Disegno di legge regionale n. 379 licenziato il 28 marzo 2007
Legge finanziaria per l'anno 2007.

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Sezione I. 
INTERVENTI I N MATERIA DI BILANCIO
Art. 1 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
Art. 2 
(Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell' articolo 14 della l.r.35/2006)
1. 
L' articolo 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) è sostituito dal seguente:
"
Art. 14. (Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 14/2006)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT:
a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie euro 0,45 al metro cubo;
b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;
c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba euro 0,50 al metro cubo;
d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;
e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli Enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al comune e 40 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all'Ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo di proprietà comunali.
"
Art. 3 
(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)
1. 
L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) è ridotta al 4,25 per cento a partire dall'anno 2008. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.
Art. 4 
1. 
Al comma 2, lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004 n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) sono aggiunte in fine le seguenti parole "Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;".
2. 
Al comma 2, lettera b) dell' articolo 1 della l.r. n. 12/2004 dopo le parole "ad evidenza pubblica" sono aggiunte le seguenti: "salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo.".
3. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/2004 è sostituita dalla seguente:
" c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate."
.
4. 
Al comma 2, lettera e) dell' articolo 1 della l.r. n. 12/2004 dopo le parole "di bonifica del bene" sono aggiunte le seguenti: "e degli investimenti effettuati".
5. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. n. 12/2004 è aggiunto il seguente:
" 5bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo."
.
6. 
Alla tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all'allegato A della l.r. n. 12/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) 
il canone degli elettrodotti aerei con tensione fino a 400 V è uniformato al canone per gli elettrodotti fino a 30000 V;
b) 
il canone per le percorrenze di cavi e tubazioni in aree demaniali o in parallelo ai corsi d'acqua e per l'occupazione con pali si calcola secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro; qualora il parallelismo interessi l'alveo, il canone è maggiorato del 50 per cento;
c) 
il canone per l'occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e scolmatori è ricondotto al minimo ricognitorio;
d) 
il canone per l'occupazione con manufatti per lo scarico di acque fognarie è stabilito in euro 244,00 per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato; in euro 325,00 per gli usi commerciali, ai quali è assimilata la gestione dei servizi pubblici locali; in euro 508,00 per gli usi industriali. Il canone è ricondotto al minimo ricognitorio per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato, qualora non sia possibile o sia particolarmente oneroso l'allacciamento alla fognatura pubblica;
e) 
il canone minimo applicabile alle concessioni di pertinenze per uso agricolo è stabilito in euro 50,00;
f) 
il canone per le concessioni brevi al taglio di piante è dato dal valore delle piante tagliate;
g) 
al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla copertura di corsi d'acqua rilasciate agli enti locali di cui all' art. 1, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), si applica una riduzione pari al 50 per cento del canone di merito. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte maggiori riduzioni nel caso di concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale di cui art. 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) non comprese tra quelle assentibili a titolo gratuito, ovvero in considerazione delle seguenti circostanze:
1) 
ubicazione e consistenza dell'area;
2) 
particolari iniziative progettuali finanziate dall'ente;
3) 
oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'ente.
h) 
al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla copertura di corsi d'acqua rilasciate per il perseguimento di fini sociali e di rilevante interesse pubblico alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) si applica una riduzione pari al 50 per cento del canone di merito;
i) 
al canone per l'attraversamento di corsi d'acqua con ponti, guadi e passerelle per uso familiare o agricolo e per gli esercizi commerciali di vicinato, si applica una riduzione del 50 per cento, fermo restando il canone minimo ricognitorio;
l) 
sono esenti dal canone le concessioni per l'attraversamento degli argini demaniali a favore dei proprietari dei fondi confinanti con gli argini stessi, nei casi di preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di accesso alternativo;
m) 
è dovuto il solo canone per l'attraversamento con ponti, passerelle e simili nel caso in cui gli stessi vengano utilizzati dal medesimo concessionario per l'attraversamento con tubazioni o cavi, purchè non vi sia aumento della proiezione in area demaniale;
n) 
fatti salvi i casi in cui sono espressamente previsti canoni inferiori, il canone minimo ricognitorio è stabilito in euro 163,00.
