Modifica della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).
Art. 1
(Modifica all' articolo 10 della l.r. 23/2003)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), è sostituito dal seguente:
.
" 2 L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico e mentale, in possesso di indennità di accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti gravi, come classificate all'
articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) o sordomute assolute"