Modifiche all' articolo 49 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).
Art. 1
(Modifiche all' articolo 49 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:
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" 2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j) si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."