Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).
Art. 1
1.
Dopo la
lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 38/1994, è inserita la seguente:
.
" c bis) individuazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da proporre al Presidente del Consiglio regionale per la nomina prevista all'articolo 13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'
articolo 15 della l. 266/1991."
2.
Il
comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:
.
" 3. Il Presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla
legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'
articolo 15 della l. 266/1991, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato. Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei Centri di servizio previsti all'
articolo 15 della l. 266/1991."
3.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 38/1994 è aggiunto il seguente:
.
" 4 bis. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, rappresenta la Regione nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'
articolo 15 della l. 266/1991."