Disegno di legge regionale n. 312 licenziato il 27 ottobre 2006
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 1 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2005)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2006, pari a euro 328.036.457,21, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3 
(Incremento dell'autorizzazione alla contrazione di mutui)
1. 
L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall' articolo 3 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008) è incrementata di euro 337.000.000,00.
2. 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e Finanze Ragioneria Titolo I spese correnti) e (UPB) 09023 (Bilanci e Finanze Ragioneria Titolo III spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
Art. 4 
(Fondo per il cofinanziamento degli accordi di programma quadro)
1. 
È approvato il fondo di cui all'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II Spese in conto capitale) per il cofinanziamento degli accordi di programma quadro (APQ) di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 27 maggio 2005, n. 35 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (Legge finanziaria 2005)).
2. 
È autorizzato, con provvedimento amministrativo, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti al finanziamento dei singoli accordi di programma quadro (APQ).
Art. 5 
(Aumento di capitale Eurofidi)
1. 
La Regione Piemonte nel perseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), partecipa, tramite Finpiemonte SpA, all'aumento del fondo consortile di Eurofidi, utilizzando le risorse finanziarie costituite ai sensi all' articolo 15 della l.r 34/2004.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale utilizza:
a) 
ai sensi dell' articolo 15 della l.r. 34/2004, le somme rinvenienti dai residui delle disponibilità a valere sui regolamenti comunitari nella disponibilità di Finpiemonte SpA;
b) 
i fondi di garanzia appositamente costituiti a suo tempo ai sensi del regolamento (CE) 2052/1988 e del Programma di Iniziativa Comunitaria PMI e del Progetto Piemonte nella disponibilità di Eurofidi.
Art. 6 
(Cessione dei crediti delle imprese verso la Regione)
1. 
La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.
Art. 7 
(Operazione di provvista finanziaria nell'ambito della sanità)
1. 
In conformità all' articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. "Legge finanziaria 2004"), al fine di consentire l'effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità derivante dalla parziale erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti del fabbisogno del servizio sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e dai ritardi nell'erogazione da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2003 e 2004 sull'addizionale regionale all'IRPEF, la Giunta regionale è autorizzata a far ricorso, sul mercato finanziario, ad operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione.
2. 
Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 può avvenire in concomitanza con l'erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti.
Art. 8 
(Finanziamento di programmi di prevenzione sanitaria mediante gli introiti derivanti da specifici versamenti delle Aziende Sanitarie Locali)
1. 
Le Aziende Sanitarie Locali versano semestralmente alla Regione Piemonte il 75 per cento degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro); tali entrate sono destinate dalla Regione Piemonte al finanziamento di specifici programmi di prevenzione sanitaria gestiti dalla competente Direzione regionale.
2. 
Le Aziende Sanitarie Locali versano mensilmente alla Regione Piemonte la quota del 3,5 per cento delle entrate per le attività di controllo degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale effettuate dai servizi veterinari ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera b) del d. lgs. 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale); tali entrate sono destinate dalla Regione Piemonte all'erogazione di finanziamenti ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali per il potenziamento delle attività di controllo e per il coordinamento del piano residui.
3. 
Le somme di cui ai commi 1 e 2 accertate dalla Regione sono stanziate nella spesa dell'esercizio successivo a quello in cui si accerta l'entrata e sono destinate alle finalità di cui ai commi 1 e 2; le economie di spesa sono destinate negli esercizi seguenti alle medesime finalità.
Art. 9 
(Anticipazione fondi sanitari)
1. 
La Regione è autorizzata ad anticipare una quota sino a 80 milioni di euro, in termini di competenza, della maggior assegnazione per l'anno 2006.
Art. 10 
(Partecipazione alla Banca Etica)
1. 
Per l'attuazione della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 24 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata) è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di euro 51.640,00, in termini di competenza e di cassa.
2. 
Gli oneri di cui al comma 1 sono iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese in conto capitale) e sono coperti mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della dotazione dell' unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale).
Art. 11 
(Trasformazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)
1. 
L'organismo pagatore regionale-Finpiemonte S.p.a., istituito da Finpiemonte s.p.a, sulla base dell'incarico di cui all' articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), è trasformato in Agenzia regionale.
2. 
L' articolo 1 della l. r. 16/2002 è sostituito dal seguente:
"
Art. 1. (Istituzione dell'organismo pagatore)
1. È istituita, ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59), l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il Piemonte, di seguito denominata Agenzia.
2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.
3. L'Agenzia è ente strumentale della Regione Piemonte, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.
4. Lo statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
5. Sono organi dell'Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.
6. La dotazione organica dell'Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n.1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione Piemonte. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'organismo pagatore regionale-Finpiemonte s.p.a., alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.
7. L'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte s.p.a., e subentra nei contratti in essere.
8. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009 a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 11011 (Programmaz. valorizz. agricoltura Tit. I spese correnti).
"
3. 
Alla data stabilita dalla Giunta Regionale e comunque non oltre il 16 ottobre 2007, l'Agenzia subentra all'organismo pagatore regionale-Finpiemonte s.p.a..
4. 
La regolazione dei rapporti finanziari fra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. alla data del subentro è disposta con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Capo II. 
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE FINANZIARIA DEL 2006 ( LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2006, N. 14)
Art. 12 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), le parole: "A decorrere dall'anno 2006", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2007".
2. 
Gli articoli 2 e 3 della l.r. 14/2006 sono soppressi.
3. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 14/2006, le parole: "A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 2007".
Art. 13 
1. 
L' articolo 6 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:
"
Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento, le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT:
a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi e materiali per pietrischi e sabbie euro 0,75 al metro cubo;
b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;
c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba 0,50 euro al metro cubo;
d) minerali di I categoria ai sensi del regio decreto 1443/1927 euro 0,50 al metro cubo;
e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai Comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al Comune e 40 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, la percentuale dovuta all'ente di gestione è pari al 15 per cento, da detrarre da quella dovuta alla Regione.
4. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle amministrazioni comunali.
5. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
6. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai Comuni o Enti parco di cui ai commi 2 e 3 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e Comuni o Enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, nel caso in cui l'esercente la cava o miniera sia tenuto al pagamento del diritto di escavazione, che non sia legato all'utilizzo di proprietà comunali.
"
Art. 14 
1. 
L'importo indicato nell'allegato A della l.r. 14/2006, con riferimento alla legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili) e iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 30012 (Politiche sociali Persona Famiglia Personale socio assistenziale Titolo II spese in conto capitale) è ridotto come segue:
 
