Disegno di legge regionale n. 12 licenziato il 12 luglio 2010
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie.

Capo I. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, pari a euro 7.814.308,91 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle UPB contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3 
(Finanziamento degli incentivi per le assunzioni)
1. 
Lo stanziamento di 10 milioni di euro derivante dal fondo rotativo istituito ai sensi dell' articolo 42, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DB15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo sociale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, che dispone della necessaria copertura finanziaria, ed è destinato al finanziamento degli incentivi per le assunzioni previste dalla medesima legge.
Art. 4 
(Misure di sostegno alle situazioni di difficoltà relative al sistema della formazione professionale )
1. 
La Regione utilizza la somma trasferita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a seguito di apposita convenzione, pari a 5.000.000,00 di euro per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
2. 
Al fine di sostenere il sistema della formazione professionale regionale nell'attuale fase di crisi economico-produttiva, e dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a corrispondere contributi per la ristrutturazione e la riorganizzazione del sistema medesimo.
3. 
Possono accedere ai contributi le agenzie formative che concorrono ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), articolo 1, comma 622 così come modificato dal comma 4 bis dell'articolo 64, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e delle relative disposizioni attuative.
4. 
L'utilizzabilità dei contributi di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione e riorganizzazione nonché l'indicazione di interventi volti a migliorare la qualità e l'efficacia delle attività formative erogate. La Giunta regionale predispone i criteri per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi anche mediante il coinvolgimento dell'ente bilaterale regionale della formazione professionale piemontese, tenendo conto dei volumi di attività formative erogate e compatibilmente con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato, anche finalizzati a salvaguardare l'occupazione presente nel settore.
5. 
Per la corresponsione dei contributi a sostegno delle situazioni di difficoltà del sistema di formazione professionale piemontese di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno finanziario 2010 la spesa di 3.000.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB15001 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Segreteria direzione DB15 Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, alla cui copertura si provvede, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione, con le risorse finanziarie dell'UPB SB01001 (Gabinetto presidenza della Giunta regionale Segreteria struttura SB01 Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
6. 
I contributi di cui al comma 5 sono aggiuntivi rispetto a quelli erogati utilizzando l'erogazione statale di cui al comma 1.
Art. 5 
(Programma casa"10.000 alloggi entro il 2012")
1. 
È adottato il piano finanziario indicativo di spesa 2010-2019 del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 2006, come da tabella allegata (Allegato B).
2. 
Per il finanziamento del Programma casa "10.000 abitazioni entro il 2012" è autorizzata sul bilancio pluriennale 2010-2012 la spesa complessiva di euro 78 milioni sul 2011 e 99 milioni sul 2012.
3. 
È autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite alla Regione Piemonte ai sensi degli accordi di Programma in materia di edilizia residenziale pubblica sottoscritti in data 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001.
4. 
Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con i trasferimenti annui dell'Accordo di programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 iscritti sulla UPB DB08032 (Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale Titolo 2: spese in conto capitale) e, per la restante parte, con la dotazione finanziaria del fondo di cui alla UPB DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 2: spese in conto capitale).
Capo II. 
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 6 
1. 
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) è inserito il seguente articolo:
"
Art. 16 bis. (Piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare)
1. Nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all' articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), il consiglio comunale adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. La deliberazione deve riguardare singoli fabbricati e relativi fondi e deve essere trasmessa alla Regione o all'ente da questa delegato per l'approvazione.
2. Se entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione la Regione non esprime il proprio dissenso, le modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute, si intendono approvate.
3. Nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, comunque destinati dallo strumento urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare deve essere trasmessa alla Regione ed alla Provincia interessata per l'approvazione tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.
4. La prima riunione della conferenza di servizi, finalizzata all'approvazione della variante urbanistica adottata, è convocata ai sensi del comma 01 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990 e la relativa procedura prosegue secondo quanto in essa previsto.
"
Art. 7 
1. 
L' articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è così sostituito:
"
Art. 16. (Associazioni allevatori)
1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame, la Regione può concedere contributi alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori. Gli aiuti, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di selezione e miglioramento genetico, possono essere concessi anche quali anticipazioni di somme assegnate dallo Stato alle Regioni per le attività ad esse trasferite.
"
Art. 8 
1. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto delle opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è inserito il seguente:
" 10 bis. Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 6, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della complessità dell'istruttoria."
.
Art. 9 
1. 
Il comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 18 aprile 1989, n. 23 (Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo) è sostituito dal seguente:
" 2. Gli Enti interessati devono presentare alla Regione domanda di contributo entro il 31 luglio di ogni anno. "
.
Art. 10 
1. 
Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) le parole "oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto," sono soppresse.
Art. 11 
1. 
L' articolo 8 bis della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituito dal seguente:
"
Art. 8 bis. (Gestione delle reti e erogazione dei servizi di trasporto pubblico)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, promuove la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, ad una o più società, definite ai sensi della normativa vigente in materia, a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove, altresì, la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società pubbliche a cui affidare la gestione del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale.
"
Art. 12 
1. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001 n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) sono inseriti i seguenti:
"
8 bis. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua stimata di 5.000.000,00 euro iscritta nell'ambito dell'UPB DB11041 (Agricoltura Sviluppo delle produzioni zootecniche Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012.
8 ter. La spesa di cui al comma 8bis costituisce integrazione dell'elenco 1 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finaziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012).
"
Art. 13 
1. 
La rubrica dell' articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 è così sostituita: "Anagrafe agricola unica del Piemonte e sistema informativo agricolo piemontese - SIAP".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 14/2006 è così sostituito:
" 2 . L'anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 796 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio). Il SIAP è una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). "
.
3. 
Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 14/2006 è così sostituito:
"
4 . Per il funzionamento del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua di euro 1.000.000,00, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11011 (Agricoltura Programmazione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM).
Per lo sviluppo del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua 300.000,00 euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11002 (Agricoltura Segreteria direzione DB11 Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
"
Art. 14 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte) è inserito il seguente:
" 3 bis. La Giunta regionale può trasferire a S.C.R. s.p.a. le risorse occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti da S.C.R. s.p.a. e preventivamente autorizzati dalla Regione."
.
Art. 15 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale del 30 dicembre 2008, n. 35 le parole "del secondo biennio" sono soppresse.
Art. 16 
(Modifiche alla legge regionale 15/2010)
1. 
All' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012), le parole " UPB DB09021 " sono sostituite con " UPB DB09041 " (ex UPB DB09021).
2. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 15/2010, è sostituito dal seguente:
" 3 . È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinziamento dei singoli programmi comunitari. "
.
3. 
All' articolo 8 della l.r. 15/2010, le parole " esercizio finanziario 2009 " sono sostituite con " esercizio finanziario 2010 ".
4. 
L' articolo 9 della l.r. 15/2010, è sostituito con il seguente:
"
Art. 9. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009)
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009, determinato in euro 4.479.851,72 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011
"
Art. 17 
(Abrogazioni)
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) è abrogato.
Capo III. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18 
(Norma transitoria)
1. 
Le deliberazioni comunali, approvate dopo il 7 gennaio 2010 ai sensi dell'articolo 6 fino all'entrata in vigore della presente legge, devono essere riadottate dal consiglio comunale e trasmesse alla Regione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 6.
Art. 19 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 
OMISSIS
Allegato B. 
OMISSIS