7. 
I canoni così come ridefiniti al comma 6 hanno decorrenza dal 1 gennaio 2007.
Art. 5 
(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS)
1. 
L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria è determinata a partire dall'anno 2008 nel 2,25 per cento.
2. 
Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto all'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo I Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.
Art. 6 
(Recupero dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. 
Le imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall' art. 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000) possono recuperare la quota di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al contributo ricevuto, quale credito d'imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
Capo II. 
DISPOSIZIONI COLLEGATE
Sezione I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 7 
(Sanzione amministrativa in materia di formaggi freschi a pasta filata)
1. 
La violazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 11 giugno 1986, n. 252, come sostituito dall' articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600,00 a euro 9500,00.
Art. 8 
(Misure per la transizione dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale)
1. 
Le quote di cofinanziamento regionale trasferite, o da trasferire all'Organismo Pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), trasformato in Agenzia regionale ai sensi dell' art. 12 della legge regionale 13 novembre 2006, 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e disposizioni finanziarie) e non utilizzate al 15 ottobre 2006 possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
2. 
Le quote di aiuti di Stato regionali aggiuntivi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 già trasferite o impegnate e non ancora trasferite all'Organismo Pagatore regionale, non utilizzate per il pagamento di liste di liquidazioni giacenti, o per ulteriori liquidazioni di liste pervenute successivamente in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005, sono destinate al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. 
La Giunta Regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della insussistenza di residui attivi.
4. 
È autorizzata la compartecipazione della Regione al costo per l'anticipazione bancaria di premi e contributi a beneficiari del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 inseriti in liste di liquidazione rimaste impagate il 15 ottobre 2006 per esaurimento delle disponibilità finanziarie sulla tabella unica nazionale dei Piani di Sviluppo Rurali 2000-2006.
5. 
La Giunta regionale determina la misura e le modalità della compartecipazione di cui al comma 4.
6. 
Agli oneri stimati per l'esercizio finanziario 2007 nella misura massima di euro 500.000,00, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) 11012 (Programmazione valorizzazione agricoltura Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.
Art. 9 
(Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)
1. 
È adottato il piano finanziario indicativo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 come da tabella Allegato B.
2. 
Per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali integrativi ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento CE n. 1698/2005 è autorizzata, per il periodo di programmazione 2007-2013, la spesa di 20 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2007 al 2013, di cui almeno 6 milioni di euro per aiuti di stato integrativi.
3. 
A completamento del finanziamento degli aiuti di stato integrativi di cui all'apposita colonna della tabella di cui all'Allegato B si fa fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 e dalle autorizzazioni disposte ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.
4. 
La Giunta regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il cofinanziamento regionale, può autorizzare l'utilizzo da parte dell'Organismo Pagatore Regionale, a titolo di anticipazione, delle eventuali disponibilità di cassa per aiuti di stato integrativi o viceversa, fatto salvo il successivo reintegro.
Art. 10 
(Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)
1. 
Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) è sostituito dal seguente:
" 4. Lo Statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta Regionale, entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente."
.
2. 
Il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
" 3. L'Agenzia subentra all'organismo pagatore Finpiemonte s.p.a. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell'organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006."
.
Art. 11 
1. 
L' articolo 28 della legge regionale n. 14/2006 e sostituito dal seguente:
"
Art. 28 (Regolamento dell'anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)
1. È istituita l'anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' articolo 14, comma 3, del d.lgs 30 aprile 1998 n. 173).
2. L'anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal Regolamento (CE) n. 3508/1992 e dal Regolamento (CE) n. 1782/2003. Il SIAP è una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
3. La Giunta regionale con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, provvede:
a) alla messa a regime dell'anagrafe agricola unica del Piemonte;
b) alla definizione dei ruoli, delle competenze e delle modalità di gestione del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).
