Testo unificato dei progetti di legge regionale n. 511, 345, 423 427 - Gestione e promozione economica delle foreste.
Primo firmatario
BELLION MARCO CESARE VIGNALE GIAN LUCA
Altri firmatariBOETI ANTONINO BONIPERTI ROBERTO CAVALLERA UGO DUTTO CLAUDIO FERRARIS GIORGIO GUIDA FRANCESCO MOTTA ANGELA MULIERE ROCCHINO NOVERO GIANFRANCO RESCHIGNA ALDO TRAVAGLINI MARCO
Capo I.
PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1
(Principi)
1.
La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto, considera le foreste come bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.
2.
Le foreste sono riconosciute quale risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, per il loro apporto al benessere degli individui, per la protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali e per la tutela della biodiversità.
3.
Sono ritenute indispensabili la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, e la programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e leale collaborazione ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.
4.
La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attività selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.
Art. 2
(Finalità)
1.
La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile, mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, si propone, in particolare, di:
a)
promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste;
b)
tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;
c)
sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura;
d)
promuovere l'impiego del legno come materia prima rinnovabile;
e)
incentivare la gestione associata delle foreste;
f)
migliorare le condizioni socio-economiche delle aree rurali;
g)
promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e degli addetti forestali;
h)
accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia;
i)
aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.
Art. 3
(Bosco e foresta)
1.
Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione è adottata la definizione di bosco di cui all'articolo 2, commi 1, 3 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Sono inoltre considerati bosco i castagneti da frutto e le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2.
Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale e l'arboricoltura da legno.
3.
La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine.
4.
La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.
Art. 4
(Arboricoltura da legno)
1.
Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati.
Art. 5
(Vivaistica forestale)
1.
Per vivaistica forestale si intendono le seguenti attività: la raccolta a scopo di produzione vivaistica, la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alla sistemazione del territorio.
Art. 6
(Interventi selvicolturali e tagli colturali)
1.
Sono definite interventi selvicolturali le operazioni in bosco previste dal regolamento forestale al termine delle quali l'uso del suolo è forestale.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Art. 7
(Viabilità silvo-pastorale e vie di esbosco)
1.
La viabilità silvo-pastorale è costituita dalle strade e dalle piste al servizio di boschi e alpeggi percorribili con mezzi motorizzati per i seguenti scopi:
a)
accesso ai luoghi di lavoro e trasporto di prodotti, materiali, persone e cose connessi alle proprietà e alle attività silvo-pastorali;
b)
attività antincendio, di vigilanza, di soccorso e altri compiti di interesse pubblico.
2.
Le vie di esbosco sono tracciati temporanei connessi ai singoli interventi selvicolturali e utilizzati per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo-pastorale o alla viabilità ordinaria. La loro realizzazione non costituisce trasformazione d'uso del suolo.
3.
In base alle loro caratteristiche le vie di esbosco si distinguono nelle seguenti tipologie:
a)
linee per l'esbosco via cavo, consistenti in tracciati ricavati nel soprassuolo e idonei al passaggio dei carichi sospesi;
b)
linee di esbosco per gravità, consistenti in tracciati naturali o artificiali destinati all'avvallamento del legname;
c)
vie di esbosco per mezzi meccanici, realizzate con limitati movimenti di terra tramite l'apertura di semplici tracciati nel soprassuolo, senza apporto di materiale inerte, da chiudersi dopo l'esbosco.
4.
Il regolamento forestale definisce le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.
Capo II.
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN CAMPO FORESTALE
Art. 8
(Pianificazione forestale)
1.
La pianificazione ha come presupposto fondamentale la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici, ed è rivolta prioritariamente all'individuazione delle modalità gestionali, delle azioni di valorizzazione, tutela e ricostituzione degli ecosistemi forestali.
Art. 9
(Piano forestale regionale)
1.
Il piano forestale regionale rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 e in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo della sua validità.
2.
Costituiscono parte essenziale del piano forestale regionale:
a)
la relazione, l'inventario e la cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;
b)
le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;
c)
l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale territoriale;
d)
le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.
3.
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, approva il piano forestale regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
Il piano forestale regionale ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.
Art. 10
(Piani forestali territoriali)
1.
