Proposta di legge regionale n. 548 licenziata il 30 giugno 2008
Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 'Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)' .

Art. 1 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituito dal seguente:
" 2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione."
.
2. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituito dal seguente:
" 3. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2."
.
Art. 2 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2006, n. 30 le parole "Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza" sono sostituite dalle seguenti: "Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2006, n. 30 le parole "il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia" sono soppresse.