Disegno di legge regionale n. 169 licenziato il 09 marzo 2012
Legge finanziaria per l'anno 2012.

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Art. 1 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2 
(Contenimento e controllo della spesa regionale e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)
1. 
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per poter effettuare un più efficace controllo della spesa regionale, anche al fine di contribuire al rispetto dei saldi di finanza pubblica, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
2. 
L' articolo 6, comma 5, della l.r. 7/2001 è così sostituito:
" 5. Il bilancio pluriennale comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate. "
.
3. 
L' articolo 31, comma 2, della l.r 7/2001 è così sostituito:
" 2. Formano impegno, entro i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. Nel caso di transazioni commerciali, ovvero di contratti comunque denominati con imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, l'impegno è assunto nell'esercizio finanziario in cui il debito dell'amministrazione viene a scadere. "
.
4. 
L' articolo 39 della l.r. 7/2001 è così sostituito:
"
Art. 39 (Controlli interni)
1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
2. I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
3. I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al responsabile della struttura regionale preposta per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed il rispetto delle condizioni previste dall'art. 31, comma 2.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno.
"
Art. 3 
(Interventi per la razionalizzazione della spesa regionale)
1. 
Al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese a carico del bilancio regionale, superando il criterio della spesa storica, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012 un programma per la rimodulazione e la riduzione complessiva della spesa attraverso i seguenti interventi:
a) 
valutazione delle spese degli enti a partecipazione regionale e degli organismi che gravano, in tutto in parte, sul bilancio regionale;
b) 
analisi e valutazione delle piante organiche della Giunta regionale, delle aziende sanitarie regionali, degli enti strumentali e delle società e consorzi a partecipazione regionale, con l'obiettivo di ridurre i costi del personale e di funzionamento;
c) 
individuazione e realizzazione di buone pratiche, sia in termini di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzioni dei tempi, sia in termini di risparmi per il bilancio regionale, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la costante azione di benchmarking con altre regioni;
d) 
esame dei finanziamenti e dei contributi regionali attraverso l'analisi di costi/benefici e valutazione delle ricadute in termini di valore aggiunto, con conseguente eliminazione di eventuali duplicazioni e ricadute negative.
2. 
Il Consiglio regionale contribuisce alla razionalizzazione della spesa attraverso il superamento del criterio della spesa storica, nell'ambito dei punti di cui al comma 1 per quanto applicabili.
Art. 4 
(Contenimento della spesa del Consiglio regionale)
1. 
A decorrere dall'anno 2012 il Consiglio regionale concorre al contenimento della spesa regionale nella misura prevista dagli stanziamenti del proprio bilancio.
Art. 5 
(Interventi per la cultura)
1. 
Una percentuale pari a 20 per cento di quanto riscosso a titolo di addizionale regionale IRPEF è destinato al pagamento delle attività culturali.
Art. 6 
(Attuazione della carta di credito per la cultura)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere nel bilancio della Regione, con proprio provvedimento, le somme provenienti dall'attivazione di carte di credito finalizzate ad alimentare un fondo per il finanziamento alla cultura.
Art. 7 
(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare)
1. 
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, redige il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'allegato del bilancio di previsione.
2. 
L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
3. 
I beni immobili possono essere conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare promossi dalla Giunta regionale e da altri enti locali, ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti.
4. 
I beni immobili possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell' articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell' articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica.
5. 
L'apporto ai fondi di cui al comma 3 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.
6. 
Al fine di razionalizzare e coordinare l'attuazione dei programmi pluriennali di investimento, nonché le relative modalità di finanziamento dell'edilizia sanitaria, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare i beni immobili degli enti del Servizio sanitario regionale ai fondi di cui al comma 3.
7. 
Gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a trasferire in proprietà alla Regione i beni immobili ai fini del loro apporto ai fondi di cui al comma 3, tramite appositi verbali di consegna.
Art. 8 
(Finanziamento del programma FAS 2007-2013)
1. 
