Proposta di legge regionale n. 179 licenziata il 02 dicembre 2005
Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della Giunta regionali).

Art. 1 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali)", la parola: "domicilio" è sostituita dalla seguente: "residenza".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) le parole "il domicilio ed il capoluogo della Regione" sono sostituite dalle seguenti : "la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano".