Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006.
Art. 1
(Esercizio provvisorio)
1.
La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell' articolo 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, contenuti nel disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008), presentato al Consiglio regionale in data 7 dicembre 2005 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.
2.
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese per la realizzazione dell'evento olimpico 2006.