Disegno di legge regionale n. 504 licenziato il 12 dicembre 2007
Riduzione addizionale regionale all'IRPEF.

Art. 1 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è sostituito dal seguente:
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Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2008 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all' articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n .446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento per i redditi fino a euro 15.000,00 e nella misura dell'1,4 per cento per i redditi superiori a euro 15.000,00.
2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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