Disegno di legge regionale n. 174 licenziato il 22 febbraio 2012
Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale.

Art. 1 
(Costituzione nuove aziende sanitarie)
1. 
Le disposizioni di cui all' articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) si applicano, in quanto compatibili, in tutti casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 della medesima legge regionale.
Art. 2 
(Modifiche alla legge regionale 18/2007)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 18/2007 è inserito il seguente:
" 1 bis. Qualora si verifichi la coincidenza territoriale tra distretto ed ente gestore dei servizi socio assistenziali, il comitato dei sindaci di distretto di cui all'articolo 8 e l'assemblea dei sindaci dell'ente gestore operano in modo congiunto e contestuale, assumendo la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci."
.
2. 
L' articolo 23 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:
"
Art. 23. (Forme di coordinamento sovrazonale e di integrazione funzionale dei servizi)
1. Ai fini di conseguire il miglior livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, la Giunta regionale individua i servizi amministrativi, logistici, tecnico-economali, informativi, tecnologici e di supporto le cui funzioni vengono programmate ed espletate a livello di area di coordinamento sovrazonale.
2. L'esercizio, a livello sovrazonale ovvero in forma aggregata, delle funzioni di cui al comma 1 si realizza secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale individua altresì, sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale, le funzioni sanitarie da espletarsi a livello di area.
4. Per l'esercizio della funzione di programmazione socio sanitaria regionale, la Giunta regionale può individuare ambiti territoriali sovrazonali allo scopo di garantire in modo integrato l'assistenza ospedaliera, territoriale e la prevenzione. La Giunta regionale può altresì individuare altre modalità per l'esercizio della funzione di programmazione socio sanitaria regionale.
"
Art. 3 
(Rideterminazione compensi)
1. 
Il compenso di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio regionale di sanità e assistenza) è rideterminato, ai sensi dell' articolo 6, comma 2 del decreto legge 30 luglio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2012, n. 122, in euro trenta.
Art. 4 
(Azienda regionale dell'emergenza urgenza territoriale)
1. 
È istituita l'Azienda regionale dell'emergenza urgenza territoriale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. L'azienda è preposta allo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza urgenza territoriale.
2. 
Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Per gli organi e per le figure del direttore sanitario ed amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni vigenti per le Aziende sanitarie regionali.
3. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti, definisce la sede, la struttura organizzativa, il patrimonio e le funzioni operative dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza territoriale, ivi compreso il servizio di elisoccorso, secondo le indicazioni del piano socio sanitario di cui all' articolo 11, comma 1 della l. r. 18/2007.
Art. 5 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.