Proposta di legge regionale n. 382 licenziata il 19 febbraio 2009
Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Ferma restando la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, di cui alla legge regionale __________________ (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), la Regione promuove e realizza progetti per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti alle altre minoranze linguistiche, stabilmente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi dell' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
Art. 2 
(Studi e attività formative)
1. 
La Regione, al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, promuove d'intesa con le università degli studi del Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del Ministero della pubblica istruzione:
a) 
attività di formazione ed aggiornamento, al fine di provvedere ad un'effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul territorio regionale;
b) 
ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma mediante l'istituzione di apposite borse di studio.
Art. 3 
(Informazione e attività culturali)
1. 
La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovano la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, al fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza.
2. 
La Regione promuove altresì pubblicazioni di testi, documenti e materiali didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e della cultura delle suddette minoranze.
3. 
Le associazioni culturali delle minoranze linguistiche presenti di cui all'articolo 1 presentano domanda di contributo secondo le procedure fissate dall'articolo 8 della l.r. __________________.
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, alla copertura della quale si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18041 (Cultura, turismo e sport promozione delle attività culturali e del patrimonio culturale e linguistico Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).