Il piano forestale territoriale è finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno delle singole aree forestali individuate a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c), sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio silvo-pastorale. Il piano forestale territoriale determina le destinazioni d'uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d'intervento per i boschi e i pascoli.
2.
Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree, predispongono e adottano il piano forestale territoriale sulla base delle norme tecnico-procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in coerenza con i contenuti del piano forestale regionale. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivo-strutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.
3.
La Giunta regionale approva il piano forestale territoriale entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa verifica della sua coerenza con i contenuti del piano forestale regionale e del rispetto delle norme tecniche di cui al comma 2.
4.
Per la redazione dei piani forestali territoriali, nel caso di inadempienza da parte delle comunità montane o delle province e trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione delle norme tecnico-procedurali di cui al comma 2, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
5.
I piani forestali territoriali sono sottoposti ad aggiornamento almeno ogni quindici anni.
Art. 11
(Piano forestale aziendale)
1.
Il piano forestale aziendale rappresenta lo strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse.
2.
Il piano forestale aziendale è redatto, su iniziativa della proprietà o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in conformità alle previsioni dei piani forestali territoriali per le aree forestali di riferimento.
3.
Il piano forestale aziendale è trasmesso alla Giunta regionale, anche tramite gli sportelli forestali, unitamente a eventuali progetti riferiti a opere o infrastrutture connesse all'attuazione degli interventi selvicolturali programmati.
4.
La Giunta regionale approva il piano forestale aziendale sulla base delle procedure stabilite dal regolamento forestale e previa verifica della sua conformità agli elementi di cui al comma 2. Se sono necessari ulteriori atti di assenso la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi.
5.
L'approvazione del piano forestale aziendale da parte della Giunta regionale costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso piano. La realizzazione di tali interventi è soggetta a comunicazione.
6.
Il piano forestale aziendale ha una validità massima di quindici anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.
Art. 12
(Pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000)
1.
La gestione delle superfici boscate nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, è normata nell'ambito degli strumenti di pianificazione di cui queste sono dotate. In assenza di strumenti di pianificazione con valenza forestale specifici per queste aree e in presenza di superfici boscate significative, i soggetti gestori possono predisporre piani forestali aziendali da sottoporre alle procedure di approvazione di cui all'articolo 11, costituenti stralcio del piano di gestione del sito o dell'area protetta.
2.
I piani forestali aziendali che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000, ne recepiscono gli strumenti specifici di gestione forestale. In assenza di tali strumenti di gestione forestale, i piani forestali aziendali assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti e sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997.
3.
I piani forestali territoriali, in fase di redazione, recepiscono gli strumenti di pianificazione riferiti alle aree protette e ai siti della rete Natura 2000. Alla redazione dei piani forestali territoriali che includono, in tutto o in parte, aree protette o siti della rete Natura 2000, partecipa un rappresentante tecnico nominato dalla direzione regionale competente in materia di pianificazione delle aree protette o, per i parchi nazionali, dall'ente gestore.
Capo III.
GESTIONE
Sezione I.
DISCIPLINA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI
Art. 13
(Regolamento forestale)
1.
Il regolamento forestale costituisce norma di riferimento in materia forestale e in particolare:
a)
definisce gli interventi selvicolturali di cui all'articolo 6 e stabilisce le norme per la loro esecuzione secondo i principi della selvicoltura naturalistica;
b)
stabilisce le modalità di gestione dei boschi in situazioni speciali, comprendenti le foreste di protezione, i boschi situati in aree protette o siti della rete Natura 2000, quelli localizzati lungo i corpi idrici o interessati da reti tecnologiche, i rimboschimenti, i boschi da seme;
c)
indica le norme per la conservazione della biodiversità in ambiente forestale;
d)
stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 14;
e)
determina le modalità per l'assegno e la stima dei lotti boschivi e per l'istituzione e la tenuta del registro regionale dei martelli forestali;
f)
individua i requisiti professionali che gli operatori devono possedere per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, in relazione alla loro natura e complessità;
g)
stabilisce gli adempimenti per prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;
h)
indica le modalità di gestione dei castagneti da frutto e delle tartufaie controllate;
i)
definisce le misure per la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco;
l)
definisce le modalità e le procedure per la realizzazione e la gestione degli impianti di arboricoltura da legno;
m)
stabilisce le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco;
n)
stabilisce le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;
o)
disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni della presente legge e al regolamento forestale stesso;
p)
fissa, con cadenza quinquennale, i valori economici utilizzati per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed e).
