Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2011.
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 2
(Valorizzazione delle produzioni agroalimentari)
1.
La Regione promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari, di seguito denominato Sistema.
3.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto e nel rispetto dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approva il regolamento di attuazione del Sistema, tenuto conto dei seguenti principi:
a)
il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;
b)
la trasparenza del Sistema, la rintracciabilità e la tracciabilità completa dei prodotti;
c)
la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
d)
la tutela dell'assetto dei territori nelle sue componenti ambientale, sociale e paesaggistica;
e)
la valorizzazione della naturale vocazione produttiva dei territori, delle radici storiche e culturali;
f)
la salvaguardia dell'identità delle comunità rurali secondo le tradizioni e la cultura locali.
4.
Il regolamento di cui al comma 3 definisce:
a)
i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni prodotto che individuano i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualità superiore del prodotto o del processo produttivo;
b)
la disciplina di etichettatura dei prodotti;
c)
i contenuti dei piani di controllo dei disciplinari di produzione, il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti individuati ai sensi della normativa;
d)
il logo identificativo del Sistema;
e)
le modalità di adesione dei produttori al Sistema;
f)
le modalità di rilascio ai produttori dell'autorizzazione all'uso del logo identificativo;
g)
le modalità di comunicazione alla Regione degli esiti dei controlli da parte degli organismi di controllo di cui alla lettera c).
5.
L'uso del logo identificativo del Sistema in difformità a quanto contenuto nelle disposizioni stabilite ai sensi del regolamento di cui al comma 4, è soggetto all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a)
richiamo scritto, per violazioni di carattere amministrativo riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità lievi;
b)
sospensione dell'autorizzazione all'uso del logo, per violazioni riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità lieve dei prodotti;
c)
revoca dell'autorizzazione d'uso del logo e cancellazione dal Sistema per violazioni riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità gravi.
6.
La Regione, al fine di raggiungere le finalità previste al comma 1 e per valorizzare i prodotti agroalimentari afferenti ai sistemi di qualità comunitari e nazionali prodotti nel proprio territorio, istituisce il Marchio di valorizzazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il regolamento e il manuale d'uso del Marchio di valorizzazione al fine di richiederne la preventiva registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e l'Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (UAMI) come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Art. 3
(Interventi straordinari per la semplificazione degli adempimenti amministrativi)
1.
Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli Enti locali), individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti di società vigilate o partecipate della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell' articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38).
2.
Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall' articolo 14, comma 6 del d.lgs. 99/2004.
3.
Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 2, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.
4.
La Giunta regionale definisce le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola la certificazione della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
5.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i CAA, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.
6.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi iscritti nella UPB DB11001 (Agricoltura Segreteria di direzione DB11 Titolo 1: Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013.
Art. 4
(Semplificazione degli organismi di partecipazione in agricoltura)
1.
La Regione, nell'ambito della collaborazione con gli enti locali nella definizione e nell'attuazione della politica rurale, promuove la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Tavolo per la politica rurale regionale, , di seguito denominato Tavolo, i cui membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo dell'organismo.
3.
Il Tavolo è composto dai seguenti soggetti:
a)
il Presidente della Giunta regionale, con funzioni di presidente, o il suo delegato;
b)
l'Assessore regionale all'agricoltura o il suo delegato;
c)
i presidenti delle province o i loro delegati;
d)
quattro rappresentanti delle comunità montane designati dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM);
e)
un rappresentante delle associazioni delle autonomie locali, designato in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali;
f)
i rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale nell'ambito del comparto agro-alimentare, fino ad un massimo di tre rappresentanti per ogni organizzazione individuata e per un massimo complessivo di quattordici rappresentanti, purché tra essi sia assicurata la maggioranza dei produttori agricoli.
4.
A supporto del Tavolo di cui al comma 2 sono istituiti:
a)
il comitato tecnico del partenariato rurale composto dagli esperti designati dalle organizzazioni economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, lettera f);
b)
il comitato tecnico interistituzionale composto da esperti designati dalle amministrazioni provinciali e dalle comunità montane.
5.
I comitati di cui al comma 4 lettere a) e b) sono presieduti dal responsabile della direzione regionale competente o dal suo delegato.
6.
Gli esperti dei comitati di cui al comma 4 lettere a) e b) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica fino alla scadenza del tavolo di cui al comma 2.
7.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con apposita deliberazione disciplina le competenze, le modalità di organizzazione e di funzionamento del Tavolo di cui al comma 2 e dei comitati di cui al comma 4.
