Disegno di legge regionale n. 503 licenziato il 16 aprile 2008
Legge finanziaria per l'anno 2008.

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2 
(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)
1. 
Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall' articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2008 - 2013, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della l.r. 1/2000 (351 milioni di euro per l'anno 2008, 353 milioni di euro per l'anno 2009, 355 milioni di euro per l'anno 2010, 313 milioni di euro per l'anno 2011, 316 milioni di euro per l'anno 2012 e 320 milioni di euro per l'anno 2013).
2. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 3 
(Misure di incentivazione dell'uso del mezzo pubblico)
1. 
In armonia con le iniziative assunte dalla Regione e dedicate ai lavoratori nell'ambito del piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria e per le finalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane), nell'esercizio finanziario 2008 vengono stanziati 200.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA07061 (Risorse umane e patrimonio Trattamento economico del personale Titolo I spese correnti), unità che presenta la necessaria capienza finanziaria, da destinare a misure di incentivazione del personale regionale all'uso del mezzo pubblico.
Art. 4 
(Realizzazione di nuove infrastrutture viarie)
1. 
Al fine di conseguire una maggiore efficienza, nella realizzazione e gestione di nuove infrastrutture, autostradali o extraurbane principali, la Regione individua specifiche procedure e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale.
2. 
Per la realizzazione di tratte autostradali, o extraurbane principali di livello nazionale e regionale soggette a concessione la Regione si avvale anche della finanza di progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
3. 
Per la realizzazione degli interventi di livello nazionale la Regione promuove la costituzione di una società mista con ANAS s.p.a. alla quale la Regione può partecipare direttamente, o attraverso sue società partecipate o controllate.
4. 
La individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è demandata ad un apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 5 
(Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013)
1. 
L'autorizzazione di spesa per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali di cui all' articolo 9, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è incrementata per ciascun esercizio finanziario a partire dal 2009 e sino al 2014 di euro 6.000.000,00 da destinare al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo adottato ai sensi dell' articolo 9, comma 1, della l.r.9/2007.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'unità previsionale di base (UPB) DA09012 (Bilancio Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 6 
(Finanziamento degli interventi a titolarità regionale del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013)
1. 
Il finanziamento degli interventi a titolarità regionale previsti nel programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione, di cui alla decisione della Commissione 2007/5944/CE del 28 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2007-2013, è definito secondo il prospetto di cui all'allegato B.
Art. 7 
(Programma di meccanizzazione agricola)
1. 
Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 (Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001), può essere concesso un aiuto, sotto forma di concorso negli interessi per prestiti quinquennali, riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
2. 
Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003), iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.
3. 
Il concorso regionale negli interessi viene concesso in forma attualizzata, in modo tale che l'aiuto non superi l'equivalente di un contributo in conto capitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
4. 
L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) 
riduzione dei costi di produzione;
b) 
miglioramento e riconversione della produzione;
c) 
miglioramento della qualità;
d) 
tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.
5. 
Non sono finanziabili gli investimenti di sostituzione, così come definiti dall'articolo 2, comma 17 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
6. 
Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni attuative degli interventi di cui al comma 1 con l'individuazione di parametri, priorità, condizioni e procedure, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
7. 
Con apposite convenzioni verranno disciplinati i rapporti con gli istituti di credito.
8. 
Agli oneri stimati in un massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010 si fa fronte con le disponibilità della unità previsionale di base (UPB) DA11032 (Agricoltura Sviluppo agro-industriale Ttolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
Art. 8 
(Aiuti alla filiera corta)
1. 
La Regione incentiva gli interventi a favore della filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore.
2. 
La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti.
3. 
La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali singoli od associati a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private, a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita.
4. 
La Regione si riserva di estendere gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli singoli od associati.
5. 
All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1 previsto in euro 1.000.000,00 per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010, si fa fronte con le disponibilità della unità previsionale di base (UPB) DA11022 (Agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
Art. 9 
(Istituzione dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari)
1. 
Le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte s.p.a., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR) ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), sono trasferite all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).
Art. 10 
(Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nella attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili)
1. 
Ai sensi dell' art. 14 della legge regionale 12 ottobre 1978, n.63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima pari al costo sostenuto per l'ottenimento delle garanzie per prestiti di durata massima quindicennale, per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di smaltimento e depurazione dei reflui zootecnici.
2. 
La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 può concorrere al perseguimento di due degli obiettivi individuati dalla misura 121 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 quali:
a) 
miglioramento dello stato dell'ambiente, delle acque, del suolo, dell'aria;
b) 
risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché nella produzione e nell'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.
3. 
Possono beneficiare dell'aiuto di cui al comma 1 le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 99/2004, iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.
4. 
Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni attuative degli interventi di cui al comma 1, precisando criteri, parametri, priorità, condizioni e procedure.
5. 
All'onere previsto in euro 1.500.000,00 per l'anno finanziario 2008, si fa fronte con le disponibilità della unità previsionale di base (UPB) DA11012 (Agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno 2008.
Art. 11 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
È stabilito in euro 400.000,00 il limite massimo entro il quale può essere prestata, a partire dall'anno finanziario 2008, garanzia fidejussoria nell'interesse della Tenuta Cannona s.r.l..
2. 
Ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e pubblicato in allegato al bilancio dell'ente, in ogni esercizio finanziario, è integrato con gli estremi dell'atto stipulato in base all'autorizzazione di cui al comma 1.
Art. 12 
(Acquisizione di partecipazioni azionarie in Torino Convention Bureau)
1. 
Al fine di favorire il coordinamento fra gli organismi che, a diverso titolo, si occupano di promozione ed organizzazione di attività congressuali e convegnistiche nel capoluogo regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, al valore nominale, una partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau s.c.p.a., di importo complessivo non superiore ad euro 70.000,00.
2. 
La sottoscrizione della partecipazione è subordinata alla previsione, nel Consiglio di amministrazione della società, di due rappresentanti della Regione.
3. 
La Regione contribuisce finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile secondo le modalità previste dallo statuto della società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile.
4. 
Agli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau s.c.p.a., si provvede con l'utilizzo delle somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 nell'unità previsionale di base (UPB) SA01052 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Rapp. con società a partecipazione regionale Titolo II spese in conto capitale).
5. 
Agli oneri per il funzionamento della società di cui al comma 1, da commisurarsi proporzionalmente alla partecipazione azionaria della Regione, previsti in 150.000,00 euro per l'anno finanziario 2008, si fa fronte con le risorse stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) DA17071 (Turismo Commercio e Sport O. turistica turismo sociale tempo libero Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 13 
(Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)
1. 
È istituito nell'unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Segreteria Direzione 15 Titolo I spese correnti) il fondo di cui all' art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) pari ad euro 1.000.000,00 rispettivamente per il 2008 e per il 2009.
2. 
Alla copertura degli oneri si fa fronte con le maggiori entrate iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) DA0902 (Bilancio Ragioneria) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
Art. 14 
(Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione)
1. 
Per fare fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano perdita, o rischio di perdita, del posto di lavoro è istituito, per l'anno 2008, un fondo speciale nell'unità previsionale di base (UPB) DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Occupazione promozione sviluppo locale Titolo I spese correnti) pari ad euro 10.500.000,00 gestito direttamente dalla Regione tramite l'Agenzia Piemonte Lavoro, in quanto servizio connesso alle politiche del lavoro che richiede l'unitario esercizio a livello regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 3, lettera d) della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).
2. 
Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell'anno 2007 un reddito sotto la soglia di euro 13.000,00 accertato tramite indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento, individua i criteri di dettaglio e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l'entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti.
4. 
La copertura finanziaria è assicurata mediante lo stanziamento della somma di euro 10.500.00,00 nella unità previsionale di base (UPB) DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Occupazione promozione sviluppo locale Titolo I spese correnti), che presenta la necessaria capienza finanziaria.
5. 
Gli importi relativi alla somma stanziata per gli effetti dell' articolo 28 della l.r. n. 9/2007, nella unità previsionale di base (UPB) DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Occupazione promozione sviluppo locale Titolo I spese correnti), eventualmente risultati non spesi, sono utilizzabili dall' Agenzia Piemonte Lavoro in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.
Art. 15 
(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di portavoce)
1. 
Le disposizioni di cui ai commi 18, 54, 76 e 79 dell' art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)) si applicano agli uffici della Regione Piemonte, fatta eccezione per i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed a quelli inerenti ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all' articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché per gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), per gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e per il portavoce di cui all' articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
Art. 16 
(Risorse per il trattamento accessorio)
1. 
Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 17 
(Retribuzione per prestazioni straordinarie)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato per l'attivazione della sala operativa della protezione civile e per le attività ad essa conseguenti, nonché al personale impegnato nelle attività finalizzate all'apertura al pubblico della Reggia di Venaria Reale, ivi compreso il personale con posizione organizzativa.
2. 
In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 18 
(Utilizzo di personale del servizio sanitario regionale)
1. 
Al fine di assicurare la massima integrazione delle attività delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale può disporre, su proposta del direttore della direzione regionale Sanità e previo assenso del direttore generale dell'azienda o dell'ente, l'utilizzo di personale delle stesse aziende o enti a tempo indeterminato.
2. 
Il personale di cui al comma 1 è assegnato funzionalmente alla struttura regionale o alle posizioni di progetto o di funzione. A tale personale può essere attribuita la responsabilità di struttura regionale o di procedimenti amministrativi di competenza regionale.
3. 
Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito. L'onere relativo resta a carico dell'azienda o ente di provenienza.
Art. 19 
(Finanziamento ai comuni)
1. 
La Regione assegna ai comuni, tramite le aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti ed a titolo di contributo, il 75 per cento dei fondi del decreto ministeriale di cui all' art. 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
2. 
Nella realizzazione degli interventi di loro competenza, i comuni, in accordo con le ASL, provvedono ad attuare anche piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, in misura proporzionale al totale delle risorse ricevute e tenuto conto degli altri interventi necessari per l'attuazione della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione).
Art. 20 
(Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali)
1. 
Qualora la forma associativa adottata per lo svolgimento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) abbia natura consortile, tale consorzio riveste natura obbligatoria e non rientra pertanto nel processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture previsto dall' articolo 2, comma 28, della legge 244/2007.
Art. 21 
(Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen)
1. 
L'importo del reddito annuo di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2004, n. 7 (Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen) è rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nella misura di euro 16.400,00.
Art. 22 
(Programmi di sperimentazione gestionale)
1. 
I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell' articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per i quali è scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a tre anni, previa ridefinizione dei programmi, in conformità alle previsioni del piano socio-sanitario regionale 2008-2010 e del piano regionale di rientro 2008 - 2010.
Art. 23 
(Spese relative al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità regionale)
1. 
La Regione compartecipa alle spese relative al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità regionale di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246).
2. 
All'onere di cui al comma 1, stimato nella misura di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) DA15981 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Collaborazioni Direzione 15 Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 24 
(Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica)
1. 
La Regione compartecipa ai costi relativi alla rilevazione dei dati sulle strutture scolastiche per l'attivazione dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all' articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
2. 
All'onere, stimato nella misura di euro 120.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) DA15981 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Collaborazioni Direzione 15 Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 25 
(Utilizzo di fondi residui e ribassi d'asta delle opere connesse all'evento olimpico)
1. 
Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle opere olimpiche finanziate è autorizzato, ai sensi dell' articolo 53 della l.r. 7/2001, l'utilizzo di tutti i fondi già stanziati, economie comprese, da parte della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, anche successivamente all'evento olimpico, onde consentire il completamento del sistema infrastrutturale realizzato e la sua riconversione e valorizzazione.
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nell'esercizio finanziario 2008, si provvede con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) DA17002 (Turismo commercio e sport Segreteria Direzione 17 Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.
Capo II. 
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 26 
(Modifica della l.r.8/2006)
1. 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi), è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis. (Interventi per la difesa legale dei piccoli comuni)
1. La Regione può intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l'attività di difesa legale in cause riguardanti l'applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale partecipa all'individuazione del professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente locale.
3. La difesa legale di cui al comma 2 viene attribuita a professionisti che si impegnino a non superare i minimi tariffari.
4. Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle cause in cui la Regione è controparte dell'ente locale.
5. Alle spese di cui ai commi 1, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base (UPB) DA05071 (Affari istituzionali ed avvocatura Avvocatura Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.
"
Art. 27 
(Modifiche della l.r. 15/2007)
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte), è inserito il seguente:
" 3bis. Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti."
.
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l. 15/2007, è inserito il seguente:
" 4bis. Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti può utilizzare il contributo di cui al comma 4 per iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano."
.
3. 
Art. 28 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali è così sostituita:
" c) rilascio dei provvedimenti in materia di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56, 57 e 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e degli adempimenti relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell' art. 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239)."