4. Per il funzionamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte è autorizzata la spesa annua di euro 300.000,00, a partire dall'esercizio finanziario 2006; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Piano o PSR 2000-2006 e 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.
5. È autorizzato l'affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) dell'aggiornamento sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) dell'anagrafe agricola unica. Il corrispettivo per il servizio è fissato con provvedimento della Giunta regionale.
6. A partire dall'esercizio finanziario 2007 la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) al fine di ricondurre ad un unico sistema anagrafico di identificazione dei beneficiari e di certificazione della consistenza aziendale, come disposto dalle norme comunitarie e nazionali.
"
Art. 12 
(Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo)
1. 
Per i vigneti abusivamente impiantati dal primo settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie vitate, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell' articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526) e che abbiano ottenuto la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento CE 1493/1999, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata.
2. 
Per i vigneti abusivamente impiantati dal primo settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie vitate di cui decreto legislativo 260/2000, e che abbiano ottenuto la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) 
da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata, per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);
b) 
da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata, per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);
3. 
Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi posti in essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente legge.
4. 
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono introitati nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e destinati a finanziare attività e interventi in materia vitivinicola di cui alle unità previsionali di base (UPB) 12021 (Sviluppo dell'agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo I spese correnti) e 12022 (Sviluppo dell'agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
Art. 13 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate) è sostituito dal seguente:
" 1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 29, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall' articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), le province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del numero dei cinghiali, da attuarsi, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali. "
.
2. 
L' articolo 4 della l. r. 9/2000 è sostituito dal seguente:
"
Art. 4 (Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata).
1. È istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.
2. Nella predisposizione del bilancio annuale di previsione per l'anno finanziario 2007, vengono iscritti stanziamenti sul '' fondo di solidarietà per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata '', tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale con proprio regolamento, sentite le province, definisce i requisiti che i soggetti coinvolti in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà.
4. Le province ricevono ed istruiscono le istanze di contributo, accertano il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui al comma 3, determinano l'ammontare del danno da ammettere a contributo e provvedono alla successiva liquidazione ai beneficiari.
5. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 4, le province, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 3, definiscono le procedure inerenti la presentazione delle istanze di accesso al fondo, gestiscono il relativo contenzioso e trasmettono alla Regione, ogni quattro anni, le risultanze di quanto liquidato ai beneficiari.
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del Regolamento 11 giugno 2001, n. 7/R.
"
Art. 14 
1. 
La rubrica dell' articolo 7 ter della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituita dalla seguente: ''(Deroghe all'adesione obbligatoria)''.
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 7 ter della l. r. n. 11/2001, è inserito il seguente:
" 1 bis. Sono altresì esonerati dall'obbligo di adesione gli allevamenti che, per tipologia di impresa, non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato nel settore agricolo. "
.
Art. 15 
(Presentazione delle domande per gli interventi di lotta alle zanzare)
1. 
Il termine di presentazione delle domande di contributo, di cui all' art. 4 della l.r. 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), per gli interventi da effettuare nell'anno 2007, è il 30 aprile 2007.
Art. 16 
(Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa)
1. 
a Regione compartecipa, nella misura e secondo le modalità definite con provvedimento della Giunta Regionale, ai costi sostenuti dai consorzi di difesa che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte del ritardo nei versamenti da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38) per i premi assicurativi del triennio 2004-2006.
2. 
All'onere, stimato nella misura massima di 300.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) 13022 (Territorio rurale Avversità e calamità naturali Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.
Sezione II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA
Art. 17 
(Copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali ASR al 2004)
1. 
i fini della copertura dei disavanzi pregressi nella gestione del servizio sanitario regionale, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2004, quota parte delle entrate derivanti dall'addizionale IRPEF disposta con l' art. 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è vincolata alla copertura degli oneri connessi alle transazioni commerciali disposte in attuazione dell' art. 12 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
Art. 18 
(Prevenzione e repressione del doping)
1. 