Il piano finanziario del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è adottato per il periodo di programmazione 2007-2013, di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 come da tabella riportata nell'allegato B alla presente legge.
2. 
Il cofinanziamento della quota regionale per l'attuazione del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013 è definito in 110.745.000,00 euro, come indicato nell'allegato B alla presente legge.
3. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007-2013 è autorizzata l'istituzione nell'UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali.
4. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui al comma 3 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007-2013.
5. 
È autorizzata con provvedimento amministrativo la variazione tra i capitoli di bilancio istituiti per l'attuazione del PAR FAS 2007-2013 ed afferenti ad UPB differenti.
Art. 9 
(Riduzione delle spese per locazioni passive)
1. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell'amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2010.
2. 
È fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero al rinnovo anche tacito, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.
Art. 10 
(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio forestale e determinazione dei relativi canoni)
1. 
La Giunta regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento il procedimento per il rilascio delle concessioni di beni del demanio forestale con riferimento ai beni assegnati in gestione alla strutture regionale competente in materia di proprietà forestali regionali e vivaistiche.
2. 
Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 1 la Giunta regionale si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
a) 
il regolamento definisce i tempi di conclusione del procedimento, le modalità per la presentazione delle istanze, le linee di svolgimento dell'istruttoria, i criteri per la valutazione di eventuali domande concorrenti, le condizioni della concessione e le ipotesi di revoca e decadenza, la disciplina dei rinnovi, le modalità di pagamento e riscossione dei canoni;
b) 
per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva l'ipotesi di esistenza del diritto di insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo, purchè non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;
c) 
i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella Tabella di cui all'allegato C della presente legge;
d) 
i canoni di cui all'allegato C sono aggiornati con determinazione della struttura regionale competente in materia di gestione delle proprietà forestali regionali e vivaistiche in base ai seguenti criteri:
1) 
per i valori determinati alle lettere a), b), c), i) della tabella: variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi, riferito al mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
2) 
per i valori determinati alle lettere d), f), g), h) della tabella: valori di stima determinati annualmente dalle Commissioni Provinciali costituite ai sensi dell' art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nell'ambito delle singole regioni agrarie piemontesi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora i suddetti valori di stima non venissero determinati e pubblicati per l'anno in cui decorre la concessione, ovvero posticipati rispetto al periodo di stima calcolato successivamente all'istanza di concessione, vengono considerati validi quelli riferiti all'anno precedente;
3) 
per i canoni riferiti alle concessioni attive: misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;
e) 
il canone ricognitorio non è soggetto a rivalutazione;
f) 
la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati;
g) 
a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari ad un'annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;
h) 
gli enti territoriali e le loro forme associative non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere g) e h).
3. 
I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2012.
Capo II. 
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 11 
1. 
Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) è sostituito dal seguente:
" 1. Enti locali, enti, istituti ed associazioni culturali presentano documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale in ottemperanza alle disposizioni annualmente stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. "
.
2. 
I commi, dal secondo all'ottavo, e l'undicesimo dell' articolo 6 della l.r. 58/1978 sono abrogati.
Art. 12 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 18 ter della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è sostituito dal seguente:
" 2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. "
.
Art. 13 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituito dal seguente:
" 1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. La Regione stipula i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della presente legge con i soggetti aggiudicatari esclusivamente a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica, effettuate con modalità idonee a favorire il superamento degli assetti monopolistici e ad introdurre meccanismi di concorrenzialità, conformemente a quanto disposto dall' articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada. "
.
Art. 14 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), è così sostituito:
" 1. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia e per gli eventuali oneri per le anticipazioni per temporanee deficienza di cassa è autorizzata a partire dall'anno 2012 la spesa massima annua di 5.000.000,00 euro a valere sull'UPB DB11001 (Agricoltura Segreteria Direzione 11 Titolo I: spese correnti). "
.
Art. 15 
1. 
