Art. 1
(Finalità)
1.
La presente legge disciplina, nell'ambito di un'equilibrata fruizione dell'ambiente montano a garanzia di una maggiore sicurezza per i suoi frequentatori, le categorie di strutture fruibili dagli alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro che frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di studio.
2.
La legge disciplina, altresì, le diverse forme di organizzazione delle strutture ricettive alpinistiche.
3.
La Regione Piemonte contribuisce al sostegno, funzionamento e sviluppo delle strutture ricettive alpinistiche anche mediante forme di finanziamento.
Art. 2
(Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
1.
Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:
a)
rifugi escursionistici;
2.
Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della montagna, situate in zone montane raggiungibili attraverso strade aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a cremagliera.
3.
Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l'attività alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.
4.
Sono definite rifugi non gestiti le strutture in muratura ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei fruitori, nonché dotate di servizi igienici interni ovvero collocati nelle pertinenze della struttura.
5.
Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in luoghi di montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.
Art. 3
(Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)
1.
Le strutture ricettive alpinistiche devono possedere dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie atte al ricovero e al pernottamento degli ospiti.
2.
Gli specifici requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.
Art. 4
(Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di gestione)
1.
L'esercizio dell'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2.
Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
a)
dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b)
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
c)
dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura previsti dalla normativa vigente.
3.
Nella dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, corredata da una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati, in particolare, l'altitudine della località, la tipologia di costruzione, le vie d'accesso, la capacità ricettiva, i periodi di apertura, le tariffe per il vitto ed il pernottamento.
4.
L'ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di rifugi con custodia o gestore, nella dichiarazione di inizio attività individuano il nominativo del custode o del gestore, che sottoscrive la dichiarazione per accettazione.
5.
L'attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito è subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio.
6.
Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, verifica la correttezza formale nonché la veridicità dei requisiti e delle informazioni rese nella dichiarazione medesima e nella relativa documentazione allegata e ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale (ASL), nonché, a fini informativi, alla provincia ed all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio.
7.
Il comune predispone e conserva un registro aggiornato delle dichiarazioni di inizio attività, pubblicamente consultabile.
8.
Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 6.
Art. 6
(Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)
1.
La gestione di una struttura ricettiva alpinistica è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario ovvero il titolare del contratto di gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui che è designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo è inserito nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 4, comma 4.
2.
Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l'attività di custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.
Art. 7
(Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)
1.
Le strutture ricettive alpinistiche, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.
2.
Il gestore, sentita la proprietà, se titolare di un contratto di gestione, ha facoltà di determinare periodi di apertura ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma 1, previa segnalazione alla provincia, al comune e all'ATL territorialmente competenti.
Art. 8
(Finanziamenti)
1.
La Regione Piemonte a coloro che sono proprietari o titolari di un contratto di gestione delle strutture ricettive alpinistiche e sono soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio, eroga finanziamenti per le seguenti iniziative:
a)
ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
b)
realizzazione di impianti, di strutture ed opere complementari o comunque necessarie al funzionamento regolare e alla manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
c)
realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti di energia alternativa rinnovabile e biocompatibile;
d)
acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature.
2.
I finanziamenti, con priorità alle problematiche di carattere ambientale ed energetico, sono subordinati alla condizione che i beneficiari non siano destinatari di altre agevolazioni previste da normative statali o comunitarie.
3.
La Giunta regionale stabilisce sulla base di programmi annuali di intervento:
a)
gli indirizzi programmatici e le linee operative relativi alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
b)
la priorità nella concessione delle agevolazioni, riferita alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
c)
i requisiti di accesso e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili;
d)
i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;
e)
le procedure attuative degli strumenti di intervento.
4.
La Giunta regionale ha facoltà di prevedere, attraverso opportune forme di sostegno finanziario, azioni volte alla realizzazione ed esecuzione di trasporti in quota, per il rifornimento delle strutture alpine e per lo smaltimento dei rifiuti a valle.
5.
La Giunta regionale promuove, inoltre, iniziative informative, editoriali e divulgative per sostenere la fruizione e la conoscenza delle strutture ricettive alpinistiche.
Art. 10
(Sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive alpinistiche)
1.
L'esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11, la cessazione dell'attività medesima.
2.
In caso di dichiarazioni mendaci e di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, o altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3.
Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune, o altra autorità competente, ordina la cessazione dell'attività.
4.
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'ATL competente per territorio.
5.
Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al comune.
6.
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può superare i centottanta giorni, prorogabili dal comune per fondati motivi di altri centottanta giorni; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.
Art. 11
(Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)
1.
Chiunque gestisce una delle strutture ricettive alpinistiche senza aver ottemperato agli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 4 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
2.
La gestione di una struttura ricettiva alpinistica, in violazione dell'articolo 4, comma 8, ovvero dell'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le necessarie comunicazioni sulla variazione dell'attività, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.
4.
Il superamento della capacità ricettiva prevista per le strutture ricettive alpinistiche dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 17 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
Art. 13
(Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)
1.
Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che non fornisca, laddove previsto, ovvero fornisca errati o incompleti i dati relativi alla rilevazione del movimento dei clienti della struttura medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 900.
Art. 14
(Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
1.
Tutti gli importi delle sanzioni indicati negli articoli 11, 12 e 13 sono automaticamente rivalutati, ogni anno, sulla base del tasso d'inflazione programmato risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato.
Art. 15
(Applicazione delle sanzioni)
1.
L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 11 e 12 sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura ricettiva alpinistica, il quale introita i relativi proventi.
2.
L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13 sono demandate alla provincia che provvede all'introito dei relativi proventi.
3.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 18
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato).
1.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.