La Regione concorre allo sviluppo del "Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci", previa stipula di apposita convenzione che definisca il piano di attività di tale consorzio.
2. 
All'erogazione del contributo di cui al comma 1, pari a 1.800.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanziarie Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.
Art. 19 
(Spese per il trasporto e distruzione delle carcasse di animali infetti da malattie epizootiche, BSE, o scrapie)
1. 
In caso di emergenze sanitarie veterinarie dovute a focolai di epizoozie, BSE o scrapie, e per tutte le circostanze per cui si renda necessario abbattere coattivamente gli animali infetti, sospetti di infezione, o sospetti di contaminazione, o sani recettivi con successiva distruzione totale, o parziale delle carcasse, le spese relative al trasporto e distruzione delle stesse sono a carico della Regione Piemonte, attingendo dalle risorse finanziarie stanziate nell' unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità Animale Titolo I Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Le spese sono anticipate dal consorzio per lo smaltimento, o il recupero dei rifiuti di origine animale (COSMAN), di cui all'unità previsionale di base (UPB) 12991 (Sviluppo dell'Agricoltura Direzione Titolo I Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
Art. 20 
(Finanziamenti alle Aziende sanitarie regionali)
1. 
Le somme versate alla Regione Piemonte dalle Aziende Farmaceutiche ai sensi dell' art. 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) sono destinate all'erogazione di finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali finalizzati a compensare la penalizzazione dei costi derivante dalla mancata applicazione dello sconto del 5 per cento sui prezzi di acquisto dei farmaci.
Art. 21 
1. 
L' articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è sostituito dal seguente:
"
Art. 21 (Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali.)
1. La Regione Piemonte promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali alle quali attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo che comprende un Fondo speciale nonché specifici contratti assicurativi.
2. Il Fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le Aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra i 1.500,00 euro e 500.000,00 euro. Per il finanziamento della quota eccedente l'operatività del fondo speciale e degli esborsi relativi ai sinistri di valore eccedente i 500.000,00 euro, la Regione Piemonte provvederà, direttamente, o tramite una, o più Aziende sanitarie regionali delegate, alla stipulazione di specifici contratti assicurativi scegliendo l'impresa di assicurazioni tramite procedura di evidenza pubblica.
3. Alla Giunta regionale è demandato il compito di individuare:
a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e di individuazione dei soggetti incaricati della gestione medesima;
b) l'ammontare del fondo speciale per il triennio 2008-2010;
c) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola Azienda Sanitaria Regionale da destinarsi al finanziamento del Fondo.
4. Le Aziende sanitarie regionali trasferiscono alla Regione, o alle Aziende Sanitarie Regionali incaricate della gestione medesima, le quote di cui al comma 3, lettera c).
5. Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione Piemonte, direttamente o tramite una o più Aziende sanitarie regionali delegate, si provvede con le somme stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e Risorse finanziarie Titolo I Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
"
Art. 22 
(Contributi ad organizzazioni di volontariato)
1. 
All' art. 14 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) sono aggiunti i seguenti commi:
"
7 bis. La Regione concede agli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale iscritti nell'apposita sezione del Registro regionale del Volontariato contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.
7 ter. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale.'' .
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è istituita apposita spesa all'interno dell'unità previsionale di base (UPB) 30041 (Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 determinata, per l'esercizio finanziario 2007, in euro 300.000,00 con pari riduzione dell'unità previsionale di base (UPB) 30991 (Politiche sociali Direzione Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
"
Art. 23 
(Istituzione del fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia)
1. 
La Regione promuove il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il "fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia" da utilizzare per il sostegno negli investimenti e nella gestione di nuovi servizi per la prima infanzia.
3. 
Le disponibilità del fondo sono assegnate a favore di soggetti pubblici e privati attraverso procedure concorsuali di finanziamento, previa determinazione da parte della Giunta regionale delle modalità di finanziamento degli interventi programmati, delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi.
4. 
