Disegno di legge regionale n. 285 licenziato il 15 ottobre 2012
Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 .

Art. 1 
1. 
Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), modificato dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, è inserita la seguente:
" a bis) le aree contigue;"
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Art. 2 
1. 
Il comma 1, dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, modificato dall' articolo 2 della l.r. 16/2011, è sostituito dal seguente:
" 1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori."
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2. 
Dopo il comma 1, dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, è inserito il seguente:
" 1 bis. I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue."
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3. 
Il comma 2, dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, è sostituito dal seguente:
" 2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell' articolo 32 della l. 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta."
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Art. 3 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 19/2009, le parole "di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 70/1996" sono soppresse e le parole "dalla l.r. 36/1989" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 33".
Art. 4 
1. 
Dopo il numero 90 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
" 90 bis) legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 ''Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate '');"
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2. 
Dopo il numero 148 bis della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
" 148 ter) legge regionale 26 luglio 2006, n. 24 (Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario);"
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4. 
La disposizione di cui al comma 3 ha efficacia dal 1° gennaio 2012. Resta pertanto in vigore l' articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 5, di modifica e integrazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.