Disegno di legge regionale n. 573 licenziato il 04 maggio 2009
Riconoscimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola di speciali condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto regionale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, speciali condizioni di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, in ragione delle sue prevalenti caratteristiche montane, sia con riferimento al territorio che alla popolazione residente.
2. 
A tal fine, attraverso l'applicazione concreta dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione, la presente legge individua i compiti e le funzioni amministrativi che esprimono e valorizzano le particolarità territoriali, sociali ed economiche della provincia medesima.
3. 
In particolare, le condizioni di autonomia di cui al comma 1, riguardano i seguenti ambiti:
a) 
agricoltura;
b) 
turismo;
c) 
montagna e foreste;
d) 
demanio idrico;
e) 
aree protette.
Art. 2 
(Trasferimento e delega di funzioni)
1. 
In riferimento ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, sono trasferite alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, le seguenti funzioni amministrative, fatti salvi i Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla lettera e), numero 1):
a) 
agricoltura:
1) 
promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari zootecniche di montagna.
b) 
turismo:
1) 
gestione delle attività relative all'offerta e all'accoglienza turistica, anche ai fini del miglioramento della ricettività montana;
2) 
individuazione delle caratteristiche del turismo rurale in ambiente montano, ferme restando le competenze delle comunità montane di cui all' articolo 43 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna ).
c) 
montagna e foreste:
1) 
programmazione provinciale degli interventi di sviluppo per il settore forestale, secondo metodologie definite dalla Giunta regionale, e individuazione delle priorità di intervento in coordinamento con le comunità montane.
d) 
demanio idrico:
1) 
determinazione dei canoni di concessione di derivazione o di attingimento delle acque pubbliche, sulla base dei parametri di riferimento unitario regionale definiti con provvedimento della Giunta regionale;
2) 
riscossione dei canoni di concessione di derivazione o di attingimento delle acque pubbliche, introito dei relativi proventi nella misura del novanta per cento e versamento alla Regione del restante dieci per cento, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale volti a garantire il coordinamento delle relative attività di gestione. Tali somme devono essere utilizzate per le funzioni trasferite con la presente legge e per le funzioni trasferite per la manutenzione del territorio e per le azioni di prevenzione al dissesto idrogeologico.
e) 
aree protette:
1) 
è delegata, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, la gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle Zone di protezione speciale individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non coincidenti con le aree protette a gestione nazionale e regionale.
2. 
Le funzioni relative all'offerta e accoglienza turistica, di cui al comma 1, lettera b) comprendono, nell'ambito della programmazione regionale, la gestione:
a) 
dei finanziamenti di cui alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici);
b) 
delle agevolazioni a favore di imprese operanti nel settore turistico, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica).
3. 
Sono trasferite alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, le funzioni amministrative, ivi compresi gli adempimenti relativi alla gestione della banca dati garantendo l'interconnessione tra le banche dati dei due enti, già delegate con la legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine), come da ultimo modificata dalla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.
Art. 3 
1. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette), come sostituita dall' articolo 13, comma 6 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 32 (Istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero), è soppressa.
2. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990, come sostituita dall' articolo 13, comma 6 della l.r. 32/1995, la parola: "due", è sostituita dalla seguente: " cinque".
Art. 4 
2. 
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 32/1995, la parola: "due", è sostituita dalla seguente: "cinque".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 32/1995, dopo le parole: "Parco naturale", sono inserite le seguenti: ", sentita la Provincia,".
Art. 5 
(Disposizioni attuative)
1. 
La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è stabilita, ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia del Verbano Cusio Ossola, contestualmente alla definizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite ed alla determinazione della successione nei rapporti giuridici attivi e passivi.
2. 
La Giunta regionale è autorizzata a concertare, in via sperimentale, con la provincia del Verbano Cusio Ossola la programmazione di interventi di settore relativamente all'impiantistica sportiva, all'edilizia scolastica ed a ulteriori ambiti da individuare successivamente.
3. 
Ulteriori modalità funzionali ed organizzative sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con la provincia del Verbano Cusio Ossola.
Art. 6 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Ai fini della definizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 5, si tiene conto delle spese di funzionamento e di quelle di intervento, nonché dei proventi direttamente introitati nel bilancio della provincia del Verbano Cusio Ossola.
2. 
Per gli interventi programmati e finanziati dalla Regione Piemonte, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) DB05011 (Affari istituzionali ed avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1: spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. 
Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).