Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale.
Primo firmatario
Altri firmatari
AUDDINO ANGELO BELLION MARCO CESARE BOETI ANTONINO CAVALLARO SERGIO COMELLA PIER GIORGIO FERRARIS GIORGIO LARIZZA ROCCO MULIERE ROCCHINO PACE MASSIMO POZZI PAOLA RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER TURIGLIATTO MARIANO
Art. 1
(Finalità)
1.
Ferma restando la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, di cui alla legge regionale __________________ (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), la Regione promuove e realizza progetti per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti alle altre minoranze linguistiche, stabilmente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi dell' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
Art. 2
(Studi e attività formative)
1.
La Regione, al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, promuove d'intesa con le università degli studi del Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del Ministero della pubblica istruzione:
a)
attività di formazione ed aggiornamento, al fine di provvedere ad un'effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul territorio regionale;
b)
ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma mediante l'istituzione di apposite borse di studio.
Art. 3
(Informazione e attività culturali)
1.
La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovano la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, al fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza.
2.
La Regione promuove altresì pubblicazioni di testi, documenti e materiali didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e della cultura delle suddette minoranze.
3.
Le associazioni culturali delle minoranze linguistiche presenti di cui all'articolo 1 presentano domanda di contributo secondo le procedure fissate dall'articolo 8 della l.r. __________________.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, alla copertura della quale si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18041 (Cultura, turismo e sport promozione delle attività culturali e del patrimonio culturale e linguistico Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).