Art. 17
(Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)
1.
L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti:
a)
il direttore delle piste;
b)
l'operatore di primo soccorso;
c)
i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e del personale degli impianti di risalita.
2.
I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni dotati di idonea qualifica professionale. È fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.
3.
Il personale operante nel settore della sicurezza piste, con specifica qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma 1, lettera b).
Art. 18
(Obblighi del gestore)
1.
L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.
2.
Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.
3.
Il gestore è tenuto a:
a)
nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;
b)
assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;
c)
provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;
d)
dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;
e)
disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della pista, nel caso in cui la stessa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;
f)
assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;
g)
provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;
h)
provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;
i)
stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di detto contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista; l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;
j)
fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;
k)
effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste.
4.
Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13.
5.
La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), che può essere istituito anche a pagamento, può essere delegata dal gestore anche a terze persone od enti abilitati estranei all'organizzazione aziendale.
6.
Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.
7.
È fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.
Art. 20
(Mansioni degli operatori di primo soccorso)
1.
L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.
2.
I requisiti ed il percorso di abilitazione professionale degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di successivi provvedimenti attuativi.
Art. 21
(Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)
1.
Il gestore delle piste di discesa e di fondo provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell' innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici.
2.
Le piste non battute, o che presentino cattive condizioni di fondo o che richiedano particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
3.
Gli ostacoli presenti sulle piste che lo sciatore non può scorgere agevolmente devono essere rimossi. Nel caso di impossibilità di rimozione, gli ostacoli devono essere debitamente segnalati in modo tale da consentire all'utente un margine di prevedibilità con qualsiasi mezzo del pericolo e, se possibile, protetti.
4.
I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione.
5.
Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici ed in caso di manifesto pericolo per gli utenti o di non agibilità.
6.
Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.
Art. 22
(Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)
1.
Il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.
2.
Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da apposite convenzioni. A tale personale, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato, è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune.
3.
Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all'Ufficio regionale di cui all'articolo 10, comma 1 le modalità secondo le quali il servizio è espletato ai sensi del comma 2 nonché l'organico del personale addetto.
4.
Salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l'espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.
5.
La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.
6.
Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.
7.
Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati possono ricorrere all'impiego dell'elicottero; possono altresì organizzare nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di tale mezzo.
Art. 23
(Obblighi di delimitazione delle piste)
1.
Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.
2.
La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.
3.
Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.
4.
Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.
5.
La palinatura può essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26:
a)
nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;
b)
nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
c)
nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
6.
La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
Art. 24
(Obblighi di segnalazione sulle piste)
1.
Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.
2.
La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.
3.
Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:
a)
piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
b)
piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
c)
piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza supera i valori massimi delle piste rosse.
4.
Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.
5.
Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
6.
Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente.
7.
La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o Regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.
8.
In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo è apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.
9.
In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa è apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.
10.
In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.
11.
Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura, anche temporanea, della pista è inoltre essere tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente ed all'inizio della stessa ed alle biglietterie.
12.
In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.
13.
Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
14.
La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
15.
Nei luoghi di cui al comma 3 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla
l. 363/2003 e dal "Decalogo comportamentale dello sciatore" costituente l'allegato 2 del citato d.m. 20 dicembre 2005.
16.
Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di tutelare l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze.
Art. 26
(Responsabilità)
1.
Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione ai dettami della presente legge.
2.
Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici di cui all'articolo 4, comma 2 lettera f), ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g).
3.
La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.
4.
In caso di sinistro riferito ai precedenti commi 2 e 3, sia per danni o infortuni proprio o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.
5.
I gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.
6.
La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.
Art. 27
(Orario delle piste)
1.
Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.
2.
Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all'articolo 24, comma 9.
3.
Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso, al gestore stesso.
4.
A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore.
Art. 28
(Mezzi meccanici)
1.
Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g).
2.
I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.
3.
I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
4.
Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.
5.
Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.
6.
Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.
7.
L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'articolo 4:
a)
agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
b)
al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
c)
agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché degli addetti del comune per motivi di servizio;
d)
al personale addetto agli impianti di risalita.
8.
L'autorizzazione all'uso di motoslitte o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari e gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico. Nel caso in cui questi percorsi interferiscano con le piste da sci valgono le disposizioni di cui ai commi 1 e 5. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune. Restano in capo ai comuni la regolamentazione e la segnaletica di tali aree. La Regione promuove, di concerto con i comuni interessati, omogeneità regolamentare e cartellonistica.
9.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 29
(Innevamento programmato)
1.
Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.
2.
I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato anche attivando il procedimento di cui all'articolo 14.
3.
Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.
4.
La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete però l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.
Art. 30
(Sci fuori pista)
1.
I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f), anche qualora tutti questi rientrino in un'offerta opportunamente pubblicizzata dal gestore dell'area sciistica.
2.
I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.
Art. 31
(Mountain bike)
1.
L'area sciabile, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per l'utilizzo estivo con la mountain bike. I gestori delle piste, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e della realizzazione di nuovi tracciati per le mountain bikes, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.
2.
Il transito delle mountain bike è altresì autorizzato su tutte le strade, strade interpoderali e sentieri pedonali, segnalati o non, ubicati in aree servite o raggiungibili tramite gli impianti della stazione sciistica.
3.
Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 possono altresì essere individuati e realizzati dal gestore nuovi tracciati alternativi.
4.
I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi di cui sopra utilizzati dalle mountain bike, ancorché serviti dagli impianti medesimi, anche qualora questi rientrino in un'offerta opportunamente pubblicizzata dal gestore dell'area sciistica.