Alla tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all'allegato A dell' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alle legge finanziaria per il 2004) sono apportate le seguenti modifiche:
a) 
alla lettera h) dopo la frase "Per le aree situate in zone E e F di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444 del 02/04/1968 (o nelle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) i valori unitari di cui alla tabella B sono ridotti di 1/2" è aggiunta la seguente: "Le aree demaniali ricadenti all'interno della fascia A del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) sono equiparate, ai fini del calcolo del canone, alle aree situate in zona territoriale omogenea E";
b) 
la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) Concessione per taglio piante: valore delle piante tagliate. Nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi è da intendersi nullo; in tali casi il provvedimento di concessione è implicito nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento";
c) 
la lettera o) è soppressa.
Art. 16 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), è sostituito dal seguente:
" 4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). "
.
Art. 17 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è abrogato.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 è sostituito dai seguenti commi:
"
2. Il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri o delle metodologie di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 1.500,00euro . La sanzione è pari al doppio nei casi in cui l'attestato di certificazione energetica determini l'attribuzione di una classe energetica più efficiente.
2 bis. Nei casi di cui al comma 2 l'attestato di certificazione energetica è invalido. L'invalidità è registrata dal sistema informativo di certificazione energetica degli edifici. Il certificatore, entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento di cui all' articolo 16 della legge 689/1981 o dell'articolo 18 della medesima legge, è tenuto a redigere un nuovo attestato di certificazione energetica e a darne informazione al proprietario dell'immobile. Il certificatore che omette di redigere il nuovo attestato di certificazione energetica o di darne informazione al proprietario dell'immobile è punito con la sanzione amministrativa pari a 1.500,00 euro.
2 ter. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o collegio professionale a cui risulti iscritto il certificatore per i provvedimenti disciplinari conseguenti previsti dal relativo ordinamento professionale. Se almeno dieci attestati di certificazione energetica rilasciati nell'arco di un anno presentano errori che cagionino un'errata classificazione energetica, l'autorità medesima dispone la sospensione del certificatore dall'elenco di cui all'articolo 6 fino al conseguimento dell'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2 quater. Il certificatore non iscritto ad alcun ordine o collegio professionale che nell'arco di un anno rilascia almeno cinque attestati di certificazione energetica che presentano errori che cagionino un'errata classificazione energetica, è sospeso dall'elenco fino al conseguimento dell'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
"
3. 
Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 le parole "è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale." sono sostituite dalle parole "è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro. ".
4. 
Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 le parole "è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale." sono sostituite dalle parole "è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 euro a 2.500,00 euro.".
5. 
Al comma 10 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 le parole "Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione" sono sostituite dalle parole "Il legale rappresentante dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione".
6. 
Al comma 11 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 dopo le parole "violazioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4" sono inserite le parole "conciliate ai sensi dell' articolo 16 della legge 689/1981 o sanzionate con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge medesima". Allo stesso comma 11, dopo le parole "è sospesa per un anno dall'elenco di cui all'articolo 11, comma 1" sono aggiunte le parole "dall'autorità competente all'applicazione della sanzione".
Art. 18 
1. 
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse) dopo la parola: "ultracinquantenne", sono aggiunte le seguenti: "o al di sotto dei trentacinque anni".
Art. 19 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013), dopo le parole "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" " sono aggiunte le seguenti: "così come integrato dall' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".
Art. 20 
1. 
La lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:
" b) sospensione dell'autorizzazione all'uso del logo per violazione riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità lieve dei prodotti a condizione che dette non conformità pregiudichino le norme di sicurezza igienico sanitarie e/o la qualità del prodotto. Negli altri casi si applica il medesimo provvedimento di cui alla lettera a). "
.
2. 
Il comma 7 dell'articolo 2 è abrogato.
3. 
L' articolo 7 della l.r. 10/2011 è sostituito dal seguente:
"
Art. 7 (Aiuto in regime de minimis di cui al Regolamento (CE) 1535/2007 per l'erogazione alle aziende agricole di anticipazioni finanziarie sulla base dei futuri contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento CE 73/2009).