Per l'istituzione del fondo regionale di cui al comma 2, nel triennio 2007-2009 è stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture qualità servizi Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 la somma di euro 4.500.000,00 per l'anno finanziario 2007, di euro 5.000.000,00 per l'anno finanziario 2008 e di euro 5.000.000,00 per l'anno finanziario 2009.
5. 
Al fine di garantire copertura finanziaria sono utilizzati interamente gli stanziamenti previsti rispettivamente nelle unità previsionali di base (UPB) 30032 e 30992 (Politiche sociali Direzione Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007; nel fondo regionale di cui al comma 2 confluiscono le risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell' art. 1, comma 1259, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
6. 
Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 24 
(Istituzione del fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)
1. 
a Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, che gestiscono strutture residenziali per anziani, per la sostituzione del personale in congedo per maternità.
2. 
Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, all'interno dell'unità previsionale di base (UPB) 30041 (Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2007 si provvede alla copertura finanziaria con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanzairio 2007.
4. 
Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 25 
(Trasferimento dalle province di somme utilizzate per l'esercizio delle funzioni previste dall' articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004)
1. 
Ai fini dell'attuazione del trasferimento di funzioni di cui all' art. 5, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, è prevista nello stato di previsione dell'entrata dell'unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio regionale per l'anno 2007 l'entrata denominata "trasferimento dalle province di somme utilizzate per l'esercizio delle funzioni previste dall' art. 5, comma 4 della l.r. 1/2004" con uno stanziamento di euro 7.000.000,00, con pari incremento dell'unità previsionale di base (UPB) 30021 (Politiche sociali Verifica finanziamento enti gestori istituzionali Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
Art. 26 
(Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione)
1. 
Per far fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano la perdita, o rischio di perdita del posto di lavoro è istituito, per l' esercizio finanziario 2007, un fondo speciale nell'unità previsionale di base (UPB) 15091 (Formazione professionale, lavoro, occupazione, Promozione sviluppo locale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, pari ad euro 10.500.000,00, gestito direttamente dalla Regione tramite l'Agenzia Piemonte Lavoro.
2. 
Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti, o domiciliati in Piemonte che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche, di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell'anno 2006 un reddito sotto la soglia di euro 13.000,00 accertato tramite l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l'entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti, in misura non inferiore a tre.
4. 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 15091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
5. 
Gli stanziamenti di cui all' articolo 47 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), iscritti nella unità previsionale di base (UPB) 15091 a carico del capitolo di spesa 16934 del bilancio regionale dell'anno finanziario 2006, eventualmente risultati non spesi dall'Agenzia Piemonte Lavoro, sono utilizzabili dalla stessa agenzia in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.
Art. 27 
1. 
Alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è aggiunto il seguente articolo:
"
Art. 29 bis. (Riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio)
1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio nell'avvenuto inserimento lavorativo, di cui all'articolo 16, pari ad euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2007 e stanziati nella unità previsionale di base (UPB) 15091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria capienza.
"
2. 
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), è sostituito dal seguente:
" 3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 12 mesi dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2. "
.
Art. 28 
(Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile. Modifiche all' art. 8 della l. r. 12/2004)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è sostituito dal seguente:
" 1. La Regione favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito, nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta. "
.
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 12/2004 è aggiunto il seguente:
" 1 bis. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile. "
.
Art. 29 
(Piano occupazionale dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - ARAI)
1. 
Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (ARAI), istituita con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 ( Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali), si autorizza il completamento del primo piano occupazionale relativo al periodo 2003-2005.
Sezione III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Art. 30 
(Funzionamento gruppi consiliari)
1. 
In attuazione dell' articolo 25 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006"), l'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Titolo I spese correnti) è incrementata per l'anno 2007 di 1.723.680,00 euro.
Art. 31 
(Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali)
1. 
Agli Enti strumentali di gestione delle aree protette regionali si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.
2. 
La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è computata includendo i trasferimenti agli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2007, il complesso della spesa del personale regionale è computato includendo il trasferimento per le spese del personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali stanziate nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo I spese correnti) (capitolo di spesa 15861) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
Art. 32 
(Risorse per il trattamento accessorio)
1. 
Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 33 
(Retribuzione prestazioni straordinarie)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad essa conseguenti.
2. 
In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 34 
(Stabilizzazione rapporti di lavoro)
1. 
La Regione avvia un processo di stabilizzazione dei rapporti di lavoro nei limiti e con le modalità previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007).
Art. 35 
(Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi)
1. 
Agli esperti, effettivi o supplenti della Conferenza di Servizi presso la Regione, istituita ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, un compenso onnicomprensivo lordo pari a 150,00 euro, per ogni giornata di partecipazione alle Conferenze.
2. 
Per l'anno finanziario 2007, viene stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) 16981 (Direzione Industria Collaborazioni Titolo I spese correnti) la somma di 27.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, alla cui copertura si fa fronte con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 16031 (Direzione Industria Promozione e sviluppo delle PMI Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
Sezione IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 36 
(Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012")
1. 
Per l'attuazione del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012, nell'esercizio finanziario 2007 è autorizzata una spesa complessiva pari a 748.850.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 secondo la seguente ripartizione:
a) 
337.918.708,72 euro con l'utilizzo di fondi regionali;
b) 
410.931.291,28 euro con l'utilizzo delle economie derivanti dai seguenti fondi statali:
1) 
fondi collegati all'Accordo di Programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 per 305.536.852,25 euro;
2) 
fondi collegati all'Accordo di Programma di edilizia sovvenzionata del 19 aprile 2001 per 88.293.557,51 euro;
3) 
fondi collegati all'applicazione della rinegoziazione dei tassi agevolati prevista dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) per 17.100.881,52 euro.
3. 
Alla spesa complessiva di 250.121.980,00 euro, quale quota parte relativa al triennio 2007-2009, si fa fronte riducendo il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale, nei seguenti importi:
a) 
44.456.980,00 euro per l'esercizio finanziario 2007;
b) 
91.470.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2008;
c) 
114.195.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2009.
4. 
La realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, nell'ambito del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e dei successivi programmi regionali, può essere effettuata, oltre che dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC), direttamente dai comuni.
5. 
Le ulteriori risorse finanziarie di fonte statale per l' edilizia residenziale pubblica destinate alle regioni sono utilizzate per finanziare gli interventi del Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012".
Art. 37 
(Fondo di garanzia Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012)
1. 
È istituito un fondo di garanzia rivolto ai giovani per favorire il recupero della prima abitazione con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
È istituito un fondo di garanzia rivolto agli acquirenti di abitazioni realizzate dagli operatori che partecipano al Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 per gli interventi autofinanziati con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro sull'esercizio 2007 iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 18022 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con gli stanziamenti previsti per il Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 ricompresi nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 18022 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
4. 
La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i criteri e le modalità sulla base dei quali erogare i contributi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sezione V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI
Art. 38 
(Modifiche della l.r. 14/2004)
1. 
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), è aggiunto il seguente periodo: "L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile.".
Sezione VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 39 
(Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi )
1. 
In attuazione dell' articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, e successivamente aggiornate, le attività istruttorie tecnico-scientifiche rese dall'Arpa Piemonte nell'ambito dei procedimenti amministrativi avviati su istanza dei privati.
2. 
Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva le relative tariffe a carico dei privati, non inferiori al 60 per cento dei costi totali sostenuti da Arpa Piemonte, che saranno dai medesimi corrisposte direttamente all'Agenzia contestualmente all'istanza di avvio del procedimento.
Art. 40 
(Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l. r. 32/ 1982)
1. 
L' articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982 n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 29 del 21 giugno 1984 è così sostituito:
"
Art. 38 (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
1. non risulti regolarmente immatricolato
2. sia privo di targa
3. sia privo di assicurazione
4. sia privo di libretto di circolazione;
5. sia impiegato ai fini dell'esercizio della attività venatoria
6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;
d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;
e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;
l) per la violazione dei disposti di cui agli articoli 22 e 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'art. 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
"
2. 
L' articolo 39 della l.r. 32/1982 è così sostituito:
"
Art. 39 (Procedura amministrativa)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all'estero viola le disposizioni di cui all'articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore il pagamento nella misura ridotta prevista dall' articolo 16 della l. 689/1981.
"
Art. 41 
( Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati)
1. 
Le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ( articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71) in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, attribuite alla Regione ai sensi dell' articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
Art. 42 
(Autorizzazione all'accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati)
1. 
Per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale presenti sul territorio piemontese, con esclusione di quello di Cengio - Saliceto, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per un importo corrispondente ai limiti di impegno previsti dal decreto ministeriale 18 gennaio 2001 n. 468 (Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale) ed assicurati dai trasferimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a valere sugli stanziamenti della legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale).
Sezione VII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 43 
1. 
Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), è così sostituito:
" 7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. "
.
2. 
La lettera f) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente:
" f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda; "
.
3. 
All'inizio del comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 sono inserite le seguenti parole "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3,".
4. 
All'inizio del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006 le parole "Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto" sono sostituite con le seguenti: "Nei termini previsti dall'articolo 16 comma 1 lettera a)".
5. 
Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti parole "di cui ai commi 1 e 2".
6. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 le parole "all'articolo 4" sono sostituite con "agli articoli 4 e 5".
7. 
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "dal comma 1 lettera a) del presente articolo".
8. 
Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006 le parole "all'articolo 4" sono sostituite con "agli articoli 4 e 5".
Sezione VIII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 44 
(Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale)
1. 
La Regione, direttamente o attraverso società pubbliche di cui all' articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche mediante forme di leasing operativo o finanziario, opera investimenti relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali per i servizi di trasporto pubblico locale di propria competenza e per i servizi di competenza degli enti locali.
2. 
La Giunta regionale stabilisce con appositi provvedimenti il regime di proprietà e di gestione del materiale rotabile e dei beni strumentali acquisiti con le modalità di cui al comma 1.
Art. 45 
(Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della l. r. 1/2000)
1. 
In deroga al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e salvo quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, hanno diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all' articolo 2 della l.r. 1/2000, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti.
2. 
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità applicative di cui al comma 1.
3. 
Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 alle aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1, salvo quelli già previsti dall' articolo 30 della l.r. 9/2004, un contributo annuale entro il limite di spesa di 500.000,00 euro, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 26031 (Trasporti Trasporto pubblico locale Titolo I spese correnti), alla copertura del quale si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con appositi protocolli di intesa tra la Regione, le aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale e gli enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000.
Art. 46 
(Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26)
1. 
La Regione Piemonte riconosce al collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana (A26) importanza strategica per il miglioramento dei collegamenti con la Regione Lombardia e con il sistema autostradale nazionale.
2. 
A tal fine la Regione Piemonte delega alla Regione Lombardia le funzioni di ente concedente per la progettazione, realizzazione e gestione dell'intera opera autostradale Broni-Stroppiana (A26) compreso il tratto ricadente in territorio piemontese, subordinandone i rapporti alla stipula di apposita convenzione da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
3. 
La Regione Piemonte mantiene le competenze territoriali e ambientali attraverso l'approvazione delle fasi progettuali e la verifica in fase di realizzazione del tratto ricadente in territorio piemontese; l'approvazione del progetto preliminare costituisce variante ai piani regolatori comunali nonché vincolo preordinato all'esproprio.
Art. 47 
(Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto)
1. 
La Regione promuove l'innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto attraverso il monitoraggio e il governo del traffico privato, l'offerta di servizi informativi evoluti e di pronto intervento, la gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale del trasporto pubblico locale, il monitoraggio della domanda degli utenti, il monitoraggio della flotta dei mezzi, il servizio evoluto di informazione all'utenza e la costituzione di una piattaforma logistica virtuale regionale di collegamento tra le reti locali di trasporto merci.
