Norme in materia di discipline bio-naturali e del benessere
Primo firmatario
Altri firmatari
BUQUICCHIO ANDREA CAROSSA MARIO DE MAGISTRIS ROBERTO FORMAGNANA MICHELE GREGORIO FEDERICO MARINELLO MICHELE MOLINARI RICCARDO MOTTA ANGELA NEGRO GIOVANNI NOVERO GIANFRANCO TIRAMANI PAOLO TOSELLI PIETRO FRANCESCO
Art. 1
(Principi e finalità)
1.
La Regione valorizza le discipline bio-naturali allo scopo di favorirne un esercizio corretto e professionale, promuove attività di informazione e comunicazione e svolge funzioni di monitoraggio al fine di valutarne l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intendono per discipline bio-naturali le pratiche e le tecniche esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere della persona.
2.
Le discipline bio-naturali educano a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicologico, fisico e emozionale, suggeriscono stili di vita salubri e adeguati al perseguimento e mantenimento del benessere, indicano come ottimizzare e stimolare le risorse personali e vitali e come impostare le abitudini alimentari.
3.
Le discipline bio-naturali non sono riconducibili ad attività di diagnosi, prognosi, cura e riabilitazione fisica o psichica, non comportano la prescrizione di terapie né la somministrazione di farmaci in relazione a patologie riconosciute dalle discipline mediche e sanitarie e non interferiscono nel rapporto medico-paziente.
4.
L'operatore in discipline bio-naturali, in possesso di adeguata formazione, esercita tali discipline nel rispetto dei principi e dei limiti di cui alla presente legge.
Art. 3
(Comitato regionale per le discipline bio-naturali e del benessere)
1.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce il Comitato regionale per le discipline bio-naturali, di seguito denominato "Comitato", ne disciplina la composizione e le modalità di funzionamento.
2.
Il Comitato resta in carica per l'intera legislatura, ed in ogni caso fino a nuova nomina, ed è composto dall'Assessore alla tutela della salute, o suo delegato, e dai rappresentanti delle associazioni di operatori di discipline bio-naturali maggiormente rappresentative a livello regionale.
3.
Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai contenuti delle discipline, ai principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione e alle attività di promozione.
4.
I membri del Comitato non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.
Art. 4
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, il regolamento di attuazione.
2.
Il regolamento, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, definisce:
a)
i contenuti delle discipline bio-naturali;
b)
i criteri per lo svolgimento dell'attività di formazione;
c)
le modalità per l'individuazione dell'equivalenza dei titoli degli operatori che hanno conseguito il diploma in altre regioni o all'estero, nonché la definizione dei percorsi formativi degli operatori che sono già in possesso di adeguate esperienze per esercitare le discipline di cui alla presente legge;
d)
i requisiti strutturali ed igienico sanitari dei locali in cui sono esercitate le discipline bio-naturali;
e)
gli adempimenti amministrativi per l'apertura e l'esercizio dell'attività;
f)
le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento di un data base informatico relativo agli operatori, gestito dall'Assessorato competente in materia di sanità e accessibile agli utenti.
Art. 5
(Monitoraggio)
1.
La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, con periodicità biennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri di parte corrente del biennio 2014-2015, stimati complessivamente in 50.000,00 euro, in termini di competenza, suddivisi in 25.000,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione sulle discipline bio-naturali e del benessere e 25.000,00 euro per le attività di formazione degli operatori che esercitano le discipline bio-naturali e del benessere, iscritti nell'ambito delle UPB DB20011 (Sanità Promozione della salute ed interventi di prevenzione individuale e collettiva Titolo I spese correnti) e DB15001 (Istruzione formazione professionale e lavoro Segreteria direzione DB15 Titolo 1 spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).