Disegno di legge regionale n. 369 licenziato il 23 aprile 2007
Proposta di legge al Parlamento 'Modifiche del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in merito alla disciplina degli accessi stradali '.

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
" 8 bis. Quando l'autorizzazione abbia ad oggetto accessi unici e indispensabili ai fabbricati rurali e ai fondi rustici, la somma dovuta è ridotta ad un quinto di quella determinata ai sensi del comma 8. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito quando tali accessi siano ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani."
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Art. 2 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del d.lgs. 285/1992, sono aggiunti i seguenti:
"
5 bis. L'articolo 27, comma 8 bis si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 1° gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma.
5 ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 285/1992, anche in deroga alle distanze minime di cui all' articolo 45, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso e a condizione che si rispettino i criteri di cui all'articolo 45, comma 5 del medesimo d.p.r. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 285/1992.
"