anno 2006 - 2.000.000;
 
anno 2007 - 3.000.000;
 
anno 2008 - 3.000.000.
2. 
Gli importi di cui al comma 1 sono portati ad integrazione del rifinanziamento della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e sono iscritti nell'UPB 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture qualità servizi Titolo II spese in conto capitale).
Art. 15 
1. 
L' articolo 12 della l.r.14/2006 è sostituito dal seguente:
"
Art. 12. (Ripianamento debito sanitario strutturale)
1. Al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso, la Regione e le ASL della Regione Piemonte provvedono a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del Sistema sanitario regionale.
"
Art. 16 
1. 
Gli importi indicati alla lettera a), comma 3, dell'art. 15 l. r. 14/2006 vengono così incrementati, con riferimento agli importi netti delle economie dovute alla cessazione, nel corso degli anni 2006 e 2007, di progetti dirigenziali finanziati con i fondi iscritti all'UPB 09071:
 
Eur + 48.000,00 per l'anno 2006;
 
Eur + 654.400,00 per l'anno 2007.
2. 
Gli importi indicati alla lettera b), comma 3, dell'art. 15 della l. r. 14/2006, al netto degli oneri riflessi, vengono così incrementati anche in applicazione dell'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. del 09/05/2006:
 
Eur + 1.400.393,00 per l'anno 2006;
 
