Disegno di legge regionale n. 671 licenziato il 01 febbraio 2010
Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie.

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
In armonia con il titolo V della Costituzionee nel rispetto del principio di accessorietà e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione previsti dallo Statuto la Regione provvede nell'ambito delle materie di propria competenza al riordino delle funzioni di applicazione delle sanzioni amministrative e di devoluzione dei relativi proventi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 2 
(Funzioni amministrative sanzionatorie)
1. 
Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A.
2. 
Nelle materie di particolare interesse regionale di cui all'allegato B ed al fine di assicurarne l'unitario esercizio sul territorio regionale, l'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi rimangono di competenza della Regione.
Art. 3 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, può integrare e modificare gli allegati A e B, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) 
accessorietà della funzione amministrativa sanzionatoria;
b) 
unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;
c) 
identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa.
2. 
Le modificazioni apportate con il regolamento di cui al comma 1, possono intervenire solo sugli aspetti procedurali relativamente all'erogazione delle sanzioni e non sulla individuazione delle stesse.
Art. 4 
1. 
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), è inserito il seguente:
"
Art. 3 bis. (Pagamento in misura ridotta)
1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione Piemonte una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della l. 689/1981.
2. In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla l. 689/1981 alle autonomie locali e funzionali, è comunque riconosciuta al trasgressore, residente o domiciliato all'estero, la facoltà di cui al comma 1.
"
Art. 5 
(Norme transitorie)
1. 
Il conferimento di funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applica ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalle disposizioni riportate all'allegato A non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. 
Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali di accertamento sono stati elevati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca).
3. 
Restano di competenza della Regione Piemonte i procedimenti sanzionatori i cui verbali d'accertamento sono stati elevati prima dell'anno di entrata in vigore della presente legge relativamente alle violazioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
4. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la data a partire dalla quale i procedimenti sanzionatori relativi all'applicazione del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 sono di competenza dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in conformità a quanto previsto dall'allegato A.
5. 
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua la struttura regionale competente in relazione ai procedimenti sanzionatori di cui alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).
6. 
Gli enti locali possono avvalersi, previa intesa, degli uffici regionali ai fini del supporto all'istruttoria relativa alle pratiche oggetto di trasferimento ai sensi della presente legge.
Art. 6 
(Risorse finanziarie)
1. 
L'attività sanzionatoria di cui alla presente legge è finanziata dagli introiti delle sanzioni stesse.
2. 
Annualmente gli enti sanzionatori, attraverso gli organi di rappresentanza in seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, relazionano in ordine ai costi-ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di cui al comma 1 anche ai fini dell'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie.

Allegato A. 
OMISSIS
Allegato B. 
OMISSIS