Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 1
(Disposizioni in materia di autorizzazioni)
1.
La presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie e di tipologia distributiva degli esercizi di vendita di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alle relative disposizioni regionali di attuazione, è sospesa fino al 31 marzo 2006.
2.
La sospensione è disposta in relazione all'esigenza di monitorare lo stato di attuazione e gli effetti della riforma del commercio, recepita, a livello regionale, con legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e di verificare i contenuti della programmazione regionale di comparto.
3.
Sono escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le autorizzazioni dovute così come definite dalle disposizioni attuative relative agli indirizzi regionali generali ed ai criteri regionali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.