2.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consigliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento forestale.
Art. 15
(Sportelli forestali)
1.
Presso gli uffici regionali territoriali competenti in materia forestale sono costituiti gli sportelli forestali, al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale, migliorare l'efficacia delle procedure amministrative e rispondere alle necessità di rilevamento statistico).
2.
Gli sportelli forestali possono essere altresì istituiti mediante convenzione, presso le province, le comunità montane singole o associate o presso altri soggetti istituzionali.
3.
Gli sportelli forestali costituiscono un punto d'accesso ai servizi informativi forestali, forniscono chiarimenti tecnico-amministrativi in materia, distribuiscono la modulistica e ricevono la documentazione riferita alle procedure di cui all'articolo 14, fornendo indicazioni in merito all'esito delle istanze presentate.
4.
Agli sportelli forestali possono essere affidate altre funzioni di carattere tecnico-amministrativo, in relazione al loro ruolo istituzionale e alle professionalità di cui sono dotati, sulla base della convenzione di cui al comma 2.
Sezione II.
PATRIMONIO SILVO-PASTORALE REGIONALE
Art. 16
(Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale)
1.
Il patrimonio silvo-pastorale della Regione è costituito dai terreni forestali e pastorali, e dalle infrastrutture a essi connesse, di proprietà regionale.
2.
Il patrimonio silvo-pastorale regionale, condotto secondo le regole della gestione attiva e sostenibile, è utilizzato per finalità di:
a)
promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate;
b)
ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale;
c)
salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
d)
promozione delle attività economiche locali nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse.
3.
La gestione del patrimonio silvo-pastorale regionale può essere concessa a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2.
Sezione III.
PROMOZIONE DELLA GESTIONE ATTIVA
Art. 17
(Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale)
1.
In coerenza con i principi di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.
2.
Per ragioni di pubblica utilità e urgenza, quali la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico, caduta valanghe e incendio boschivo, e per motivi fitosanitari, la Giunta regionale, in coerenza con la pianificazione forestale, approva piani d'intervento straordinari aventi ad oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, il rafforzamento delle potenzialità protettive e ambientali e la creazione delle premesse per la sua valorizzazione economica.
3.
La Giunta regionale, per le urgenti ragioni di cui al comma 2, può provvedere all'occupazione temporanea di aree ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Art. 18
(Forme di gestione forestale associata)
1.
Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove la gestione attiva, coordinata e organica del patrimonio forestale pubblico e privato.
2.
La Regione favorisce e incentiva la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata che assicurano la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali, riconoscendo, in particolare, il ruolo dei consorzi di gestione forestale previsti dall'articolo 9, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
3.
Le forme di gestione associata di cui al comma 2 assolvono a compiti di gestione delle superfici forestali dal punto di vista economico e ambientale, comprese le attività di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza. A tali forme di gestione associata competono, inoltre, l'attuazione dei piani straordinari d'intervento di cui all'articolo 17, comma 2, nonché lo svolgimento di eventuali altre attività loro attribuite in convenzione dalla Regione o dagli enti locali.
4.
La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 2 sulla base dei seguenti elementi prioritari:
a)
sviluppo dell'uso multifunzionale delle foreste, anche tramite progetti di filiera;
b)
sostenibilità economica delle attività dimostrata attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione strategica e finanziaria;
c)
possesso di certificazione forestale.
5.
Per accedere agli incentivi previsti dal comma 2, le forme associative diverse dai consorzi costituiti a norma dell'articolo 19 devono avere finalità statutarie coerenti con le finalità della presente legge. La coerenza è valutata dal competente ufficio regionale prima dell'assegnazione dell'incentivo.
Art. 19
(Costituzione dei consorzi di gestione forestale)
1.
