Disegno di legge regionale n. 554 licenziato il 29 luglio 2008
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie.

Capo I. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.
Art. 1 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2007)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, determinato in euro 278.771.794,86 è applicato al bilancio di previsione per l'anno 2008 e utilizzato per l'integrazione della copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3 
(Variazioni al bilancio pluriennale 2008-2010)
1. 
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 sono inserite per gli anni 2009-2010 le variazioni di cui all'allegato B.
Art. 4 
(Integrazione elenco spese obbligatorie)
1. 
La spesa "Erogazione di fondi alle aziende sanitarie locali per il ripiano dei disavanzi 2005 e 2007 (l.r. 22/2007)" (capitolo n. 157151) dell'UPB DA20091 (Sanità Gestione e Risorse Finanziarie Titolo 1: Spese Correnti) e la spesa "Integrazione regionale del finanziamento per il Servizio sanitario regionale dell'anno 2008" (capitolo n. 157320) dell'UPB DA20091 (Sanità Gestione e Risorse Finanziarie Titolo 1: Spese Correnti) sono inserite nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 5 
(Garanzie principali e sussidiarie)
1. 
Il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie previste dalla Regione di cui all'art. 7 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010) è integrato con quelle relative a Hopital du Piemont s.p.a. e SCR Piemonte s.p.a.
Art. 6 
(Finanziamento convenzione con il Corpo Forestale dello Stato)
1. 
Per il triennio 2008-2010 è autorizzato il pagamento delle spese di cui all'articolo 8 della "Convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Forestale dello Stato per l'impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato in Piemonte nell'ambito delle competenze regionali" approvata in data 3 dicembre 2007.
Art. 7 
(Finanziamento ai Comuni)
1. 
La Regione assegna ai Comuni, tramite le aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti ed a titolo di contributo, il 75 per cento dei fondi del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
2. 
Nel realizzare gli interventi previsti per l'attuazione della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione), i Comuni, in accordo con le ASL, provvedono anche ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, in misura proporzionale al totale delle risorse ricevute.
Art. 8 
(Spese relative al funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità regionale)
1. 
La Regione compartecipa alle spese relative al funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità regionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246).
2. 
All'onere di cui al comma 1, stimato nella misura di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) DA15981 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Collaborazioni Direzione 15 Titolo I Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 9 
(Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica)
1. 
La Regione compartecipa ai costi relativi alla rilevazione dei dati sulle strutture scolastiche per l'attivazione dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
2. 
All'onere di cui al comma 1, stimato nella misura di euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) DA15071 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Istruzione Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 10 
(Misure di incentivazione all'uso del mezzo pubblico)
1. 
L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è elevata ad euro 837.000,00.
Art. 11 
(Indebitamento)
1. 
Fermo restando l'importo complessivamente autorizzato dall'art. 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010), la quota relativa a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti è determinata in euro 200.000.000,00.
Capo II. 
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI.
Art. 12 
(Modifiche della l.r. 32 del 1982)
1. 
Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è soppresso.
2. 
All'articolo 38 della l.r. 32/1982 è aggiunto in fine il seguente comma:
" 3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata."
.
3. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni in materia di aree protette che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie meno elevate per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 38 della l.r. 32/1982, come modificato dalla presente legge.
Art. 13 
(Modifiche della l.r. 35 del 1992)
1. 
L'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1992, n. 35 (Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina) è sostituito dal seguente:
"
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione sostiene l'attività del Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte mediante la concessone di contributi annui finalizzati alla valorizzazione e promozione della professione di guida alpina e quale strumento di apertura del territorio in condizioni di massima sicurezza.
"
2. 
L'articolo 3 della l.r. 35/1992 è sostituito dal seguente:
"
Art. 3. (Disposizione finanziaria)
1. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi iscritti nell'UPB DA17071 (Turismo commercio e sport, O. turistica turismo sociale tempo libero Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giuntra regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con il concorso del contributo ottenuto.
"
3. 
L'articolo 4 della l.r. 35/1992 è abrogato.
Art. 14 
(Modifica della l.r. 28 del 1993)
1. 
