Disegno di legge regionale n. 326 licenziato il 25 gennaio 2008
Costituzione della Fondazione 'Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo.

Art. 1 
(Costituzione della Fondazione "Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo")
1. 
La Regione Piemonte promuove il riconoscimento dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, di cui all'allegato B della deliberazione del Consiglio regionale n. 136-39452 (Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale), quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell' articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
2. 
Per le finalità indicate al comma 1 è costituita, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, la Fondazione "Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo", di seguito denominata Fondazione, i cui soci fondatori sono la Regione Piemonte e la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro - ONLUS.
3. 
Sono fini istituzionali della Fondazione lo sviluppo di attività sanitarie e di ricerca clinica nel campo oncologico, tali dal garantire le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate in un contesto di forte umanizzazione ed appropriatezza delle prestazioni. La Fondazione sviluppa la sua attività nell'ambito del Polo di Torino per la ricerca, la diagnosi e la cura del cancro della rete oncologica regionale.
4. 
Il patrimonio destinato al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 3 è costituito in forma paritaria dai fondatori.
5. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva lo Statuto della Fondazione.
6. 
In sede di prima attuazione ed ai fini della partecipazione della Regione all'atto costitutivo della Fondazione, la Giunta regionale, su proposta del proprio Presidente, approva le designazioni e le nomine di competenza regionale a norma dello Statuto della Fondazione stessa.
Art. 2 
(Azienda ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino")
1. 
L'Azienda ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino" partecipa alla procedura di riconoscimento della Fondazione in quanto titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sanitaria.
2. 
Dalla data di avvio dell'attività sanitaria da parte della Fondazione, stabilita con provvedimento della Giunta regionale e conseguente all'atto autorizzativo, l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo cessa di costituire presidio dell'Azienda ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino".
3. 
Le modalità di definizione dei rapporti tra gli enti interessati, attinenti il trasferimento della gestione dell'Istituto di cui al comma 2, sono individuate con provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali per quanto concerne la destinazione delle risorse umane.
Art. 3 
(Norma finanziaria)
1. 
La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione mediante il conferimento nel biennio 2008-2009 dell'importo di 1.500.000,00 euro.
2. 
Alla spesa di 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2008 iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) SA01002 (Gabinetto Presidenza della Giunta Segreteria struttura S1 Titolo II spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie della medesima unità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Agli oneri per l'esercizio finanziario 2009, pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).