.
Art. 29 
1. 
Il comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) è sostituito dal seguente:
" 1ter. Le somme di cui al comma 2 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'unità previsionale di base (UPB) DA0902 (Bilancio Ragioneria) e stanziate nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base (UPB) DA20021 (Sanità Prevenzione sanitaria Titolo I spese correnti)."
.
2. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 75/1995 è sostituito dal seguente:
" 1. Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale; tali domande sono corredate di:"
.
Art. 30 
1. 
Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a) è inserito il seguente:
" 4 bis. Finpiemonte s.p.a. gestisce le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione. Per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziarie di singoli sottoconti o nelle more dell'accredito su singoli sottoconti delle somme assegnate dalla Regione, la società è autorizzata ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti, da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione."
.
Art. 31 
(Modifiche della l.r. 11/2001)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n.11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) è sostituito dal seguente :
" 3. Il consorzio presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Di tale relazione viene data informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia."
.
2. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:
"
3. La Regione concede, per gli aiuti di stato nel settore agricolo, le seguenti agevolazioni a favore del consorzio:
a) un contributo annuo, da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7;
b) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) per le garanzie assicurative conformi al piano assicurativo nazionale;
c) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per ulteriori garanzie assicurative rispetto a quelle di cui alla lettera b).
"
3. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:
" 3 bis. Il contributo annuo di cui alla lettera b) del comma 3 in nessun caso può sovrapporsi all'aiuto statale erogato tramite il fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38)."
.
Art. 32 
(Modifiche della l.r. 37/2006)
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituita dalla seguente:
" a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno in quattro province della Regione Piemonte;"
.
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/2006, è inserito il seguente:
"
1 bis. Le organizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti lo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva, e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 in materia di disciplina delle associazioni di promozione sociale;
b) essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
"
Art. 33 
(Modifiche della l.r. 29/2002)
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) è sostituito dal seguente:
"
Art. 2. (Costituzione dell'Istituto)
1. L'Istituto è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.
2. La Regione può acquisire l'intero capitale sociale dell'Istituto.
3. L'Istituto è costituito ai sensi del codice civile sotto forma di consorzio o altra forma societaria e si dota di un apposito statuto.
"
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2002 sono inseriti infine i seguenti:
"
3 bis. I rapporti tra l'Istituto e i soci, per lo svolgimento di attività affidate al medesimo, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.
3 ter. L'Istituto per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità.
3 quater. L'Istituto può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.
"
3. 
L' articolo 5 della l. r. n. 29/2002 è sostituito dal seguente:
"
Art. 5. (Norma finanziaria)
1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008 è prevista nell'unità previsionale di base (UPB) DA11022 (Agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo II spese in conto capitale) la spesa per l'acquisizione del capitale sociale dell'Istituto per il Marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte con dotazione di euro 282.000,00, in termini di competenza e di cassa, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria.
2. Alle spese per i finanziamenti previsti dagli articoli 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) DA11021 (Agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) e (UPB) DA11981 (Agricoltura Collaborazioni Direzione 11 Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
"
Art. 34 
1. 
Dopo il comma 3 dell' articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente :
" 3 bis. Agli oneri derivanti dal trasferimento ad Agenzia Piemonte Lavoro delle spese per l'attività di promozione e di informazione degli interventi tesi ad incentivare l'occupazione, di cui al titolo III, pari ad euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della unità previsionale di base (UPB) DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Occupazione promozione sviluppo locale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008."
.
Art. 35 
(Modifiche della l.r. 36/2006)
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 36 (Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale), sono aggiunti i seguenti:
"
6 bis. Ai fini dell' effettuazione delle attività di valutazione relative al funzionamento del sistema integrato pubblico-privato nei servizi per il lavoro ed altresì dell'operatività e coerenza funzionale dei soggetti accreditati ai sensi della presente legge, la Regione può affidare all'esterno, mediante procedure ad evidenza pubblica, servizi finalizzati alla valutazione del funzionamento e dell'organizzazione degli operatori pubblici e privati accreditati.
6 ter. Agli oneri di cui al comma 6 bis pari ad euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della unità previsionale di base (UPB) DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Occupazione, promozione sviluppo locale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
"
Art. 36 
(Modifiche della l.r. 23/2004)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è sostituito dal seguente:
" 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo."
