Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).
Primo firmatario
Art. 1
(Modifica della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973. Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo)
1.
Dopo l'
articolo 34 della legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973, è aggiunto il seguente articolo:
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"
Art. 34 bis. (Deroghe di termini per cause di forza maggiore)
1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 34, il Presidente della Giunta regionale ne dispone il rinvio con proprio decreto, anche in deroga alle date previste da tale disposizione, nel rispetto della tempistica degli adempimenti preelettorali previsti dalla normativa vigente.
Art. 2
(Norma transitoria)
1.
In fase di prima applicazione la disposizione di cui all' articolo 34 bis della l.r. 4/1973, come inserito dall'articolo 1, si applica anche ai procedimenti referendari già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.