In assenza di forme di gestione associata o di iniziative dirette dei proprietari, le province e le comunità montane e collinari, anche di concerto tra loro per le superfici forestali contigue, individuano gli ambiti territoriali sui quali promuovere la costituzione dei consorzi di gestione forestale di cui all'articolo 18, comma 2.
2.
L'ente procedente, a norma dell'articolo 55 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) notifica a ciascun proprietario individuato la proposta di costituzione, comunicando contestualmente la data di convocazione dell'adunanza per la raccolta delle adesioni e la deliberazione dello statuto consortile.
3.
In caso d'impossibilità o difficoltà di individuare uno o più proprietari, o di loro irreperibilità, la proposta di costituzione e l'atto d'indizione della prima adunanza sono affissi per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni e delle province sul cui territorio insistono i fondi e sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è dato avviso su manifesti da affiggersi davanti la casa comunale e nelle frazioni dei comuni suddetti.
4.
La Giunta regionale definisce le linee guida cui si conformano gli statuti consortili, il cui contenuto deve in ogni caso:
a)
contemplare quale causa del consorzio la gestione dei boschi ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
b)
prevedere che l'attività del consorzio venga esercitata sulla base di strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale;
c)
stabilire che gli eventuali utili d'esercizio, per una quota non superiore al 50%, possano essere percentualmente distribuiti tra i proprietari;
d)
stabilire che gli utili spettanti ai proprietari irreperibili sono accantonati in un fondo speciale per un periodo non inferiore a cinque anni e che, trascorso tale termine senza che ne sia stata reclamata l'attribuzione, siano reinvestiti in opere di miglioramento forestale e di manutenzione del territorio consortile;
e)
prevedere quali organi del consorzio il presidente, l'assemblea dei proprietari, l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea, il revisore dei conti;
f)
prevedere la figura del direttore tecnico.
5.
I revisori dei conti sono nominati dalla Giunta regionale.
6.
All'esito del procedimento di costituzione, l'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale conferisce al consorzio personalità giuridica.
7.
Se non si perviene alla costituzione del consorzio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trova applicazione l'articolo 862, comma 3, del codice civile. La costituzione d'ufficio avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Capo IV.
TUTELA DEL TERRITORIO E DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
Sezione I.
TUTELA DELLE SUPERFICI FORESTALI DALLE TRASFORMAZIONI
Art. 20
(Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso)
1.
Costituisce trasformazione del bosco, così come definito all'articolo 3, in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.
2.
La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).
3.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, sottoforma di autorizzazione integrata per i boschi gravati anche da vincolo idrogeologico.
4.
Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall'articolo 9 della l.r. 45/1989.
5.
Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.
6.
La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7.
La compensazione di cui al comma 6 non è dovuta per superfici inferiori ai 100 metri quadrati o per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi, purché coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti.
8.
La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.
9.
Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.
10.
Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:
a)
governo, composizione e struttura del bosco;
b)
destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;
c)
ubicazione;
d)
vincoli;
e)
tipologia e reversibilità della trasformazione.
11.
Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.
Art. 21
(Carta delle superfici forestali)
1.
Gli strumenti urbanistici a livello locale, all'atto della loro redazione o revisione, sono corredati da una carta delle superfici forestali elaborata sulla base del piani forestali territoriali, in scala non inferiore a 1:10000.
2.
La carta delle superfici forestali di cui al comma 1 reca la perimetrazione dei boschi e la loro classificazione in merito al valore ambientale attribuito sulla base delle metodologie di cui all'articolo 20, comma 10, ed è sottoposta ad aggiornamento almeno ogni dieci anni.
Sezione II.
TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
Art. 22
(Divieti e deroghe)
1.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 227/2001 sono vietati:
a)
la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi i cedui di castagno e robinia;
b)
il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale, fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
2.
La Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al comma 1:
a)
all'atto dell'approvazione dei piani forestali aziendali se giustificati da speciali e comprovate situazioni stazionali;
b)
con singolo atto deliberativo per ragioni di pubblica incolumità, salvaguardia e conservazione degli ecosistemi o particolari motivi di interesse pubblico.
3.
Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), eseguiti in violazione del divieto, non modificano la destinazione forestale delle superfici interessate.
Art. 23
(Difesa dalle avversità)
1.
La Regione sostiene la prevenzione e la difesa fitosanitaria finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema forestale, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo, monitorando lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta.
