Proposta di legge regionale n. 216 licenziata il 05 marzo 2009
Proposta di modificazione della l.r. 7/6/93, n. 23 ad oggetto: 'Istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda ' relativamente all'ampliamento dei confini della Riserva naturale orientata della Vauda.

Art. 1 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 è sostituito dal seguente:
"
1. I confini della Riserva naturale orientata della Vauda, incidente sui Comuni di Front, Leynì, Lombardore, Nole, Rivarossa, San Carlo Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, Vauda Canavese, Volpiano, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1: 25.000 che fa parte integrante della presente legge.
2. Le aree identificate in cartografia con il tratteggio e la lettera A sono istituite a zone di salvaguardia a norma del comma 1, sub d), dell' art. 5 della legge regionale n. 12 del 1990.
"
Art. 2 
1. 
La planimetria allegata alla legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 è sostituita dalla cartografia allegata alla presente legge.
Art. 3 
1. 
a) 
un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Baldissero Canavese, Castellamonte, Cuorgnè, Front, Leynì, Lombardore, Nole, Pertusio, Prascorsano, Rivarossa, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, Vauda Canavese, Volpiano, Valperga, Vidracco.
Art. 4 
1. 
Il testo della lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1993, n. 23, è sostituito dal seguente:
" g) Costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve quelle necessarie allo svolgimento di attività agricole; è consentito inoltre l'adeguamento lungo l'attuale percorso della viabilità provinciale tra Front e San Francesco al Campo e la costruzione della circonvallazione della frazione Palazzo Grosso ad ovest dell'abitato."
.
Art. 6 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 sono aggiunti i seguenti commi 1 bis e 1 ter:
"
1 bis. Nelle zone di salvaguardia, in quanto area di graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela della Riserva naturale ed il territorio circostante, si applicano i divieti di cui alle lettere a, b, c, e, f,. del comma precedente.
1 ter. Nelle zone di salvaguardia il comune interessato territorialmente e l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese adeguano di comune accordo alle necessità di tutela della riserva le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, che divengono piani stralcio di cui al comma 2 dell'articolo 7 mediante accordo di programma approvato dal Consiglio Comunale, dal Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese e dalla Giunta regionale del Piemonte. Fino all'approvazione dei piani stralcio, nei territori individuati quali Zone di salvaguardia gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi sono sottoposti a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
"
Art. 7 
1. 
L' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 è sostituito dal seguente:
"
1. La Riserva naturale orientata della Vauda è oggetto di apposito Piano di Area, redatto ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. Il piano deve contenere norme ed indirizzi relativi all'assestamento forestale, all'attività agro-zootecnica, all'edificabilità ed all'uso dei suoli, alla fruizione turistica ed all'equilibrio biologico dell'area. Il Piano di Area può essere costituito di piani - stralcio tematici o territoriali, adottati anche separatamente, purchè risultino integrati tra loro per obiettivi, tipologia di interventi e scelte generali.
2. Alla stesura e proposta del Piano di Area o di piani - stralcio possono anche provvedere congiuntamente l'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Canavese e i comuni interessati per territorio, anche con fondi appositamente stanziati dalla Regione Piemonte.
3. i Piani - stralcio di cui al comma precedente vengono approvati mediante accordo di programma tra il Comune competente per territorio, L'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Canavese e la Giunta regionale del Piemonte.
"
Art. 8 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1993, n. 23, dopo le parole "del Piano" sono inserite le seguenti:
" o di suoi stralci"
.

Allegato A. Cartografia - Tavola 135 - SO Lombardore (articolo 2) 
OMISSIS