Proposta di legge regionale n. 259 licenziata il 18 dicembre 2009
¿Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici¿.

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale garantendo loro le migliori condizioni di vita possibile compatibilmente con il loro stato di cattività, ne regolamenta la detenzione, l'allevamento ed il commercio e informa la popolazione sulle caratteristiche, le necessità e lo stato di conservazione delle varie specie.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.
Art. 3 
(Riconoscimento delle specie esotiche)
1. 
Per le esigenze di identificazione degli animali di cui all'articolo 1, la Commissione regionale di cui all'articolo 14, nel rispetto delle norme statali e comunitarie vigenti in materia, stabilisce modalità per il riconoscimento delle specie esotiche.
Art. 4 
(Autorizzazione alla detenzione)
1. 
I possessori di animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio .
2. 
La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di identificazione e di legittima provenienza che ne consentano l'identificazione anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. 
L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
4. 
L'idoneità alla detenzione, viene valutata dal medico veterinario dell'ASL competente per territorio all'atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonché che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali.
5. 
La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma 1 è presentata dall' avente titolo entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
Art. 5 
(Disciplina della detenzione)
1. 
I detentori degli animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e fisiologiche.
2. 
Agli animali devono comunque essere sempre garantite le seguenti condizioni:
a) 
possibilità di movimento anche con l'arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;
b) 
confortevole area di riposo;
c) 
isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell'apparato uditivo;
d) 
non vicinanza con animali competitori;
e) 
assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi periodi e per la tutela della salute dell'animale;
f) 
alimentazione idonea alla specie ed alla salute ed età degli animali.
3. 
In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli animali detenuti, i detentori sono tenuti a darne comunicazione, entro 8 giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
4. 
I detentori sono altresì tenuti a denunciare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio la morte per qualsiasi causa degli animali detenuti.
5. 
La soppressione di animali esotici deve essere attuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.
6. 
I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.
Art. 6 
(Autorizzazione all'allevamento e al commercio )
1. 
Ai fini della presente legge per allevamento s'intende il possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per la procreazione di prole mantenuta, in condizioni stabili e continuative nel tempo, in apposite strutture aventi i requisiti di cui all'articolo 7.
2. 
L'allevamento ai fini del commercio di animali di cui all'articolo 1 è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco del comune in cui l'attività si svolge, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di attestato di idoneità di cui all'articolo 7, comma 3.
3. 
L'allevamento non a fini commerciali è subordinato al rilascio di autorizzazione, da parte del Sindaco del comune sede di allevamento, inoltrata tramite il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
4. 
L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento od il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
5. 
Nella domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è necessario indicare per i casi di cessazione dell'attività, i centri o gli allevamenti convenzionati per l'acquisizione degli animali presenti al momento della cessazione nel rispetto delle esigenze di benessere delle specie interessate.
6. 
Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinato al parere favorevole rilasciato dalla Commissione regionale di cui all'articolo 14 previa verifica delle condizioni di allevamento di cui all'articolo 7.
7. 
Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di commercio internazionale di specie animali in via di estinzione.
Art. 7 
(Condizioni per l'allevamento e il commercio)
1. 
Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologiche-comportamentali degli animali per i quali viene richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6.
2. 
L'attività di commercio di animali esotici deve svolgersi in modo tale da ridurre al minimo possibili stati di malessere degli animali stessi. A tal fine sono da evitare i casi di sovraffollamento delle voliere, dei terrari e delle altre strutture di detenzione, nonché la permanenza degli animali stessi per periodi prolungati.
3. 
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, gli allevatori ed i commercianti sono tenuti ad acquisire apposito attestato di idoneità, conseguito al termine del corsi di formazione di cui all'articolo 9.
4. 
Considerate le estreme diversità nelle esigenze di benessere, la Commissione regionale di cui all'articolo 14 fornisce ai Servizi veterinari delle ASL le necessarie linee guida per la corretta valutazione delle condizioni di mantenimento indicate ai commi 1 e 2.
5. 
I Servizi veterinari delle ASL competenti effettuano attività di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.
Art. 8 
( Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori)
1. 
Gli allevamenti e gli esercizi commerciali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio veterinario delle ASL competenti, per annotare, entro ventiquattro ore, le transazioni commerciali e le variazioni numeriche.
2. 
La corretta tenuta del registro di cui al comma 1, viene verificata dal Servizi veterinari competenti con cadenza almeno trimestrale.
3. 
Il registro è composto da fogli o pagine progressivamente numerate.
4. 
Le registrazioni possono effettuarsi anche con sistemi informatici a condizione che vengano utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo vidimati dal competente Servizio veterinario. Resta fermo l'obbligo di stampa e aggiornamento entro le ventiquattro ore.
Art. 9 
(Corsi di formazione)
1. 
I commercianti e gli allevatori, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla regione.
2. 
I corsi sono principalmente indirizzati a fornire conoscenze inerenti a:
a) 
principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabile per il corretto governo degli animali;
b) 
norme e disposizioni che regolano il benessere degli animali.
3. 
Le modalità di organizzazione e attuazione dei corsi sono stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 20.
Art. 10 
(Parchi faunistici)
1. 
I gestori di Parchi faunistici, giardini zoologici e zoo-safari, fatti salvi gli adempimenti previsti da norme comunitarie e nazionali vigenti inerenti le specie selvatiche, sono tenuti a far pervenire entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, alla Commissione regionale di cui all'articolo 14, una relazione annuale contente:
a) 
il numero e le specie degli animali ospitati;
b) 
gli acquisti e le cessioni specificandone la provenienze e la destinazione;
c) 
le nascite e le morti;
d) 
gli standard di spazi adibiti alla detenzione degli animali;
e) 
le modalità di assolvimento degli interventi sanitari specialistici in materia veterinaria.