2.
La Regione promuove ricerche e indagini sullo stato fitosanitario delle foreste e degli arboreti da legno, nonché sui danni derivanti da avversità biotiche ed abiotiche; divulga le conoscenze utili alla prevenzione; promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti e delle piantagioni, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.
3.
La difesa fitosanitaria in foresta viene condotta ricorrendo a metodi selvicolturali e metodi di lotta biologica o integrata, secondo quanto disposto dal regolamento forestale.
4.
La Giunta regionale in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, può eseguire in economia interventi di difesa fitosanitaria o di ripristino e ricostituzione di aree forestali danneggiate.
Sezione III.
TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE E PRODUZIONE VIVAISTICA FORESTALE
Art. 24
(Tutela della biodiversità)
1.
La Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).
2.
Allo scopo di cui al comma 1 la Giunta regionale:
a)
provvede all'individuazione e alla caratterizzazione dei popolamenti vegetali, naturali o artificiali, in grado di fornire materiale di moltiplicazione o di propagazione delle specie arboree e arbustive autoctone;
b)
promuove la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati;
c)
disciplina e promuove la certificazione della provenienza e della qualità colturale del materiale di propagazione forestale.
Art. 25
(Attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)
1.
La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto, un regolamento attuativo per il recepimento della direttiva 99/105/CE.
2.
Sulla base dei criteri della gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, il regolamento di cui al comma 1 definisce inoltre:
a)
le metodologie per la redazione di specifici piani forestali aziendali per i popolamenti da seme e per la stipula di accordi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione;
b)
le modalità per l'individuazione delle provenienze idonee per gli impianti nelle diverse zone del territorio regionale;
c)
i sistemi per l'individuazione di requisiti supplementari per il materiale di propagazione, con particolare riguardo agli standard qualitativi, sia biometrici che fisiologici;
d)
le modalità con cui operano i centri di cui all'articolo 26.
Art. 26
(Centri regionali per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e per la castanicoltura)
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 sono istituiti il centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e il centro regionale per la castanicoltura.
2.
L'attività del centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale è finalizzata:
a)
alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, di provenienza certificata, per l'arboricoltura da legno, l'imboschimento, il rimboschimento, la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale;
b)
all'educazione e alla didattica ambientale, alla sperimentazione e divulgazione sulle tematiche della biodiversità vegetale e forestale, della vivaistica forestale, della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno.
3.
L'attività del centro regionale per la castanicoltura è finalizzata alla conservazione, alla pre-moltiplicazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto e del legno.
Capo V.
PROMOZIONE E SVILUPPO
Sezione I.
INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO
Art. 27
(Azioni di sviluppo dei prodotti forestali)
1.
La Regione promuove le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio forestale. In particolare, sono riconosciute come prioritarie le azioni volte:
a)
al miglioramento del patrimonio boschivo con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla valorizzazione economica delle foreste e al rafforzamento della loro attitudine protettiva e ambientale;
b)
all'incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno, nelle aree a scarsa copertura boscata, in particolare di pianura;
c)
allo sviluppo della filiera del legname di pregio proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;
d)
allo sviluppo della filiera legno-energia, promuovendo la raccolta e il consumo delle biomasse legnose locali;
e)
allo sviluppo del mercato dei prodotti forestali;
f)
al miglioramento, alla razionalizzazione e alla realizzazione di infrastrutture a servizio delle foreste;
g)
all'assistenza tecnica nella progettazione e nella realizzazione degli interventi forestali.
2.
La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le foreste e il legno e in armonia con i programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale, definisce annualmente le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali, destinando le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di interventi individuati mediante procedure a bando o sostenendo direttamente singole iniziative di enti locali realizzate anche per il tramite di forme di gestione associata o con le modalità di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3.
Nella concessione degli aiuti da parte della Regione Piemonte, per attività e interventi di gestione forestale, viene data priorità ai consorzi e alle altre forme di gestione forestale associata di cui all'articolo 18.
Art. 28
(Iniziative di sviluppo territoriali e provinciali)
1.
Le comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, definiscono le scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 27 nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), da ultimo modificati dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 19.
2.
Per la definizione delle priorità di cui al comma 1, oltre che per coordinare gli altri interventi programmati sul proprio territorio, le province predispongono un programma provinciale di sviluppo per il settore forestale, individuando anche, di concerto con le comunità montane, le infrastrutture e gli interventi che superano i confini della singola comunità.
3.
I programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale hanno validità triennale e sono elaborati in conformità alle indicazioni metodologiche definite dalla Giunta regionale.
Sezione II.
INIZIATIVE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE
Art. 30
(Attività di ricerca e sperimentazione)
1.
La Regione sostiene le attività di ricerca e sperimentazione in materia di sviluppo forestale.
2.
Le modalità e le priorità per il sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione in materia di sviluppo forestale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
(Attività di divulgazione e informazione)
1.
Al fine di accrescere la coscienza dei cittadini sul valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle fonti energetiche rinnovabili, la Regione promuove iniziative di divulgazione, informazione ed educazione, rivolte in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Sezione III.
INIZIATIVE A FAVORE DELLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI, DELLE IMPRESE E DEL MERCATO
Art. 32
(Formazione professionale e aggiornamento tecnico)
1.
La Regione promuove la formazione professionale in campo forestale sostenendo, in particolare, i corsi di formazione per gli addetti delle imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte.
2.
La Regione può sostenere inoltre specifiche attività di specializzazione post-universitaria finalizzata alla ricerca e all'innovazione nel settore forestale.
3.
La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno, definisce le modalità di attivazione della formazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 33
(Albo delle imprese forestali del Piemonte)
1.
Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 227/2001, è istituito l'albo delle imprese forestali del Piemonte.
2.
Alle imprese iscritte si applicano i benefici previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 227/2001.
3.
La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso e di tenuta dell'albo, i requisiti d'iscrizione, di rinnovo, sospensione e decadenza.
4.
I requisiti di iscrizione e le cause di sospensione e decadenza sono stabiliti tenendo conto:
a)
dell'esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali;
b)
dell'eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative;
c)
della presenza delle situazioni ostative previste dall'articolo 3, comma 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).
Art. 34
(Certificazione forestale)
1.
La Regione promuove l'introduzione di strumenti di certificazione della gestione forestale sostenibile, favorisce l'adozione di sistemi di certificazione e di standard di gestione forestale sostenibile, di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, di ecolabelling e le iniziative di comunicazione e informazione ad esse correlate.
Capo VI.
ORGANISMI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 35
(Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno)
1.
È istituito il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno.
2.
Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno:
a)
è organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale regionale, con particolare riferimento alla pianificazione, alla selvicoltura, arboricoltura da legno, pioppicoltura, vivaistica forestale, tartuficoltura, trasformazione e commercio dei prodotti forestali, formazione professionale, sistemazioni idraulico forestali, ingegneria naturalistica, alpicoltura, prevenzione dagli incendi boschivi e dalle altre avversità biotiche e abiotiche;
b)
assolve ai compiti del comitato regionale per il pioppo, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2002, in attuazione della legge 3 dicembre 1962, n. 1799 (Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione);
c)
assicura il raccordo con la commissione tecnica di cui all'articolo 14 del d.lgs. 386/2003 relativo alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
3.
Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno è composto da:
a)
due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di cui uno con funzioni di segretario;
b)
un rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente;
c)
un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura;
d)
un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
e)
un rappresentante delle associazioni agricole;
f)
un rappresentante delle imprese forestali;
g)
un rappresentante degli artigiani del legno;
h)
un rappresentante degli industriali del legno;
i)
un rappresentante degli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali del Piemonte;
j)
un rappresentante dei consorzi di gestione forestale e delle altre forme associative di gestione;
k)
un rappresentante dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei siti natura 2000.
4.
Possono altresì far parte del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:
a)
un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, designato dal Comando regionale per il Piemonte;
b)
un rappresentante del corso di laurea in Scienze forestali e ambientali della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi piemontesi.
5.
I membri del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione, rimangono in carica tre anni e comunque fino al rinnovo dell'organismo.
6.
Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.
7.
La partecipazione ai lavori del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno è a titolo gratuito.
Art. 36
(Sistema informativo forestale regionale)
1.
