Disegno di legge regionale n. 187 licenziato il 18 aprile 2006
Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), sono aggiunti i seguenti commi:
"
6. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.
7. Nei casi di cui al comma 6, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 9. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.
8. Gli interventi di cui al comma 6 sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
9. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 6, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni.
10. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 6 sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7.
"