8.
L'eventuale articolazione del Tavolo di cui al comma 2 in sottocommissioni, la loro composizione e le loro funzioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 5
(Integrazioni alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17)
1.
Dopo l'
articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), è aggiunto il seguente :
"
"
Art. 6 bis (Accordi con le province)
1. Specifici compiti relativi alle funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 6, sono gestiti dalle singole province a seguito di accordi con la Regione.
Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)
1.
Il
comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituito dal seguente:
.
" 1 bis. Qualora l'aiuto per lo smaltimento dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, l'adesione alla polizza individuata dal consorzio, a seguito di procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, è obbligatoria per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 tenuti a consorziarsi. Il costo del premio per la polizza a copertura dei costi di smaltimento per epizoozia e calamità naturale è totalmente o parzialmente a carico della Regione. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, che non intendano aderire alla polizza a copertura dei costi di smaltimento per mortalità ordinaria, a partire e con effetto dall'annualità assicurativa 2012, ogni anno lo comunicano anticipatamente entro i termini e secondo le modalità individuati dal consorzio."
Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 29)
1.
Dopo il
comma 3 quater dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte), è aggiunto il seguente:
.
" 3 quinquies. La Regione finanzia per il suo funzionamento, anche con stanziamenti pluriennali, l'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte attraverso una specifica erogazione contributiva annua, che è considerata spesa obbligatoria iscritta nell'elenco 1 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011."
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29/2002, sono aggiunti i seguenti:
"
"
2 bis. Agli oneri previsti al comma 3 quinquies dell'articolo 3, stimati in 250.000,00 euro, spesa massima complessiva annua, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell'ambito dell'UPB DB11021 (Agricoltura Tutela qualità e rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici - Titolo 1: Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità, che ha la necessaria copertura finanziaria.
2 ter. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 2 bis si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI NAVIGAZIONE
Art. 8
(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)
1.
Il
comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è sostituito dal seguente:
.
" 6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale, sono ripartite agli enti soggetti di delega mediante concertazione che trova la sua rispondenza nella stipulazione degli Accordi di Programma. Le suddette risorse sono erogate dalla Regione direttamente anche alle aziende di trasporto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. "
2.
Il
comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
.
" 6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti i nominativi dei soggetti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione, di cui all'
articolo 18 della l.689/1981, è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto."
3.
Il
comma 6 bis dell'articolo 20 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
.
" 6 bis. I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale."
4.
Il
comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
.
" 1. La Regione organizza un corso, con esame finale, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato ai soggetti individuati a tal fine dalle aziende di trasporto."
Art. 9
(Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)
1.
Dopo l'
articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), è inserito il seguente:
"
"
Art. 13 bis (Interventi regionali in materia di vigilanza e soccorso alle unità in navigazione)
1. La Regione, fatte salve le competenze in materia di sicurezza conferite ai comuni e alle gestioni associate, di concerto con lo Stato o con soggetti pubblici, può concorrere alla spesa per la realizzazione di idonei servizi atti a garantire la vigilanza e un adeguato soccorso alle unità di navigazione.
Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SPORT
Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
1.
L'
articolo 11 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 11 (Modalità di gestione dell'attività)
1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), con apposito atto deliberativo, adeguano le proprie disposizioni statutarie ai principi stabiliti nell'
articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n.. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, con la previsione che le medesime agenzie:
a) abbiano un oggetto sociale esclusivo e quindi possano occuparsi unicamente delle attività indicate all'articolo 10, strumentali all'attività degli enti pubblici partecipanti in funzione della loro attività, o che possano occuparsi dello svolgimento esternalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta ad esse conferite dai medesimi enti pubblici;
b) operino esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nel territorio di rispettiva competenza, e non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possano partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;
c) non agiscano in mercati concorrenziali né svolgano attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari della loro attività;
d) svolgano la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno delle stesse ATL.
2. Possono partecipare alle ATL esclusivamente:
a) le province, la Regione e le Camere di commercio;
b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10.
3. Per ciascun ambito turistico, individuato ai sensi dell'articolo 12, non può essere costituita più di un'ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.
4. La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento delle attività in esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e lo invia alle ATL per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dalle ATL.
5. È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.
6. È vietato ai partecipanti di cui al comma 2, lettera c) di vendere al Consorzio servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria
7. Le ATL sono riconosciute dalla Regione con provvedimento della Giunta regionale. La richiesta di riconoscimento è presentata dai soggetti interessati alla Regione.
