Proposta di legge regionale n. 428 licenziata il 23 marzo 2009
Valorizzazione del turismo naturista.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell' articolo 117, quarto comma, della Costituzione, promuove le condizioni per praticare il turismo naturista e valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all'aria aperta che utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura.
Art. 2 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione promuove l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del naturismo e favorisce la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate a tale pratica anche mediante la concessione di agevolazioni finanziarie.
2. 
La Regione concede agevolazioni finanziarie in conto capitale, fino ad un massimo del 20 per cento del costo complessivo ammissibile delle opere di realizzazione o riqualificazione delle strutture di cui al comma 1.
Art. 3 
(Aree pubbliche destinate al naturismo)
1. 
Le autorità comunali possono destinare spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. 
La gestione delle aree di cui al comma 1 può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
3. 
Nel caso di cui al comma 2, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
4. 
Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.
Art. 4 
(Aree private destinate al naturismo)
1. 
I soggetti privati, siano essi imprenditori, enti o associazioni, che realizzano strutture destinate al naturismo, per l'utilizzo delle aree e delle strutture si attengono a quanto previsto dalle leggi vigenti che disciplinano il settore turistico.
2. 
A tutela e garanzia dei naturisti e dei non naturisti, i soggetti privati, se intendono inserire il termine naturista nella propria ragione sociale o nella propria pubblicità, sono tenuti ad affiliarsi a una delle federazioni o confederazioni naturiste nazionali esistenti.
Art. 5 
(Beneficiari degli interventi)
1. 
I benficiari delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono gli enti locali, le piccole e medie imprese e gli enti no profit operanti nel settore del turismo.
Art. 6 
(Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al naturismo)
1. 
Le aree destinate alla pratica naturista sono opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata identificazione. Le aree stesse possono essere recintate con piante autoctone.
2. 
Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1 sono costruite in modo da garantire i terzi estranei alle strutture medesime rispetto alla visibilità dall'esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista.
3. 
In deroga al comma 2, per le strutture situate in luoghi appartati è sufficiente l'obbligo di segnalazione di cui al comma1.
Art. 7 
(Programma annuale degli interventi)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 ottobre di ciascun anno definisce il programma annuale degli interventi.
2. 
Il programma annuale degli interventi indica i criteri e le modalità di erogazione delle agevolazioni finanziarie, determina le priorità degli interventi e stabilisce le modalità per la presentazione delle domande.
Art. 8 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 9 
(Relazione al Consiglio)
1. 
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che illustra:
a) 
quante nuove strutture di accoglienza turistica sono state realizzate in applicazione della presente legge;
b) 
quante risorse finanziarie sono state allocate, suddividendo per singolo anno solare l'ammontare dei contributi erogati ai soggetti che hanno realizzato le strutture;
c) 
i benefici ottenuti dall'azione di intervento della Regione in termini di incremento dei flussi turistici attratti dalla regolamentazione del turismo naturista;
d) 
eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, per il biennio 2009-2010, allo stanziamento di 500.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA18092 del bilancio regionale si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).