Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).
Art. 1
(Modifiche all' articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)
1.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) sono aggiunti i seguenti commi:
"
"
5 bis. In caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL, il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci, di cui all'articolo 22, esercita le seguenti funzioni di indirizzo e controllo:
a) programmazione dei servizi sociali relativa all'ambito territoriale di competenza;
b) espressione di parere vincolante, per la parte attinente la delega, sui provvedimenti adottati dal direttore generale dell'ASL concernenti il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto di gestione.
5 ter. Il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci predispone ed approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il suo funzionamento.
Art. 2
(Modifiche all' articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)
1.
All' articolo 22 della l.r 18/2007 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali รจ obbligatoria nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL.".