8. Spetta alle province l'attività di vigilanza sull'operato delle ATL e sulla permanenza delle caratteristiche che hanno dato luogo al riconoscimento da parte della Giunta regionale. L'eventuale perdita dei requisiti e le inadempienze vengono segnalate alla Giunta regionale. Sono riservati alla Regione i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento.
2.
L'
articolo 14 della l.r. 75/1996, è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 14 (Contributi per l'organizzazione turistica)
1. A copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento, la Regione concede annualmente alle ATL contributi diretti ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi e i criteri previsti dai programmi di cui all'articolo 3, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 4. Le ATL possono, altresì, ricevere contributi dagli altri enti pubblici e privati ad essi partecipanti, anche sotto forma di ripianamento del disavanzo di esercizio della gestione.
2. Le ATL possono concorrere alla erogazione di ulteriori contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica. In particolare, la Regione eroga tali contributi sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale a norma dell'
articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 sono applicabili anche all'organismo di cui all'
articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).
Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla revoca della liquidazione della società a responsabilità limitata denominata Sviluppo Piemonte Turismo Srl, costituita ai sensi dell' articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).
2.
Il
comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:
"
"
1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla
legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che permangano tra i compiti istituzionali della Regione, sono svolte dagli uffici regionali, salvi i casi in cui il loro esercizio richieda un'organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali, per i quali la Giunta regionale costituisce apposito organismo nelle forme previste dal codice civile il cui statuto dispone:
a) la partecipazione maggioritaria della Regione;
b) la composizione degli organi di garanzia e controllo dell'organismo, con una rappresentanza delle minoranze del Consiglio regionale;
c) che possano essere soci, oltre alla Regione Piemonte, gli Enti pubblici e i soggetti strumentali della pubblica amministrazione che risultino istituzionalmente idonei a rappresentare congiuntamente gli operatori turistici piemontesi , le associazioni di categoria interessate al turismo e i soggetti di cui al
comma 2 dell'art. 17 della l.r. n. 75/1996.
3.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 9/2007 sono aggiunti i seguenti:
"
"
1 bis. L'organismo concorre, su incarico della Regione, allo sviluppo delle funzioni previste dal
comma 1 dell'articolo 2, della l.r. n. 75/1996 e dall'
articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
1 ter. In particolare, l'organismo provvede a supportare la Regione nelle seguenti attività:
a) raccolta analisi ed elaborazione di dati e informazioni, quantitativi e qualitativi rilevanti a disposizione della regione Piemonte e del settore turistico regionale per la promozione del territorio come destinazione turistica;
b) gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di competenza specializzato nel settore turistico, con il compito di monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza;
c) informazione sull'offerta turistica regionale;
d) coordinamento operativo dei Sistemi Turistici Regionali;
e) svolgimento di attività particolari di promozione e comunicazione in ambito turistico richiesta espressamente dalla Regione Piemonte;
f) attività di promozione e organizzazione di eventi sportivi di particolare rilevanza turistica.
Art. 12
(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
1.
Il
comma 7 dell'articolo 32 della l. r. 2/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011."
2.
La
lettera n) del comma 2 dell'articolo 35 della Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 2 (Interventi relativi alla sicurezza, regolamentazione e sostegno dell'impiantistica invernale di risalita e delle piste da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), è sostituita dalla seguente:
.
" n) la sanzione amministrativa di cui all'
articolo 8, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7 relative all'obbligo del casco si applica ai minori di diciotto anni."
Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 13
(Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici)
1.
Gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (FIP), nonché di contributi concessi ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Possono essere ceduti in proprietà, ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, anche gli alloggi destinati alla locazione permanente realizzati in auto finanziamento dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
2.
La Giunta regionale, per gli alloggi che hanno usufruito di contributi pubblici, definisce le modalità e l'ammontare dei contributi da restituire alla Regione per ottenere l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi, in coerenza con quanto stabilito dall' articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
siano decorsi almeno dieci anni dalla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi;
b)
le plusvalenze realizzate con le vendite siano destinate dalle cooperative all'incremento del proprio patrimonio di alloggi destinati alla locazione permanente;
c)
per i contributi concessi ai sensi della l.r. 28/1976 l'importo da restituire sia ridotto in misura pari alla quota del canone di locazione già versato alla Regione.
3.
Le restituzioni dei contributi di cui ai commi 1 e 2 integrano le risorse già attualmente disponibili per l'attuazione degli interventi del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012".