2. 
Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui possono partecipare gli enti locali interessati o partecipa a società pubbliche già esistenti che perseguono le stesse finalità.
3. 
Per l'attuazione del comma 2, viene stanziata nell'esercizio finanziario 2007, nell'unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 la somma di 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
4. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 26032 (Trasporti Trasporto Pubblico Locale Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
5. 
La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata alla Giunta regionale.
Sezione IX. 
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ
Art. 48 
(Programma di attuazione)
1. 
La Giunta regionale approva uno specifico programma di attuazione per lo sviluppo delle pari opportunità.
2. 
Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede, a partire dall'anno finanziario 2007, con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2007.
Sezione X. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 49 
(Attività nel settore del turismo)
1. 
Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che permangono tra i compiti istituzionali della Regione sono svolte dagli uffici regionali e, laddove il loro esercizio richieda un'organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali, da un organismo costituito dalla Giunta regionale anche nella forma di cui all'articolo 2362 del codice civile. L'organismo concorre su incarico della Regione, allo sviluppo delle funzioni previste dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) e dall' articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. 
Le attività dell'organismo di cui al comma 1 sono definite nei programmi previsti dall' articolo 3 della l.r. 75/1996, e devono svolgersi, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, in forma coordinata con gli enti locali e con gli altri soggetti cui competono, funzioni in materia di turismo.
Sezione XI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
Art. 50 
1. 
La lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve), modificato dall' articolo 10 della legge regionale 5 ottobre 2005 n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006), è sostituita dalla seguente:
" d bis) in alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una tantum, in conto capitale, nella percentuale massima dell'80 per cento incentivando le forme associative; la misura della percentuale del contributo, eventualmente diversificata sulla base delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, è stabilita annualmente dalla Giunta regionale in base alle risorse disponibili ed alle richieste di contributo presentate. "
.
2. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) 25022 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.
Art. 51 
( Piani comunali di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico ed idrogeologico)
1. 
Gli introiti derivanti dalla gestione del demanio idrico sono destinati ai sensi dell' articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), all'attuazione dei piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico ed idrogeologico, previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 53-10220 del 1 agosto 2003, nella misura del 60 per cento dei proventi da canoni per servitù e pertinenze demaniali e da estrazioni di materiale litoide, eventualmente integrati con altri fondi.
2. 
La Giunta regionale definisce con propri provvedimenti la programmazione e la gestione degli interventi.
Sezione XII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 52 
(Delega ai Comuni in materia di usi civici)
1. 
Sono attribuiti ai Comuni, le cui collettività risultano titolari di uso civico in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia) e regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici nel Regno), le azioni amministrative di conciliazione concernenti la liquidazione dei diritti civici accertati su terreni in possesso illegittimo a soggetti diversi dalla collettività titolare dell'uso civico. Nel caso in cui la collettività titolare del diritto sia rappresentata da un ente diverso dal Comune, la liquidazione è attribuita al Comune per il tramite dell'ente interessato.
2. 
Sono attribuiti ai comuni, le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 1766/1927 e regio decreto 332/1928, le azioni amministrative di concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a dieci anni, per il mutamento di destinazione di terre di uso civico purchè la concessione non preveda una modifica delle condizioni ambientali di origine.
3. 
Sono attribuite ai Comuni di cui al comma 2 le azioni amministrative di concessione temporanea a titolo gratuito, sino ad un massimo di novantanove anni, per il mutamento di destinazione di terre di uso civico che abbiano come soggetto attuatore l'ente stesso, per finalità di uso e servizio pubblico.
4. 
Sono attribuite ai comuni le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici, nonché l'autorizzazione all'esecuzione di opere pubbliche su aree gravate da uso civico.
5. 
I Comuni provvedono a trasmettere i relativi atti entro sessanta giorni alla Regione Piemonte.
Art. 53 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 

Elenco delle leggi regionali rifinanziate (art. 1)

Allegato B. 

Piano finanziario relativo al Programma di