Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali.
Primo firmatario
Art. 1
(Modalità di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali)
1.
La presentazione delle liste dei candidati di cui dall' articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste regionali di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:
a)
liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
b)
liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;
c)
liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b).