1. La Regione istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis di cui al Regolamento (CE) 1535/2007, avente lo scopo di erogare alle aziende agricole anticipazioni finanziarie, da calcolarsi sulla base dei futuri contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento (CE) 73/2009.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l'entità e le modalità dell'aiuto di cui al comma 1, per la cui attuazione è incaricata l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).
3. Alla spesa stimata in 1.000.000,00 di euro a partire dall'esercizio finanziario 2012, iscritta nell'ambito dell'UDP DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 si provvede con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
4. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 3 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
"
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 21 
(Enti dipendenti e agenzie regionali)
1. 
La Regione ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto del Patto di stabilità, e di armonizzazione dell'utilizzo delle proprie finanze, attua una vigilanza sulle spese di personale e di funzionamento degli enti strumentali, ausiliari e dipendenti e delle agenzie regionali.
2. 
Gli enti e le agenzie, di cui al comma 1, certificano il rispetto dei propri limiti in materia di spesa del personale, delle misure di riduzione di spesa contenute nell' articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa definiti dalla Giunta regionale.
3. 
La Regione, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa in materia di personale, stabilisce un coordinamento nell'utilizzo delle risorse umane degli enti e delle agenzie di cui al comma 1.
4. 
Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale adotta specifiche direttive con proprie deliberazioni.
5. 
Le misure di cui ai commi1, 2, 3, 4 trovano attuazione a decorrere dall'anno 2012.
Art. 22 
(Società a partecipazione regionale)
1. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 20, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai fini del rispetto del Patto di stabilità e delle norme di finanza pubblica, nell'ambito della propria programmazione finanziaria, attribuisce alle società a partecipazione pubblica regionale totale o di controllo obiettivi di riduzione di spesa e dispone un controllo sulle spese del personale e di funzionamento.
2. 
Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta specifiche direttive con proprie deliberazioni.
3. 
In caso di mancata osservanza delle direttive adottate, la Regione applica la riduzione dei trasferimenti nei confronti delle società di cui al comma 1 per l'importo corrispondente allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo definito dalla Regione stessa.
4. 
Le misure di cui ai commi 1, 2, 3 trovano attuazione a decorrere dall'anno 2012.
Art. 23 
(Compensi degli organismi societari e disposizioni relative ad amministratori)
1. 
I compensi dei presidenti e/o amministratori delegati delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale diretta e indiretta vengono ridotti ad un importo massimo annuo, ivi compresi eventuali benefit, di 60.000,00 euro; di 20.000,00 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione; di 15.000,00 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.
2. 
È in ogni caso fatto divieto alle società di cui al comma 1 di adottare provvedimenti di incremento dei compensi dei presidenti e/o amministratori delegati, di ciascun componente degli organi di amministrazione a qualsiasi titolo e di ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo ancorché originariamente determinati entro il predetto limite rispettivamente di 60.000,00 euro, 20.000,00 euro e di 15.000,00 euro.
Art. 24 
(Piano regionale di razionalizzazione delle partecipazioni regionali)
1. 
Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e del sistema delle partecipazioni regionali, nella direzione già intrapresa con il già avvenuto adeguamento volontario a quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 6 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni dalla l. 122/2010, la Giunta regionale, entro il 31 marzo 2012, presenta al Consiglio regionale un piano strategico che, individuando obiettivi, metodi e strumenti, preveda fra l'altro:
a) 
la dismissione e la valorizzazione della partecipazione regionale diretta o indiretta in consorzi e società;
b) 
la fusione di società.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 25 
(Prestazioni straordinarie)
1. 
Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:
a) 
alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;
b) 
agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;
c) 
alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2. 
La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.
Capo V. 
DISPOSIZIONI IN TEMA DI POLITICHE SOCIALI
Art. 26 
(Interventi a tutela della maternità)
1. 
