Disegno di legge regionale n. 40 licenziato il 22 giugno 2005
Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20).

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, è inserito il seguente:
" 3 bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni."
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Art. 2 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, è sostituito dal seguente:
" 1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip."
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Art. 3 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale del 19 luglio 2004, n. 18, è sostituito dal seguente:
" 1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all'articolo 9, comma 1 ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00."
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