedimenti le modalità operative del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) di cui all' articolo 16 bis Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. 
I soggetti pubblici e privati che presentano domanda di accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua oppure richiedono l'accreditamento per specifiche aree formative o per specifiche professioni sanitarie sono tenuti al preventivo versamento in entrata sul bilancio regionale di un contributo alle spese secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.
3. 
Gli introiti di cui al comma 2 sono destinati al finanziamento degli oneri diretti e indiretti derivanti dall'attuazione del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) e di accreditamento dei Provider ECM.
4. 
Gli introiti di cui al comma 3, valutati in 200.000,00 euro, sono iscritti con provvedimento della Giunta regionale nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2012 ed utilizzati per i fini previsti dallo stesso comma 3. Per gli anni successivi si provvede con il bilancio annuale della Regione.
Capo IV. 
ABROGAZIONI
Art. 14 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari) è abrogata.
2. 
L' articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009 è abrogato.
Art. 15 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 

Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 (Art. 1)

 

Allegato B. 

Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie (Art. 2)

 

Allegato C. 

Allegati A, B, C della l.r. n. 7/2001 (Art. 11)

 

Allegato D. 

Prospetto relativo agli impegni assunti dalla Regione Piemonte alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziabili tramite la contrazione di mutui autorizzati dall' articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Art. 6)