Al fine di coordinare e monitorare le attività connesse alla pianificazione e alla gestione forestale, rendere efficace e omogenea a livello regionale la gestione dei dati inventariali e statistici, e consentire l'accessibilità delle informazioni, la Regione realizza il sistema informativo forestale regionale, di cui si avvale per le proprie attività istituzionali.
2.
Il sistema informativo forestale regionale è integrato nel sistema informativo regionale del quale condivide strutture ed infrastrutture tecnologiche, ed utilizza i dati regionali disponibili, garantendo sinergie gestionali e organizzative a tutti gli operatori ed enti del settore.
Capo VII.
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 37
(Vigilanza)
1.
Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge e al regolamento forestale, sono esercitate:
a)
dal personale regionale incaricato che, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite, assume il ruolo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
b)
dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze a esso attribuite dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con apposita convenzione;
c)
dalle guardie provinciali;
d)
dal personale di vigilanza delle aree protette e dal personale dei consorzi forestali cui la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, limitatamente al territorio di competenza.
Art. 38
(Sanzioni)
1.
Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:
a)
da 50,00 euro a 500,00 euro per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;
b)
da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;
c)
da una a cinque volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;
d)
nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 22, l'importo della sanzione prevista alla lettera c) del presente articolo è raddoppiato;
e)
da due a dieci volte il valore delle piante sradicate, tagliate o danneggiate per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;
f)
da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
g)
da 5,00 euro a 50,00 euro a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
h)
da 500,00 euro a 1.500,00 euro per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
i)
da 300,00 euro a 3.000,00 euro per l'uso illecito del martello forestale;
l)
da 100,00 euro a 300,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie trasformata, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa.
2.
Per le violazioni connesse all'attività vivaistica forestale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del d.lgs. 386/2003.
3.
Tutte le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui le violazioni siano commesse all'interno dei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette.
4.
Il pagamento della sanzione di cui al comma 1, lettere a) e l) non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria. Se l'autorizzazione non può essere rilasciata, e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine l'ente tenuto al rilascio dell'autorizzazione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, il medesimo ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.
5.
La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.
6.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Capo VIII.
NORME FINALI
Sezione I.
MODIFICHE E DEROGHE A LEGGI REGIONALI
Art. 39
(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20)
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), è sostituita dalla seguente:
"
"
b) gli interventi in ambito forestale come di seguito individuati:
1) quelli eseguibili a norma del Regolamento forestale e quelli previsti dai Piani forestali aziendali;
2) l'arboricoltura da legno;
3) le opere antincendio;
4) gli interventi di sistemazione idraulico-forestale e dei versanti, compresi gli interventi di manutenzione del territorio eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica.
2.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 20/1989, le parole "Piani di Assestamento forestale" sono sostituite dalle seguenti: "Piani forestali aziendali".
Art. 40
(Modifiche agli articoli 1 e 11 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)
1.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 45/1989, è sostituita dalla seguente:
.
" c) per 'modificazione d'uso del suolò si intende ogni intervento che, pur non alterando l'originaria destinazione del terreno, comporti una modifica dell'assetto idrogeologico del territorio;"
2.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 45/1989 è sostituita dalla seguente:
.
" b ) i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i miglioramenti forestali, i lavori e le opere pubbliche di sistemazione di frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico-forestale;"
Art. 41
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50)
1.
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte) è inserita la seguente:
.
" b bis) Assessore alle foreste o suo delegato."
Art. 42
(Modifica all'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
1.
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") è inserita la seguente:
.
" b bis) rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici forestali."
Art. 43
(Deroghe)
1.
L'articolo 9 della l.r. 45/1989 non si applica nel caso in cui la superficie da modificare o trasformare sia forestale.
2.
Gli articoli 64, comma 1, lettera a), e 65 comma 1, lettera a), della l.r. n. 44/2000 non si applicano nel caso in cui la superficie sottoposta a vincolo idrogeologico sia forestale.
Sezione II.
NORME SOSPENSIVE E VALUTATIVE
Art. 44
(Notifica all'Unione europea)
1.
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad esclusione degli aiuti in regime "de minimis".
Art. 45
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della legge in materia forestale, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti in merito alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.