Eur + 1.030.393,00 per l'anno 2007.
3. 
Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB 09071 (Bilanci e Finanze Trattamento Economico del Personale Titolo I _ spese correnti) del bilancio pluriennale 2006 _ 2008, annualità 2006 e 2007.
Art. 17 
1. 
L' articolo 22 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:
"
Art. 22 (Società in house)
1. Al fine di disporre di un unico, qualificato organismo cui poter affidare, nel rispetto della normativa comunitaria, le attività di spettanza regionale consistenti nella gestione di un fondo di controgaranzia per il sistema dei confidi di primo grado e nella concessione ed erogazione di incentivi, agevolazioni, contributi od ogni altro tipo di beneficio alle imprese, nella preordinata attività istruttoria e in ogni altra attività strumentale e connessa, ivi compresi i controlli e la gestione finanziaria dei fondi, la Regione, all'interno del processo di riorganizzazione societaria della propria finanziaria regionale (Finpiemonte s.p.a), costituisce una società in house a capitale interamente posseduto da enti pubblici.
2. La riorganizzazione societaria di cui al comma 1 prevede la costituzione, attraverso la scissione da Finpiemonte s.p.a, e il mantenimento della medesima composizione del suo capitale sociale, di una nuova società alla quale, ferma nei suoi confronti l'applicabilità della disciplina di cui alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese), vengono affidati la gestione delle partecipazioni e il perseguimento degli altri scopi attualmente svolti da Finpiemonte s.p.a. e non rientranti nelle finalità della società in house.
3. Le regole di funzionamento della società in house, i requisiti di professionalità richiesti all'organo gestionale e le relative modalità retributive nonchè la misura della capitalizzazione, devono risultare funzionali al più agevole conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:
a) adempimento delle prestazioni contemplate nei contratti di servizio stipulati con la Regione secondo canoni di rigorosa conformità ai principi e alla normativa pubblicistica in materia di procedimento amministrativo e secondo standard di elevata efficacia;
b) ottimizzazione degli impieghi finanziari dei fondi assegnati in gestione;
c) contenimento dei costi di funzionamento della struttura.
4. La Giunta regionale può trasferire alla società in house tramite concessione i poteri pubblicistici relativi alle attività di cui sopra.
5. La Regione esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture privilegiando modalità che si conformino al controllo di gestione. In particolare la Regione:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società;
b) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;
c) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;
d) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.
6. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società in house sono stipulati in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.
7. Purchè sia mantenuto il controllo analogo, la Regione può autorizzare la società ad aumentare il proprio capitale sociale per consentire l'assunzione di partecipazioni ad altri enti pubblici.
8. La società in house deposita le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici di cui al comma 1 su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun strumento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione; per far fronte a temporanee esigenze di liquidità di singoli sottoconti o nelle more dell'accredito su singoli sottoconti delle somme liquidate dalle direzioni regionali, la società in house è autorizzata ad utilizzare la liquidità degli altri sottoconti da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della tesoreria della Regione.
"
Art. 18 
1. 
L' art. 32 della l.r.14/2006 è così sostituito:
"
Art. 32 (Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall' articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2007-2012, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della l.r. 1/2000 (476 milioni di euro per l'anno 2007, 479 milioni di euro per l'anno 2008, 494 milioni di euro per l'anno 2009, 497 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 503 milioni di euro per l'anno 2012).
2. Alla copertura della spesa si provvede ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
"
Capo III. 
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Art. 19 
(Modifica dell' art. 21 della l.r. 9/2004)
1. 
Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge Finanziaria per l'anno 2004) è sostituito dai seguenti:
"
1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell'unità previsionale di base (UPB) 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanziarie Titolo I spese correnti) per un ammontare di 45 milioni di euro per il triennio 2005-2007.
1bis. Le economie di spesa accertate sugli stanziamenti di cui al comma 1 sono destinate negli esercizi seguenti alle medesime finalità.
"
Art. 20 
(Modifica dell' art. 2 della l.r.12/2004)
1. 
I termini stabiliti dal comma 10 dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) sono prorogati al 31 dicembre 2007.
Art. 21 
(Integrazione dell' articolo 52 della l.r. 21/1999)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), è aggiunto il seguente:
" 1 bis. Al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi comunitari e nazionali possono essere concessi, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi di anticipazione per le spese di progettazione a favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45. I contributi sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengono riconosciute le spese di progettazione."
.
Art. 22 
(Modifiche della l.r. 75/1995)
1. 
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 24 ottobre 1995, n.75 (Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) è aggiunto il seguente:
"
Art. 8 bis (Soggetto coordinatore)
1. La Giunta Regionale può incaricare l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA) o gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) della gestione dei servizi pubblici locali, del coordinamento e della gestione di attività di carattere generale relative a iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare, di cui alla l. r. 75/1995.
2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi, individuando le iniziative e le aree prioritarie di intervento.
3. Il soggetto coordinatore, di cui al comma 1, elabora un accordo di programma con gli Enti locali riguardante un programma regionale di lotta alle zanzare, redatto secondo gli indirizzi di cui al comma 2.
4. Il programma regionale di lotta alle zanzare, comprendente le iniziative ammissibili a contributo di cui all'art. 2 e il relativo preventivo di spesa sono approvati dalla Giunta regionale, la quale provvede al relativo impegno di spesa e al trasferimento delle risorse al soggetto coordinatore secondo stati di avanzamento lavori. Il soggetto coordinatore provvede all'attuazione del programma di lotta, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma, al versamento dei contributi ai soggetti sottoscrittori dell'accordo e a sostenere le spese delle attività svolte direttamente.
"
2. 
L' articolo 9 della l.r. 75/1995 è sostituito dal seguente :
"
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della legge, è autorizzata la spesa di 7.000.000,00 di euro per ciascuno degli esercizi dal 2007 al 2009 a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 27022 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. II spese in conto capitale).
"
Art. 23 
(Integrazione dell' articolo 2 della l.r.17/1999)
1. 
Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) è aggiunto il seguente:
" 3 bis. Le province, fermo restando la loro competenza sulla vigilanza dell'espletamento del servizio di cui alla lettera a) del comma 3, possono incaricare i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati."
.
Art. 24 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.