Art. 1
( Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
1.
È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione Piemonte, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2.
Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative.
3.
Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o trattenute nei centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri.
4.
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2
(Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)
1.
Il Garante è nominato, all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio regionale, tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli Uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale.
2.
La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3.
Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore.
4.
Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
5.
Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6.
Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.
7.
Il Consiglio Regionale dispone per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante, previa approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia.
8.
Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante sostituito.
Art. 4
(Organizzazione e regolamento)
1.
Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2.
Per il funzionamento è istituito l'ufficio del Garante regionale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante.
3.
Il Garante può avvalersi:
a)
di esperti da consultare, ove necessario, su specifici temi e problemi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
b)
della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;
c)
del contributo di centri di studi e ricerca e di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
4.
Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.