2.
Al fine di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene, in particolare, risposte documentate in ordine ai seguenti quesiti:
a)
in quali termini l'introduzione del sistema di pianificazione a livello regionale e territoriale ha favorito la valorizzazione, la tutela e la ricostituzione del patrimonio forestale;
b)
in quali termini l'attività posta in essere dagli sportelli forestali ha contribuito alla diffusione delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio forestale sul territorio;
c)
in quali termini la scelta di istituire i consorzi di gestione forestale ha incentivato la promozione delle attività economiche locali e ha favorito il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2;
d)
in quali termini la promozione della formazione professionale ha favorito la crescita delle imprese e la professionalità degli addetti forestali.
3.
La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Sezione III.
NORME TRANSITORIE, ABROGATIVE, FINANZIARIE E FINALI
Art. 46
(Norma transitoria)
1.
Le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 20, comma 3, si applicano alle domande presentate dopo la pubblicazione del provvedimento previsto dalla stessa disposizione.
2.
Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari previgenti.
3.
Restano validi fino allo loro scadenza i piani e i programmi adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge.
Art. 47
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
la lettera a) del quinto comma dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50;
b)
l'articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 e dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24;
c)
l'articolo 25 della l.r. 63/1978, come modificato dall'articolo 4, comma 12 della l.r. 33/1980;
d)
i commi da 1 a 8 e il comma 12 dell'articolo 4 della l.r. 33/1980, modificativi degli articoli 23 e 25 della l.r. 63/1978;
e)
l'articolo 4 della l.r. 24/1984, modificativo dell'articolo 23 della l.r. 63/1978;
f)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, nonché i titoli III, IV, V della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale);
g)
le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 45/1989;
h)
i commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia).
2.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 56/1977, le parole: "di boschi", sono soppresse.
Art. 48
(Utilizzo dei proventi)
1.
I fondi derivati dalle compensazioni ambientali di cui all'articolo 20, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38 e i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio forestale regionale, confluiscono nel Fondo regionale di sviluppo forestale e sono impiegati per la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento, in particolare in aree di montagna e collina, per la creazione di boschi e popolamenti arborei con specie autoctone, in particolare in aree di pianura, e per interventi di riequilibrio idrogeologico, paesaggistico e ambientale in aree sensibili, in considerazione delle indicazioni contenute nei programmi pluriennali di sviluppo forestale di cui all'articolo 28.
Art. 49
(Norma finanziaria)
1.
Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 29 è autorizzata per il biennio 2009-2010, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, la spesa complessiva di 50 milioni di euro, in termini di competenza, così ripartita: 20 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, stanziati nell'unità previsionale previsionale di base (UPB) DA14171 (Op. pubbl.dif. del suolo economia montana e foreste Politiche forestali Titolo I spese correnti) del bilancio regionale si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
3.
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 38 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA0902 (Bilancio Ragioneria).
Art. 50
(Norme finali)
1.
Le sanzioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e) f) i) trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento forestale.
2.
Le sanzioni di cui all'articolo 38, comma 1 lettera g) trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del provvedimento della Giunta regionale che definisce le caratteristiche tecniche costruttive della viabilità silvo-pastorale e delle vie di esbosco.
3.
Le sanzioni di cui all'articolo 38, comma 1 lettera l) trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del provvedimento della Giunta regionale che definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20, comma 2.
4.
Cessano di avere applicazione, dall'entrata in vigore del regolamento forestale, le parti seguenti delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per le province del Piemonte, di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) come modificato dal regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, relativo, tra il resto, alla trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a)
l'articolo 28, del paragrafo e) Tutela dagli incendi dal vento ed altre avversità meteoriche del Capo I del Titolo I;
b)
i paragrafi a) Vincolo per la conversione e mutazione dei boschi, b) Taglio ed allestimento dei prodotti principali, c) Estrazione e raccolta dei prodotti secondari dei boschi, f) Tutela fitopatologica, g) Ricostituzione Boschiva, h) Piano di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi del Capo I del Titolo I;
c)
i Capi II e III;
d)
i Titoli II, III, IV, V e VI.
5.
L'articolo 39, comma 1 entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale del regolamento forestale.