Disegno di legge regionale n. 571 licenziato il 19 novembre 2008
Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Finalità della presente legge è l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di seguito denominato codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 2 
(Commissione regionale)
1. 
È istituita, ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le modalità stabilite dagli articoli 136 e 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. 
La commissione regionale è composta dai membri di diritto, elencati all'articolo 137, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, dal responsabile della direzione e dal responsabile del settore della Regione competenti per materia, da quattro membri nominati dalla Giunta regionale ed è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.
3. 
I membri sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale; sono scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dal Politecnico di Torino, dalle Università degli studi del Piemonte, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.
4. 
La commissione regionale, presieduta dal responsabile della direzione competente per materia della Regione, dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni.
5. 
Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della commissione regionale.
Art. 3 
(Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)
1. 
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:
a) 
realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
b) 
nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
c) 
interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
d) 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili superiori a 100 chilowatt di picco;
e) 
impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 3.000 chilowatt;
f) 
linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
g) 
funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
h) 
trasformazioni di aree boscate superiori a 50.000 metri quadrati.
2. 
Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4.
Art. 4 
(Commissione locale per il paesaggio)
1. 
I comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. 
Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. 
I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.
4. 
Il comune stabilisce le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.
5. 
I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni.
6. 
I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum.
Art. 5 
(Disposizioni in materia di personale)
1. 
La delega di funzioni ai comuni non comporta trasferimento di personale regionale.
Art. 6 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), è sostituito dal seguente:
" 3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)."
.
Art. 7 
(Norme finali)
1. 
Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall' articolo 91 bis della legge 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
2. 
L'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977 è demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4.
3. 
L'espressione dei pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della l.r. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Art. 8 
(Abrogazioni)
1. 
Al comma nono dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977 sono soppresse le parole: "; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio".
2. 
Gli articoli 12, 13, 13 bis e 14 della l.r. 20/1989 sono abrogati.