Dopo il comma 3 dell' articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:
" 3 bis. Agli oneri derivanti dal trasferimento ad Agenzia Piemonte Lavoro delle spese per l'attività di promozione e di informazione degli interventi tesi ad incentivare l'occupazione, di cui al titolo III, pari ad euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Occupazione promozione sviluppo locale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008."
.
Art. 15 
(Modifica della l.r. 46/1995)
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente:
" 3bis. È consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purchè assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente del nucleo richiedente. Le persone che prestano assistenza non sono computate nella definizione numerica del nucleo, il loro ISEE non concorre alla formazione dell'ISEE del nucleo; Tali persone non diventano componenti stabili del nucleo e non subentrano nella assegnazione dell'alloggio."
.
Art. 16 
(Modifica della l.r. 44 del 2000)
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) è così sostituita:
" c) rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239)."
.
Art. 17 
(Modifiche della l.r. 16 del 2002)
1. 
Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'Organismo per l'erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) è abrogato.
2. 
L'articolo 6 della l.r. 16/2002 è sostituito dal seguente:
"
Art. 6. (Disposizioni finanziarie)
1. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata per gli anni dal 2009 al 2011 la spesa annua di euro 5.000.000,00 a valere sull'UPB DA11011 (Agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Tit. I spese correnti).
2. I rapporti finanziari fra Regione Piemonte e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.
"
Art. 18 
(Modifiche della l.r. 24 del 2002)
1. 
Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) è abrogato.
Art. 19 
(Modifiche della l.r. 23 del 2004)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è sostituito dal seguente:
" 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo."
.
2. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente:
" 3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale ripartiti sulla base dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6."
.
3. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/2004 è sostituita dalla seguente:
" b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato da ciascuna delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;"
.
4. 
Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente:
" 1. La concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4 e l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 5 sono disposti nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis'."
.
Art. 20 
(Modifiche della l.r. 38 del 2006)
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è inserita la seguente:
" b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti."
.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 è abrogato.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
" La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis."
.
Art. 21 
(Modifica della l.r. 24 del 2007)
1. 
L'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:
"
Art. 10 (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 1000 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;
b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;
c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1;
e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.
"
Art. 22 
(Modifica della l.r. 25 del 2007)
1. 
Il titolo della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) è sostituito dal seguente: "Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro".
2. 
La rubrica dell'articolo 2 della l.r. 25/2007 è sostituita dalla seguente: "(Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
" Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi a carico del bilancio regionale erogati in relazione al medesimo incidente."
.
Art. 23 
(Modifiche della l.r. 2 del 2008)
1. 
Dopo l'allegato A della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli Enti locali) è inserito l'allegato B (Modalità di determinazione del diritto di varo).
2. 
Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 2/2008 è sostituito dal seguente:
" 5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo sulle unità di navigazione sul lago. Il diritto di varo è stabilito nel rispetto dei parametri di cui all'allegato B."
.
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 2/2008, sono inseriti i seguenti:
"
5 bis. Il diritto di varo è determinato dalla lunghezza del natante per l'importo unitario di cui alla lettera a) dell'allegato B moltiplicato per i coefficienti di cui alle lettere b) e c) del medesimo allegato e può essere riparametrato su una periodicità inferiore all'annualità.
5 ter. Gli importi di cui alla lettera a) dell'allegato B sono aggiornati annualmente in funzione della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5 quater. Sono esenti dal pagamento del diritto di varo i natanti privi di motore, mentre le unità a vela con motore ausiliario usufruiscono di una riduzione del 40 per cento ed i natanti con motori elettrici di una riduzione nella misura del 70 per cento.
"
Art. 24 
(Modifica della l.r. 12 del 2008)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 12/2008 è sostituito dal seguente:
" 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA 09012 (Bilancio Bilanci Titolo 2 : Spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010."
.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2008 è sostituito dal seguente:
" 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DA15001 (Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Segreteria Direzione 15 Titolo 1: Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010."
.
Art. 25 
(Modifica della l.r. 18 del 2008)
1. 
La lettera d) dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituita dalla seguente:
" d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,90 per cento a partire dall'anno 2009;"
.
Art. 26 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ALLEGATO A. 
OMISSIS
ALLEGATO B. 
OMISSIS
ALLEGATO C. 
OMISSIS