2. 
Per quanto attiene alle nascite e alle morti, i titolari delle strutture sono tenuti a darne comunicazione, entro 8 giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
3. 
Al fine di garantire il benessere animale e le condizioni etologico-comportamentali, la Commissione regionale di cui all'articolo 14 interviene, in caso di animali classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente, imponendo, ai titolari delle strutture, piani di gestione per il contenimento del numero delle nascite in cattività.
Art. 11 
(Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)
1. 
I Comuni, nell'ambito dei procedimenti amministrativi per il rilascio della concessione del plateatico ai titolari di  circhi mostre e spettacoli viaggianti, sono tenuti ad acquisire il preventivo nulla osta del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio per gli opportuni adempimenti igienico sanitari.
2. 
I titolari di circhi mostre e spettacoli viaggianti, ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1, sono tenuti a far pervenire ai Comuni, almeno quindici giorni prima, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.
3. 
Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio della concessione del plateatico il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.
4. 
Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1 sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 20.
Art. 12 
(Recupero di animali esotici)
1. 
La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori addetti alla vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell' autorizzazione di cui agli articoli 4 e 6 e, previo parere conforme della Commissione regionale di cui all'articolo14, l'emissione, da parte dell'Autorità competente, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l'eventuale trasferimento degli stessi ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima Commissione e avente le caratteristiche ed i requisiti stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 20.
Art. 13 
(Informazione ed educazione)
1. 
La Regione, anche in collaborazione con le associazioni animaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale, attua programmi di informazione ed educazione rivolti ai cittadini e finalizzati a far conoscere le norme, lo stato di conservazione, nonché le caratteristiche etologiche e fisiologiche delle specie esotiche detenute e commercializzate.
Art. 14 
(Commissione regionale)
1. 
È istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità la Commissione regionale Animali esotici.
2. 
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) 
il Responsabile del Settore prevenzione veterinario o suo delegato;
b) 
un esperto in zoologia ed etologia individuato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
c) 
un rappresentante delle associazioni animaliste;
d) 
un esperto in materia di vigilanza sull'applicazione della Convenzione Internazionale sul commercio di animali esotici in via di estinzione.
3. 
La Commissione in caso di necessità può avvalersi di un esperto esterno che ritenga opportuno consultare per le verifiche di cui all'articolo 6 comma 6.
4. 
Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
Art. 15 
(Compiti e funzioni della Commissione regionale Animali esotici )
1. 
a Commissione di cui all'articolo 14 si riunisce almeno ogni tre mesi con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge. Svolge altresì i compiti indicati negli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 4 e 10 comma 3.
Art. 16 
(Centro di Referenza Regionale Animali Esotici)
1. 
Al fine di fornire un supporto tecnicamente e scientificamente qualificato alla Commissione regionale di cui all'articolo 14, è istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, il Centro di referenza regionale Animali Esotici.
2. 
La Giunta regionale con il Regolamento di cui all'articolo 20, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e il modello organizzativo e gestionale del Centro.
Art. 17 
(Divieti)
1. 
È vietato a chiunque immettere allo stato libero o abbandonare in qualsiasi parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di animali esotici.
2. 
È vietato utilizzare animali esotici in attività di Pet-Therapy.
Art. 18 
(Vigilanza)
1. 
Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'ASL competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche, di competenza del Corpo Forestale dello Stato.
2. 
La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
a) 
di carattere igienico-sanitario;
b) 
di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;
c) 
di salvaguardia dell'incolumità delle persone.
Art. 19 
(Sanzioni)
1. 
I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative:
a) 
da euro 250 a euro 1.500 per la violazione di cui all'articolo 4;
b) 
da euro 250 a euro 1.500 per la violazione di cui all'articolo 5, comma1 e 2;
c) 
da euro 500 a euro 3.000 per la violazione di cui all'articolo 5, comma 3 e 4;
d) 
da euro 1.000 a euro 6.000 per la violazione di cui all'articolo 5, comma 5, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;
e) 
da euro 500 a euro 3.000 per la violazione di cui all'articolo 6, comma 2 e 3;
f) 
da euro 1.000 a euro 6.000 per la violazione di cui all'articolo 7 comma 2, fatte salve le fattispecie di rilevanza penale;
g) 
da euro 250 a euro 1.500 per la violazione di cui all'articolo 8;
h) 
da euro 250 a euro 1.500 per la violazione di cui all'articolo 10, comma 1 e 2;
i) 
da euro 500 a euro 3.000 per la violazione di cui all'articolo 10, comma 3;
j) 
da euro 250 a euro 1.500, per le violazioni delle disposizioni di attuazione della presente legge contenute nel Regolamento di cui all'articolo 20.
2. 
La recidiva comporta un aumento di un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.
Art. 20 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, con Regolamento emana le disposizioni attuative della presente legge.
2. 
Il Regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare.
Art. 21 
(Norme transitorie)
1. 
I commercianti e gli allevatori che, ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 43 (Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici), esercitano già tali attività, hanno l'obbligo di conseguire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, l'attestato di idoneità di cui all'articolo 7, comma 3.
Art. 22 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 43/1986 è abrogata dalla data di approvazione del regolamento attuativo della presente legge.
Art. 23 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 100 mila euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 (Sanità Prevenzione veterinaria Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria).