Disegno di legge regionale n. 422 licenziato il 01 agosto 2007
¿Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)¿.

Capo I. 
FINALITÀ
Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove la costituzione di una centrale di committenza, conformemente a quanto disposto dall' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale previo inserimento nella programmazione degli interventi di cui all'articolo 5.
Capo II. 
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA
Art. 2 
(Costituzione e oggetto sociale)
1. 
La Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in euro 120.000,00, è interamente sottoscritto dalla Regione.
2. 
L'oggetto sociale comprende le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza ed in particolare:
a) 
la redazione di programmi di carattere operativo e di progetti di fattibilità delle opere di interesse;
b) 
l'acquisto di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
c) 
l'aggiudicazione di appalti pubblici e la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
d) 
tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b) e c).
3. 
La Regione affida alla SCR-Piemonte spa la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 5.
4. 
La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR- Piemonte spa.
Art. 3 
(Soggetti destinatari)
1. 
La SCR-Piemonte spa svolge la sua attività in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio:
a) 
enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale;
b) 
enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa.
2. 
Per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a) ricorrono alla SCR-Piemonte spa conformemente a quanto individuato nella programmazione di cui all'articolo 5. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), hanno facoltà di ricorrere alla SCR-Piemonte spa, sulla base di apposite convenzioni.
Art. 4 
(Criteri di gestione)
1. 
Nell'espletamento delle sue funzioni la SCR-Piemonte spa opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale e della contrattazione collettiva nazionale.
2. 
Nella realizzazione della sua attività la SCR-Piemonte spa opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Capo III. 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE
Art. 5 
(Programmazione degli interventi)
1. 
In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione la programmazione operativa delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte spa, previa espressione del parere della competente commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano.
2. 
Eventuali interventi non rientranti nella programmazione di cui al comma 1 possono essere affidati alla SCR-Piemonte spa previo parere rilasciato dalla Giunta regionale.
3. 
Per l'elaborazione del piano degli interventi di cui al comma 1, la Regione può richiedere alla SCR- Piemonte spa la redazione di appositi studi di fattibilità.
4. 
Nell'ambito dell'importo complessivo delle opere del piano degli interventi, la SCR-Piemonte spa può proporre alla Giunta regionale rimodulazioni a seguito di economie realizzate o sulla base di esigenze nuove.
Art. 6 
(Procedure per l'approvazione dei progetti di interesse regionale)
1. 
I progetti inerenti agli interventi di interesse regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, sono approvati mediante apposite conferenze di servizi convocate dalla struttura regionale competente in materia.
2. 
Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui al comma 1 costituiscono variante agli strumenti urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
La Regione conferisce alla SCR-Piemonte spa un fondo di inizio attività, per la durata di un anno, pari a 2.000.000,00 di euro, in termini di competenza, al quale si provvede, nel triennio 2007-2009, con le disponibilità iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 26021 (Trasporti Viabilità ed Impianti fissi Titolo 1 spesa corrente) del bilancio pluriennale 2007-2009, attualmente destinate alle spese di funzionamento dell'ARES-Piemonte.
2. 
Allo stanziamento pari a 120.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2007 previsto per la costituzione del capitale sociale di cui all'articolo 2, comma 1, iscritto nell'UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con Società a partecipazione regionale Titolo 2 spese in conto capitale) si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed Impianti fissi Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. 
La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i compensi di SCR-Piemonte spa per l'esercizio delle sue attività.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 8 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Entro centottanta giorni dalla costituzione della SCR-Piemonte spa, il personale in servizio presso l'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) con contratto a tempo indeterminato esercita il diritto di opzione tra l'assunzione nella SCR-Piemonte spa ed il passaggio all'ente Regione, anche in conformità a quanto previsto al comma 4.
2. 
Entro trenta giorni dalla data di costituzione della SCR-Piemonte spa, la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore dell'ARES-Piemonte.
3. 
Entro centottanta giorni dalla nomina, il Commissario liquidatore compie i seguenti atti:
a) 
ricognizione della consistenza patrimoniale;
b) 
ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale;
c) 
redazione del conto consuntivo;
d) 
ogni altro atto demandato dalla Giunta regionale.
4. 
A decorrere dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, l'ARES-Piemonte è soppressa e le relative funzioni sono assunte dalla Regione con contestuale subentro della SCR-Piemonte spa, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ARES-Piemonte.
Art. 9 
(Gestione a stralcio delle funzioni dell'Agenzia Torino 2006)
1. 
La SCR-Piemonte spa gestisce le attività pendenti dell'Agenzia Torino 2006 a seguito dell'approvazione della normativa nazionale che assegni alla Regione tali funzioni e le relative risorse.
Art. 10 
(Modifiche e abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
il comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ¿Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');
b) 
la legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44);
c) 
l' articolo 17 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Nell'Allegato B della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, le parole: ¿ARES-Piemonte¿, sono soppresse.
3. 
Al comma 2 dell'articolo 104 della l.r. n. 44/2000 le parole: ¿In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001¿, sono soppresse e la rubrica dell'articolo 104 è sostituita dalla seguente:¿Gestione delle reti di interesse regionale e provinciale¿.
Art. 11 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.