Art. 14
(Modifiche all' articolo 54 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), le parole "dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012" e le parole "Fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
2.
Dopo il
comma 8 dell'articolo 54 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:
.
" 8 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento dell'alienazione degli alloggi, di cui all'articolo 45, comma 4, la Regione, a seguito di conferma degli enti proprietari, approva integrazioni ai piani di vendita già adottati ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), esclusivamente in relazione a proposte presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge."
Capo VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 15
(Modifiche all' articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1)
1.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) le parole: ", scegliendo tra i componenti di cui al comma 1, lettere b) e c)", sono soppresse.
Capo VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE, AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Art. 16
(Disposizioni per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti delle aree fluviali)
1.
La Regione, ai fini dell'attuazione operativa dei programmi generali di gestione dei sedimenti alluvionali delle aree fluviali del bacino del Po approvati ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale 5 aprile 2006, n. 9 (Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua), individua, in deroga a quanto disposto dalle norme di attuazione dei rispettivi piani d'area, gli interventi di gestione che comportano attività estrattiva da realizzare nel territorio delle aree protette, salvo quanto disposto in merito dalle medesime norme di attuazione.
Art. 17
(Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54)
1.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) è inserito il seguente:
.
" 7 bis. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e prevista dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o connessa ad un'opera prevista dal PAI siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preodinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all'
articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi."
Art. 18
(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)
1.
Il
comma 5 bis dell'articolo 11 della legge regionale 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente:
.
" 5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'
articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla
legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione
della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)."
Art. 19
(Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24)
1.
Dopo la
lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) è inserita la seguente:
.
" c bis) definisce i criteri per le agevolazioni a favore dei comuni montani e dei comuni ad alta marginalità con popolazione al di sotto dei 1.500 abitanti per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'
articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."
2.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2002 è aggiunto il seguente:
.
" 5 bis. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità."
Art. 20
(Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29)
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino) le parole: "1° aprile 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2011".
Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), è sostituito dal seguente:
"
"
2. La Regione delega:
a) il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 con validità annuale alle comunità montane, alle comunità collinari e ai comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge, dei disposti di cui all'
articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
b) il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 con validità giornaliera o settimanale ai singoli comuni.
Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)
1.
Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) le parole "1° aprile 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2011".
2.
Al comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole "tra il 1° e il 31 gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° e il 30 settembre 2011".
3.
Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole "28 febbraio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011".
4.
Il
comma 8 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
.
" 8. Dal 1° settembre 2011 e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza e anche a prescindere dalla loro naturale scadenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi."
5.
Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 19/2009 le parole "1° aprile 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2011".
Capo VIII.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI REGISTRAZIONE DI MARCHI
Art. 23
(Registrazione marchi)
1.
Nel quadro delle disposizioni di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), la Giunta regionale è autorizzata a richiedere e ottenere registrazione di marchi, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio.
Capo IX.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 24
(Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
1.
La scadenza dei termini dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese, stabilita dalla Giunta regionale, è differita al 31 dicembre 2011.
2.
Le nuove procedure attuative sono definite dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e informata la Commissione consiliare competente.
Capo X.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACQUE MINERALI
Art. 25
(Modifica alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) è inserito il seguente:
.
" 1 bis. La Giunta regionale, con il parere della Commissione consiliare competente, definisce entro il 30 giugno 2011, in accordo con i comuni e le comunità montane, ove esistenti, le modalità di verifica dell'applicazione del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente."
Capo XI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 26
(Assegnazione di contributi regionali in caso di ricorso al contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)
1.
L'assegnazione di contributi regionali agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità è ammessa anche nel caso di ricorso, per la realizzazione dell'opera stessa, al contratto di locazione finanziaria di cui all' articolo 160 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2.
I criteri e le modalità per i contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente.
Capo XII.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI POLITICHE SOCIALI
Art. 27
(Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1)
1.
All' articolo 4, comma 1, lettera k) della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) le parole "del fondo regionale per le politiche sociali" sono sostituite dalle parole "dei fondi regionali di cui all'art. 35, comma 3".
2.
All' articolo 9, comma 5 sexies, della l.r. 1/2004 le parole "al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7" sono sostituite dalle parole "ai fondi regionali di cui all'articolo 35, comma 3".
3.
All' articolo 16, comma 3, della l.r. 1/2004 le parole "il riparto del fondo regionale" sono sostituite dalle parole "il riparto dei fondi regionali".
