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Art. 22 (Attività finalizzata alla elaborazione delle politiche industriali)
1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a:
a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;
b) conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;
c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;
d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;
f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali dell'amministrazione regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la competente struttura regionale cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull'industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia, favorisce e attua l'informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. A tale scopo la struttura può ricorrere, mediante convenzione, all'apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.
4. La struttura si avvale dell'apporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dalla Giunta regionale con apposita deliberazione con la quale si provvede, altresì, a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.
5. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, predisposto dalla competente struttura regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.
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