Proposta di legge regionale n. 176 licenziata il 07 novembre 2013
Norme in materia di discipline bio-naturali e del benessere

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione valorizza le discipline bio-naturali allo scopo di favorirne un esercizio corretto e professionale, promuove attività di informazione e comunicazione e svolge funzioni di monitoraggio al fine di valutarne l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intendono per discipline bio-naturali le pratiche e le tecniche esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere della persona.
2. 
Le discipline bio-naturali educano a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicologico, fisico e emozionale, suggeriscono stili di vita salubri e adeguati al perseguimento e mantenimento del benessere, indicano come ottimizzare e stimolare le risorse personali e vitali e come impostare le abitudini alimentari.
3. 
Le discipline bio-naturali non sono riconducibili ad attività di diagnosi, prognosi, cura e riabilitazione fisica o psichica, non comportano la prescrizione di terapie né la somministrazione di farmaci in relazione a patologie riconosciute dalle discipline mediche e sanitarie e non interferiscono nel rapporto medico-paziente.
4. 
L'operatore in discipline bio-naturali, in possesso di adeguata formazione, esercita tali discipline nel rispetto dei principi e dei limiti di cui alla presente legge.
Art. 3 
(Comitato regionale per le discipline bio-naturali e del benessere)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce il Comitato regionale per le discipline bio-naturali, di seguito denominato "Comitato", ne disciplina la composizione e le modalità di funzionamento.
2. 
Il Comitato resta in carica per l'intera legislatura, ed in ogni caso fino a nuova nomina, ed è composto dall'Assessore alla tutela della salute, o suo delegato, e dai rappresentanti delle associazioni di operatori di discipline bio-naturali maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. 
Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai contenuti delle discipline, ai principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione e alle attività di promozione.
4. 
I membri del Comitato non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.
Art. 4 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, il regolamento di attuazione.
2. 
Il regolamento, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, definisce:
a) 
i contenuti delle discipline bio-naturali;
b) 
i criteri per lo svolgimento dell'attività di formazione;
c) 
le modalità per l'individuazione dell'equivalenza dei titoli degli operatori che hanno conseguito il diploma in altre regioni o all'estero, nonché la definizione dei percorsi formativi degli operatori che sono già in possesso di adeguate esperienze per esercitare le discipline di cui alla presente legge;
d) 
i requisiti strutturali ed igienico sanitari dei locali in cui sono esercitate le discipline bio-naturali;
e) 
gli adempimenti amministrativi per l'apertura e l'esercizio dell'attività;
f) 
le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento di un data base informatico relativo agli operatori, gestito dall'Assessorato competente in materia di sanità e accessibile agli utenti.
Art. 5 
(Monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, con periodicità biennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente del biennio 2014-2015, stimati complessivamente in 50.000,00 euro, in termini di competenza, suddivisi in 25.000,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione sulle discipline bio-naturali e del benessere e 25.000,00 euro per le attività di formazione degli operatori che esercitano le discipline bio-naturali e del benessere, iscritti nell'ambito delle UPB DB20011 (Sanità Promozione della salute ed interventi di prevenzione individuale e collettiva Titolo I spese correnti) e DB15001 (Istruzione formazione professionale e lavoro Segreteria direzione DB15 Titolo 1 spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).