Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della Giunta regionali).
Primo firmatario
Altri firmatari
CHIEPPA VINCENZO COSTA ENRICO GHIGLIA AGOSTINO PLACIDO ROBERTO SPINOSA MARIA CRISTINA
Art. 1
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 10/1972)
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali)", la parola: "domicilio" è sostituita dalla seguente: "residenza".
2.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) le parole "il domicilio ed il capoluogo della Regione" sono sostituite dalle seguenti : "la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano".