Disegno di legge regionale n. 598 licenziato il 25 febbraio 2009
Modifiche all' articolo 49 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).

Art. 1 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:
" 2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j) si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
.
Art. 2 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.