Proposta di legge regionale n. 106 licenziata il 25 febbraio 2011
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 1 
1. 
L' articolo 18 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali") è sostituito dal seguente:
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Art. 18. (Norma transitoria)
1. In sede di prima costituzione del CAL, non si applicano gli articoli 2, comma 2, 4, 5, 6, comma 1 e 7, comma 3, secondo periodo.
2. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono costituite due assemblee composte rispettivamente dai presidenti delle comunità montane e dai presidenti delle comunità collinari. Le assemblee sono convocate e presiedute senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale il quale, in apertura della seduta, raccoglie le candidature. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più anziano. Ai fini della surroga dei componenti decaduti è altresì predisposta una graduatoria sulla base dei voti ottenuti.
3. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f ), sono designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli enti locali ANCI, Lega Autonomie locali, UNCEM e ANPCI, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, e sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.
4. L'assemblea di cui al comma 3 è regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre presidenti regionali o loro delegati.
5. Al fine di pervenire alle designazioni di cui al comma 3, ciascun presidente, in apertura della seduta, presenta un elenco, di non meno di quattordici e non più di trentatre candidati, di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall'associazione di appartenenza.
6. Se l'assemblea di cui al comma 3 non perviene alle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni, la riconvoca. Al termine della seconda seduta, se non sono state effettuate le designazioni di uno o più componenti, il Presidente del Consiglio regionale sorteggia i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati degli elenchi presentati.
7. Ai fini della surroga dei componenti decaduti l'assemblea di cui al comma 3 predispone, sulla base degli elenchi presentati, una graduatoria per ciascuna categoria. In caso di mancata predisposizione di una o più graduatorie, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla loro definizione tramite sorteggio.
8. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui al comma 2 e delle designazioni di cui al comma 3, nomina con decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.
9. In caso di decadenza, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio regionale procede alla surroga del componente con il primo della relativa graduatoria. In assenza di graduatoria o in caso di suo esaurimento il Presidente del Consiglio regionale convoca l'assemblea competente alla elezione o alla designazione.
10. Le modalità di costituzione e la validità delle assemblee, le modalità di svolgimento delle elezioni e delle designazioni nonché le modalità del sorteggio e quanto non previsto dalla presente norma transitoria, sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
11. Entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento del CAL, viene ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione di cui all' articolo 7 della l.r. 34/1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 6 della l.r. 34/1998, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge.
12. Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16.
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