.
2. 
Il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente:
" 3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale ripartiti sulla base dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6."
.
3. 
La lettera b) del comma 1, dell'articolo 9 della l.r. 23/2004 è sostituita dalla seguente:
" b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato da ciascuna delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;"
.
4. 
Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente:
" 1. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono disposti nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis'."
.
Art. 37 
1. 
La lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è sostituita dalla seguente:
" g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)."
.
Art. 38 
(Modifiche della l.r. 35/1992)
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1992, n. 35 (Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina) è sostituito dal seguente:
"
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione sostiene l'attività del Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte mediante contributi annui finalizzati alla valorizzazione e promozione della professione di guida alpina quale elemento del sistema turistico e naturalistico della Regione Piemonte e presenza qualificata sul territorio, capace di aprirlo all'utente in termini culturali complessivi ed avanzati ed in condizione di massima sicurezza.
2. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante le risorse stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) DA17071 (Turismo commercio e sport O. turistica turismo sociale tempo libero Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
"
2. 
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e l' articolo 4 della l.r. 35/1992 sono abrogati.
Art. 39 
(Modifiche alla l.r. 75/1996)
1. 
Dopo l' articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è inserito il seguente:
"
Art. 14 bis. (Interventi a sostegno dell'organizzazione turistica)
1. La Regione, in coerenza con i principi di evidenza pubblica e di tutela della concorrenza, introduce strumenti di premialità, da definirsi con apposito atto della Giunta regionale a favore delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano la forma di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, con prevalente partecipazione regionale, nonché assumono gli adeguamenti statutari occorrenti a garantire il vincolo di organicità nei confronti dei soci pubblici e ad uniformare il proprio ordinamento a quanto previsto dall' articolo 1, legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, in concorso con gli altri soci pubblici e al valore nominale, le quote di capitale dismesse da parte dei soci privati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) SA01052 (Gabinetto della Presidenza Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese in conto capitale) la somma di euro 500.000,00, alla cui copertura si fa fronte riducendo, di pari importo, la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) DA09012 (Bilancio Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
"
Art. 40 
(Modifiche alla l.r. 21/2006)
1. 
Il comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è sostituito dal seguente:
" 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la costituzione della ''Fondazione 20 marzo 2006'', con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile."
.
2. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 21/2006 è inserito il seguente:
" 6 bis. Per la riqualificazione dell'accoglienza turistica, la Regione promuove azioni volte al rafforzamento dell'attività commerciale e competitiva dei vari componenti dell'offerta turistica per lo sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e dell'innovazione del settore."
.
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2006 sono inseriti i seguenti:
"
1 bis. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 7, pari a euro 2.350.000,00, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella unità previsionale di base (UPB) DA17061 (Turismo, commercio e sport Offerta turistica interventi comunitari Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
1 ter. Per il biennio 2009-2010 si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall' articolo 30 della l.r. 2/2003.
"
Art. 41 
(Modifiche della l.r. 38/2006)
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è inserita la seguente:
" b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti."
.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 è inserito, in fine, il seguente periodo:
" La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formatore professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis."
.
Art. 42 
(Modifiche della l.r. 2/2008)
1. 
Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli Enti locali), è sostituito dal seguente:
" 5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo sulle unità di navigazione sul lago. Il diritto di varo è stabilito nel rispetto dei parametri di cui all'allegato C."
.
2. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 2/2008, sono inseriti i seguenti:
"
5 bis. Il diritto di varo è determinato dalla lunghezza del natante per l'importo unitario di cui alla lettera a) del comma 5 dell'allegato C moltiplicato per i coefficienti di cui alle lettere b) e c) dell'allegato C e può essere riparametrato su una periodicità inferiore all'annualità.
5 ter. Gli importi di cui alla lettera a) dell'allegato C sono aggiornati annualmente in funzione della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5 quater. Sono esenti dal pagamento del diritto di varo i natanti privi di motore, mentre le unità a vela con motore ausiliario usufruiscono di una riduzione del 40 per cento ed i natanti con motori elettrici di una riduzione nella misura del 70 per cento.
"

Allegato A 

(Rifinanziamento di leggi regionali di spesa) art. 1

Allegato B 

(Finanziamento degli interventi regionali PSR 2007-2013) art. 6

Allegato C 

(Modalità di determinazione del diritto di varo) art. 42