4.
L'
articolo 35 della l.r. 1/2004, è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 35. (Le risorse finanziarie di parte corrente)
1. I comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle attività e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio.
2. I comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali.
3. La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali con i seguenti fondi:
a) fondo per famiglie e minori;
b) fondo per disabili;
c) fondo per anziani non autosufficienti;
d) altri fondi specifici previsti da disposizioni regionali.
4. L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo rispetto all'intervento primario comunale, è finalizzato a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunità locali.
5. Le risorse messe a disposizione dei comuni, sommate ai fondi regionali, finanziano le prestazioni ed i servizi essenziali di cui all'articolo 18, quantificati sulla base di fabbisogni e costi standard.
6. I fondi regionali sono costituiti da:
a) risorse proprie della regione determinate annualmente con legge di bilancio;
b) risorse indistinte trasferite dallo Stato;
c) risorse trasferite dalle Province di cui all'art. 5, comma 4;
d) risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
7. I fondi regionali sono ripartiti annualmente tra i comuni singoli o associati, secondo criteri individuati dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare.
Capo XIII.
DISPOSIZIONI DI NATURA ORGANIZZATIVA
Art. 28
(Contenimento delle spese per missioni)
1.
In attuazione di quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non sono computate nei limiti le spese effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, di verifica e di controllo, nonché quelle effettuate per le missioni indispensabili per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze delle Conferenze delle Regioni, delle Assemblee legislative, Stato Regioni e Unificata e ai rapporti con gli Organismi comunitari.
2.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuano i compiti ispettivi, di verifica e di controllo e le missioni di cui al comma 1 in relazione alle rispettive specifiche esigenze e funzioni istituzionali.
3.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono superare, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, il limite di cui al comma 1.
4.
Il personale regionale può essere autorizzato dal dirigente competente ad utilizzare il mezzo proprio usufruendo dei rimborsi, anche chilometrici, secondo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) qualora debba recarsi o operare in località non servite da mezzi di linea o in sedi geografiche particolarmente disagiate ovvero quando il suo mancato utilizzo risulti pregiudizievole al regolare svolgimento della missione ovvero qualora l'uso del mezzo stesso risulti economicamente più vantaggioso. I costi derivanti dall'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di attività di servizio che non riguardino compiti ispettivi, di verifica e di controllo, sono da computarsi nel limiti di spesa di cui al comma 1.
5.
Al di fuori dei casi previsti dal comma 4, l'utilizzo del mezzo proprio, debitamente autorizzato, comporta unicamente la copertura assicurativa comunque dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia.
Art. 29
(Attuazione del comma 28 dell'articolo 9, e dei commi 7 e 9 dell' articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122)
1.
La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28, dell'articolo 9, e dai commi 7 e 9, dell' articolo 14, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.
2.
Il comma 1 non si applica alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
3.
Il comma 1 non si applica altresì ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali:
a)
le assunzioni finanziate con fondi dell'Unione europea, risorse statali o private;
b)
gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari);
c)
gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato);
d)
il portavoce di cui all' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica);
e)
le professionalità esterne di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) previste a supporto degli organi di vertice della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
f)
le assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di Direttore regionale di cui agli articoli 10, 14 e 15 della l.r. 23/2008.
Capo XIV.
NORME TRANSITORIE
Art. 30
(Prestazione straordinarie)
1.
Per l'anno 2011 il dispositivo in deroga di cui al all' articolo 5 comma 1, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è applicato, nel rispetto della separatezza del ruolo, anche al personale del Consiglio regionale.
Art. 31
(Adempimenti delle ATL)
1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ATL dismettono le partecipazioni eventualmente da esse possedute in altri enti di qualsivoglia natura e, in particolare, negli altri enti di promozione del turismo. A tal fine, le ATL possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società.
2.
I contratti conclusi e le attività svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, in violazione delle prescrizioni del comma 1 e del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 75/1996, sono nulli.
Art. 32
(Disposizioni relative alla semplificazione degli organismi di partecipazione in agricoltura)
1.
Gli organismi collegiali previsti dalle disposizioni regionali di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 33, continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di costituzione del Tavolo di cui al comma 2 dell'articolo 4.
Capo XV.
ABROGAZIONI
Art. 33
(Abrogazioni di norme)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a)
l' articolo 48 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 32,sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a)
l'articolo 8, lettera b) della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste);
b)
l'allegato A della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);
c)
l' articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese);
d)
il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).