Disegno di legge regionale n. 665 licenziato il 18 dicembre 2009
Modifica della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).

Art. 1 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), è sostituito dal seguente:
" 2 L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico e mentale, in possesso di indennità di accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti gravi, come classificate all' articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) o sordomute assolute"
.
Art. 2 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.