Al fine di promuovere la natalità e di rimuovere le cause che possono indurre la donna ad interrompere la gravidanza la Regione Piemonte definisce tramite le ASL opportune forme di collaborazioni al fine di creare le sinergie opportune per l'individuazione di un corretto sostegno ad ogni singola donna e la redazione di un piano di programmazione di un aiuto personalizzato che verrà sottoscritto dalla donna nel quale verranno indicati interventi, attivati e da attivare, non solo nel periodo della gestazione del puerperio ma anche a lungo termine.
2. 
La Regione Piemonte costituisce un fondo regionale finalizzato a sostenere economicamente le madri in gravidanza che trovandosi in difficoltà sociali ed economiche scelgono di non ricorrere all'interruzione di gravidanza. Il fondo verrà erogato con cadenza mensile per almeno diciotto mesi con modalità operative determinate da successivo atto di giunta regionale. Beneficiari del fondo sono le madri che dopo essersi rivolte ad un Consultorio per l'interruzione di gravidanza recedono volontariamente dalla scelta di interrompere la gravidanza e ricorrono ai sostegni di cui al comma 1 del presente articolo. Requisiti fondamentali per l'ottenimento del contributo sono:
a) 
residenza nella Regione Piemonte;
b) 
certificazione sanitaria, rilasciata da un consultorio di cui al comma 1, che attesti una gravidanza entro il novantesimo giorno;
c) 
verifica che la gravidanza comporti un effettivo disagio per la madre.
3. 
La Giunta regionale con propria deliberazione definisce criteri e modalità operative necessarie per l'attuazione delle misure previste dal presente articolo.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA IDROGEOLOGICA E SISMICA
Art. 27 
(Disposizioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione di interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n, 45)
1. 
Per le richieste di autorizzazione di competenza regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n, 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto della tipologia e dei volumi di intervento.
Art. 28 
(Disposizioni in materia di procedure sismiche)
1. 
Per le richieste di autorizzazione e per il deposito dei progetti di cui alla legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto della tipologia, dei volumi e del costo degli interventi.
Capo VII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE PISCINE AD USO NATATORIO
Art. 29 
(Disposizioni per dotazione personale nelle piscine ad uso natatorio )
1. 
Al fine di assicurare le esigenze di carattere unitario, si dispone che le piscine ad uso natatorio classificate ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 16 gennaio 2003, e della Disciplina interregionale delle piscine approvata dal coordinamento interregionale nella seduta del 22 giugno 2004 nella categoria delle attività ad uso turistico ricettivo ed agrituristico si conformano, nelle more della definizione del regolamento di attuazione, come previsto dall' articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) ai requisiti relativi alla dotazione del personale assistente di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. 
Ai fini di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara di assumere personalmente le funzioni. Sono individuati, inoltre, l'assistente ai bagnanti, qualora ritenuto necessario, nonché l'addetto agli impianti tecnologici, nel rispetto della normativa in materia vigente.
3. 
Per quanto concerne le piscine facenti parte di condominii valgono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza previsti dai rispettivi regolamenti condominiali e interni alla struttura.
Capo VIII. 
NORME IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 30 
(Valorizzazione del sistema informativo regionale)
1. 
Al fine di sostenere e coordinare lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in ambito ICT e sfruttare al meglio tale leva per la crescita e lo sviluppo economico e sociale del Piemonte, la Regione entro il 30 aprile 2012, promuove un programma di valorizzazione del sistema informativo regionale che prevede la valutazione delle forme giuridiche di partecipazione dell'Ente fino alla trasformazione della natura delle stesse che dia peso e rappresentanza rispetto all'impegno economico di ciascun soggetto.
Capo IX. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 
(Norma transitoria)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo accertamento non sia ancora stato oggetto di contestazione o notificazione ai sensi dell' articolo 14 della legge 689/1981.
Art. 32 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ALLEGATO A. 
OMISSIS
ALLEGATO B. 
OMISSIS
ALLEGATO C. 
OMISSIS